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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2020 – A / Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Causa C-634/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Interveniente: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 45 o l’articolo 49 TFUE debbano essere interpretati, nel rispetto del principio di proporzionalità, nel senso che ostino al fatto che l’autorità competente di uno Stato membro ospitante conceda a una persona, sulla base delle disposizioni nazionali, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un periodo di tre anni subordinatamente alla condizione di poter operare unicamente sotto la direzione e il controllo di un medico abilitato e che, nello stesso periodo, la persona medesima sia tenuta ad assolvere una specifica formazione triennale in medicina generale al fine di ottenere nello Stato membro ospitante l’autorizzazione ad esercitare autonomamente l’attività di medico, considerando che:

a)    la persona interessata ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in medicina nello Stato membro d’origine, senza essere peraltro in grado di produrre, all’atto della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale nello Stato membro ospitante, un attestato comprovante il compimento di un tirocinio professionale della durata di un anno richiesto nello Stato membro d’origine quale requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento della qualifica professionale;

b)    alla persona medesima è stato proposto nello Stato membro ospitante, alla luce dell’articolo 55 bis della direttiva sulle qualifiche professionali 1 , come alternativa prioritaria da lei rifiutata, di ivi compiere, nell’arco di tre anni, un tirocinio professionale conforme alle linee guida dello Stato membro d’origine e di chiederne il riconoscimento all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro così da poter poi richiedere nuovamente nello Stato membro ospitante il riconoscimento del diritto all’esercizio della professione di medico sulla base del sistema automatico di riconoscimento previsto dalla direttiva;

c)    la normativa interna dello Stato membro ospitante mira a promuovere la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni nel settore sanitario garantendo che i professionisti del settore sanitario dispongano della formazione necessaria per la loro attività professionale, di ulteriore qualificazione professionale sufficiente e delle altre competenze richieste a tal fine.

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1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU. 2005, L 255, pag. 22).