Language of document : ECLI:EU:C:2004:122

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
4 marzo 2004 (1)

«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce doganale – Preparazione a base di estratti di tè»

Nel procedimento C-130/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Krings GmbH

e

Oberfinanzdirektion Nürnberg,

domanda vertente, da un lato, sull'interpretazione della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, quale risulta dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), e, dall'altro, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 12 febbraio 2001, n. 306, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 44, pag. 25),



LA CORTE (Quinta Sezione),



composta dal sig. A. Rosas (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Krings GmbH, dal sig. G. Kroemer, Rechtsanwalt;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con decisione 27 febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 9 aprile successivo, il Finanzgericht München ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti, da un lato, sull'interpretazione della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC»), quale risulta dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), e, dall'altro, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 12 febbraio 2001, n. 306, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 44, pag. 25).

2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Krings GmbH, società di diritto tedesco (in prosieguo: la «Krings»), e l'Oberfinanzdirektion Nürberg (Direzione generale tributaria di Norimberga) (Germania), vertente sulla classificazione doganale di due miscele per la preparazione di bevande a base di tè.


Contesto normativo

3
Nel capitolo 9 della NC, relativo a caffè, tè, mate e spezie, figura in particolare la voce 0902 (tè, anche aromatizzato), che comprende la sottovoce 0902 40 00, la quale è formulata come segue: «tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati». I prodotti indicati in questa sottovoce sono esenti da dazi doganali.

4
Il capitolo 21 della NC, relativo a preparazioni alimentari diverse, comprende in particolare le seguenti posizioni:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

1

2

3

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    
(…)

(…)

(…)

2101 12

--      Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè;

    
2101 12 92

---    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

(…)

(…)

(…)

2101 20

-        Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

    
2101 20 20

--      Estratti, essenze e concentrati

6

    --      Preparazioni:

    
2101 20 92

---    a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

6

2101 20 98

---    altri

6,5 + EA

(…)

(…)

(…)

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    
(…)

(…)

(…)

2106 90 98

---    altre

9 + EA

5
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2000, la Commissione ha adottato il regolamento n. 306/2001.

6
L'art. 1 del regolamento n. 306/2001 stabilisce quanto segue:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella».

7
A tale regolamento è allegata una tabella, i cui nn. 2 e 3 sono formulati come segue:

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

(…)

(…)

(…)

2. Prodotto in polvere, denominato «tè al limone», destinato alla preparazione di tè, la cui composizione è la seguente (percentuale in peso):

- zucchero: 90,1

- estratto di tè: 2,5

e modeste quantità di maltodestrina, di acido citrico, di aroma di limone e di antiagglomerante

Il prodotto è destinato ad essere consumato come bevanda dopo diluizione in acqua

2101 20 92

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2101, 2101 20 e 2101 20 92.

Il prodotto è da considerare come una preparazione a base di estratto di tè con aggiunta di zucchero, ai sensi delle note esplicative del SA, voce 2101, paragrafo 1.3).

3. Prodotto liquido, destinato alla preparazione di tè, la cui composizione analitica è la seguente (percentuale in peso):

- zucchero: 58,1 (94% calcolato sulla materia secca)

- acqua: 38,8

- estratto di tè: 2,2

- citrato di sodio: 0,9

Il prodotto è destinato ad essere consumato come bevanda dopo diluizione in acqua

2101 20 92

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2101, 2101 20 e 2101 20 92

Il prodotto è da considerare come una preparazione a base di estratto di tè con aggiunta di zucchero, ai sensi delle note esplicative del SA, voce 2101, paragrafo 1.3).

(…)

(…)

(…)

8
I punti 1‑3 che figurano nel capitolo 21, intitolato «Preparazioni alimentari diverse», della sezione IV delle note esplicative relative alla voce 2101 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «sistema armonizzato») precisano:

«Questa voce comprende:

1)
Gli estratti, essenze e concentrati del caffè. Possono essere preparati [sia] con caffè genuino, anche decaffeinato, sia partendo da miscele di caffè e di succedanei di caffè, in qualsiasi proporzione. Questi estratti [ed] essenze possono essere presentati allo stato liquido o in polvere e sono generalmente molto concentrati. È segnatamente ripreso in questo gruppo il caffè istantaneo preparato con caffè infuso e poi disidratato oppure anche con caffè infuso, congelato prima di essere poi seccato sottovuoto.

2)
Gli estratti, essenze e concentrati di tè o mate. Questi prodotti corrispondono, mutantis mutandis, a quelli descritti nel precedente paragrafo.

3)
Le preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati dei paragrafi 1) e 2), di cui sopra. Si tratta di preparazioni a base di estratti o di essenze di caffè, di tè o di mate (quindi, non ottenute aggiungendo caffè, tè o mate ad altre sostanze), compresi gli estratti, ecc., ai quali siano stati eventualmente aggiunti, durante la preparazione, amidi o altri idrati di carbonio».

9
Con riferimento alla sottovoce 2101 12 del sistema armonizzato relativa alle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè, il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato un parere di classificazione formulato come segue:

«1.
Preparazione a base di estratto di caffè, composta dal 98,5% di caffè solubile (ottenuto con caffè infuso e poi desidratato) e dall'1,5% di stevioside (dolcificante non calorico)».

10
Le regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo I, parte A, dispongono in particolare quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.      (...)

b)
Qualsiasi menzione [di] una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.
Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)
I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)
Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

11
Il 9 agosto 2000 la Krings richiedeva all'Oberfinanzdirektion Hamburg (Direzione generale tributaria di Amburgo) (Germania), responsabile nell'ambito dell'amministrazione doganale tedesca per l'applicazione del capitolo 9 della NC, il rilascio di due pareri vincolanti di classificazione doganale per due miscele per la preparazione di bevande a base di tè. La Krings chiedeva la classificazione di tali prodotti nella sottovoce 0902 40 00 della NC. L'Oberfinanzdirektion Hamburg trasmetteva tale domanda all'Oberfinanzdirektion Nürnberg, competente per i prodotti di cui al capitolo 21 della NC.

12
Secondo le indicazioni fornite dalla Krings alle autorità doganali, i prodotti di cui trattasi sono composti entrambi di una miscela costituita dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, alla quale è aggiunto, in un caso, lo 0,8% di acido citrico.

13
Secondo l'analisi effettuata dallo Zolltechnischen Prüfungs- und Lehranstalt München (Istituto di collaudo tecnico doganale di Monaco) (Germania), tali miscele si presentano come un liquido sciropposo di colore scuro, dolce, e, nel caso della miscela contenente l'acido citrico, anche acidulo. Esse hanno altresì un lieve sapore di tè ed un contenuto di caffeina (HPCL) di 59mg/100g e 43mg/100g. In base al contenuto di caffeina, l'istituto adito calcolava che tali miscele contenevano una quantità di estratto di tè dall'1 al 2,4 % e dallo 0,7 all' 1,7 % del peso totale. Tenuto conto dello scarso quantitativo di estratto di tè nero, il detto istituto indicava che tali prodotti erano da classificare nella sottovoce 2106 90 98 (relativa a preparazioni alimentari, non nominate né comprese altrove) della NC.

14
Il 4 ottobre 2000 l'Oberfinanzdirektion Nürnberg rilasciava due pareri vincolanti di classificazione doganale, contrassegnati con i nn. DE M/1895/00-1 e DEM/1896/00-1, che classificavano i prodotti di cui trattasi nella sottovoce 2106 90 98 della NC.

15
Con decisione 30 luglio 2001, l'Oberfinanzdirektion Nürnberg respingeva i reclami presentati dalla Krings avverso tali pareri vincolanti di classificazione doganale. Tale società presentava pertanto un ricorso dinanzi al Finanzgericht München, nel quale sosteneva che i prodotti controversi dovevano essere classificati nella voce 2101 della NC. Secondo la stessa, la voce 2106 costituisce una categoria residuale, di cui si tiene conto soltanto quando non è applicabile nessun'altra voce della NC. La voce 2101 sarebbe applicabile nella fattispecie di cui alla causa principale poiché, secondo il suo testo, essa comprenderebbe, tra gli altri, prodotti quali estratti, essenze e concentrati di tè, nonché preparazioni basate su tali prodotti. La Krings chiedeva pertanto l'annullamento della decisione 30 luglio 2001 e dei pareri vincolanti di classificazione doganale rilasciati il 4 ottobre 2000, e che all'Oberfinanzdirektion Nürnberg fosse ingiunto di classificare le merci nella sottovoce 2101 20 92.

16
Il Finanzgericht München ritiene che una classificazione dei prodotti di cui trattasi nella voce 0902 della NC non possa essere presa in considerazione, in quanto detti prodotti non contengono tè, come indicato in tale voce, ma soltanto estratto di tè. Inoltre esso sottolinea che gli estratti, le essenze ed i concentrati di tè sono espressamente menzionati nella voce 2101 della NC e che la relativa sottovoce 2101 20 si riferisce agli «estratti, essenze e concentrati di tè (…) e preparazioni a base di [tali prodotti]». Secondo il Finanzgericht München, l'espressione «a base di» indica che la parte costituita dal concentrato di tè rappresenta il componente assolutamente essenziale della preparazione, e non soltanto quello prevalente o quello caratterizzante. Tale interpretazione sarebbe confermata dalle note esplicative del sistema armonizzato relative alla sottovoce 2101 12, nonché dall'articolazione, nella NC, delle sottovoci, nelle quali le altre componenti rivestono, dal punto di vista quantitativo, un significato puramente secondario. In un parere di classificazione, una preparazione a base di estratti di caffè sarebbe costituita dal 98,5% di caffè solubile e dall'1,5% di sostanza dolcificante. Ora, nella fattispecie di cui alla causa principale, i prodotti controversi conterrebbero soltanto dosi minime di estratti di tè – l'1,9% secondo le indicazioni della Krings ‑, che non costituirebbero, in ogni caso, la «base» delle miscele oggetto di giudizio.

17
Il Finanzgericht München ricorda, inoltre, la giurisprudenza costante della Corte (v., in particolare, sentenza 20 giugno 1996, causa C‑121/95, VOBIS Microcomputer, Racc. pag. I‑3047, punto 13), secondo la quale il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli. Nella fattispecie di cui alla causa principale, non potrebbero essere verificati i dati comunicati dal fabbricante secondo i quali i prodotti controversi conterrebbero un quantitativo minimo aggiunto dell'1,9% di estratto di tè. Secondo un perito testimone sentito dal Finanzgericht München, il contenuto di estratto di tè in tali preparazioni potrebbe essere determinato soltanto in modo molto vago e impreciso. Il giudice del rinvio ritiene che l'espressione «a base di [concentrati di tè]», utilizzata nella voce 2101 della NC, intende tuttavia indicare che il prodotto deve contenere un'effettiva misura percentuale di concentrati di tè. Non sarebbe sufficiente a caratterizzare la preparazione la presenza di estratto di tè o addirittura soltanto il gusto di tè.

18
A tal riguardo, il Finanzgericht München precisa che una degustazione dei prodotti di cui trattasi, cui hanno proceduto i membri di tale tribunale, non ha consentito di riscontrare chiaramente un tale gusto di tè.

19
Secondo lo stesso non è importante, contrariamente a quanto afferma il Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale austriaco delle Finanze) in una lettera del 28 febbraio 2002, inserita nel fascicolo dalla Krings, che i prodotti controversi soddisfino i criteri stabiliti dalla normativa nazionale sui prodotti alimentari in materia di preparazioni per la produzione di bevande a base di tè. Il Finanzgericht München ritiene inverosimile che lo sciroppo zuccherino di cui trattasi, una volta diluito perché divenga bevibile, conservi il necessario contenuto di tè. In ogni caso, non si potrebbe inserire nella sottovoce 2101 20 92 della NC qualsiasi preparazione cui sia stato addizionato un concentrato di tè sulla sola base di questa aggiunta.

20
Il Finanzgericht München ritiene, tuttavia, di non poter decidere la causa principale in tal senso poiché la Commissione, nel regolamento n. 306/2001, ha inserito prodotti simili nella sottovoce 2101 20 92, ed ha ritenuto le preparazioni di cui trattasi, che sono a base di zucchero con aggiunta di estratto di tè, assimilabili a preparazioni «a base di estratto di tè» con «aggiunta di zucchero». Il Finanzgericht München ritiene quindi necessario proporre alla Corte in via preliminare la questione della validità di tale regolamento.

21
Il Finanzgericht München ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che non costituiscono preparazioni a base di estratti di tè miscele costituite:

a)
dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, e

b)
dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè, dallo 0,8% di acido citrico e da acqua.

2)
Se il regolamento n. 306/2001 sia valido in relazione alle merci descritte nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nel suo allegato».


Sulle questioni pregiudiziali

22
In via preliminare occorre rilevare che la causa principale riguarda la classificazione doganale di due miscele per la preparazione di bevande a base di tè e che, come constatato dal Finanzgericht München nella sua decisione di rinvio, prodotti simili sono stati inseriti dal regolamento n. 306/2001, adottato dalla Commissione in conformità all'art. 9 del regolamento n. 2658/87, nella sottovoce 2101 20 92 della NC (relativa a preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate). Nel caso di specie il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto dello scarso quantitativo di estratto di tè, i prodotti di cui trattasi non possano essere classificati nella sottovoce 2101 20 92 della NC ed esso si interroga, in tale contesto, sulla validità del regolamento n. 306/2001.

23
Si deve altresì rilevare che le due questioni sottoposte alla Corte sollevano un problema d'interpretazione della sottovoce 2101 20 92 della NC. Inoltre si deve ritenere che, con le sue questioni pregiudiziali, il Finanzgericht München intenda chiedere in sostanza se il regolamento n. 306/2001 sia valido laddove classifica nella sottovoce 2101 20 92 della NC alcuni prodotti il cui contenuto di estratto di tè non supera, rispettivamente, il 2,5% e il 2,2% del peso complessivo e se questa stessa classificazione sia applicabile per analogia a due miscele per la preparazione di bevande a base di tè, costituite entrambe dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, ad una delle quali è aggiunto lo 0,8% di acido citrico.

24
Con riferimento alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, la Krings e la Commissione sostengono che il regolamento n. 306/2001 è conforme alla NC e che i prodotti controversi nella causa principale, equivalenti a quelli classificati da tale regolamento, ma contenenti un quantitativo ancora minore di estratto di tè, vale a dire l'1,9% del peso complessivo, rientrano anch'essi nella sottovoce 2101 20 92 della NC.

25
A tal riguardo occorre ricordare che un regolamento di classificazione, quale nel caso di specie il regolamento n. 306/2001, è adottato dalla Commissione, su parere del comitato del codice doganale, ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia (v. sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑119/99, Hewlett Packard, Racc. pag. I‑3981, punto 18).

26
Secondo la giurisprudenza della Corte, il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’art. 9 del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto né la portata delle voci doganali (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, causa C‑267/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4845, punti 19 e 20, e 28 marzo 2000, causa C‑309/98, Holz Geenen, Racc. pag. I‑1975, punto 13).

27
È pertanto necessario esaminare se la sottovoce 2101 20 92 della NC debba essere interpretata nel senso che essa include prodotti che contengono uno scarso quantitativo di estratto di tè, quali quelli descritti nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nell'allegato del regolamento n. 306/2001.

28
Per giurisprudenza consolidata, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato, dal Consiglio di cooperazione doganale forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze VOBIS Microcomputer, cit., punto 13; 28 aprile 1999, causa C‑405/97, Mövenpick Deutschland, Racc. pag. I‑2397, punto 18, e Holz Geenen, cit., punto 14).

29
Il testo della voce 2101 della NC riguarda specificamente le preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di tè. Come la Krings e la Commissione hanno giustamente rilevato, né il testo della voce 2101, nella NC come nel sistema armonizzato, né la struttura delle sue sottovoci prevedono quantitativi minimi di tè per le preparazioni ivi indicate. Contrariamente a quanto ritiene il giudice del rinvio, non vi sono elementi oggettivi che indicano che il tè debba necessariamente rappresentare l'elemento principale di tali preparazioni. È sufficiente che l'estratto o il concentrato di tè rientri nella loro composizione quale elemento essenziale, che conferisce ad esse il loro carattere distintivo.

30
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C‑459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I‑1381, punto 13, e Holz Geenen, cit., punto 15).

31
Nel caso di specie, si tratta di prodotti destinati ad essere consumati quali bevande a base di tè, ottenuti attraverso semplice diluizione dell'estratto o del concentrato di tè in acqua. Secondo la Krings e la Commissione, la composizione di tali prodotti è adeguata al loro consumo finale e conforme alle norme seguite dai fabbricanti di bevande a base di tè. Pertanto, la destinazione dei prodotti di cui trattasi avvalora la loro classificazione nella sottovoce 2101 20 92 della NC.

32
Si deve di conseguenza rispondere al giudice del rinvio che l'esame della seconda questione non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento n. 306/2001 laddove classifica nella sottovoce 2101 20 92 della NC, quale risulta dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, i prodotti descritti nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nel suo allegato.

33
Con riferimento alla prima questione, diretta a conoscere se i prodotti controversi nella causa principale debbano altresì essere classificati nella sottovoce 2101 20 92 della NC, si deve ricordare che un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non a un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nell'ambito dell'interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest'ultimo, si deve tener contro, tra l'altro, della sua motivazione (sentenza Hewlett Packard, cit., punti 19 e 20).

34
Certamente, il regolamento n. 306/2001 non è direttamente applicabile ai prodotti controversi nella causa principale. Infatti non si tratta di prodotti identici a quelli contemplati dal regolamento, tenuto conto che essi contengono, tra l'altro, un quantitativo di estratto di tè che arriva all'1,9% del peso complessivo.

35
Nondimeno, come correttamente sostiene la Commissione, l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 306/2001, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un'interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori.

36
Secondo la motivazione relativa ai prodotti descritti nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nell'allegato al regolamento n. 306/2001, essi sono da considerare come preparazioni a base di estratto di tè con aggiunta di zucchero, nonostante l'uno sia composto dal 90,1% di zucchero e dal 2,5% di estratto di tè, e l'altro dal 58,1% di zucchero e dal 2,2% di estratto di tè. Tale motivazione è altresì applicabile ai prodotti controversi nella causa principale, i quali sono composti dal 64% di zucchero cristallino e dall'1,9% di estratto di tè.

37
Il fatto che i membri del Tribunale del rinvio abbiano avuto difficoltà a riscontrare il gusto di tè presente in questi ultimi prodotti non può ostacolare la classificazione degli stessi nella sottovoce 2101 20 92 della NC. Occorre rilevare che i pareri vincolanti di classificazione doganale relativi a tali prodotti menzionano la presenza di un lieve gusto di tè. Inoltre, né dal testo della voce 2101, né dalle note esplicative ad essa relative risulta necessaria l'esistenza di un gusto pronunciato di tè, di caffè o di mate ai fini della classificazione di un prodotto in questa voce doganale.

38
Pertanto, si deve rispondere alla prima questione che la classificazione decisa dalla Commissione nel regolamento n. 306/2001, per le merci descritte nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nell'allegato I di tale regolamento, si applica per analogia a due miscele per la preparazione di bevande a base di tè, costituite entrambe dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, ad una delle quali è aggiunto lo 0,8% di acido citrico.


Sulle spese

39
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht München con decisione 27 febbraio 2002, dichiara:

1)
L'esame della seconda questione non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 12 febbraio 2001, n. 306, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, laddove classifica nella sottovoce 2101 20 92 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, quale risulta dal regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, i prodotti descritti nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nel suo allegato.

2)
La classificazione decisa dalla Commissione delle Comunità europee nel regolamento n. 306/2001, per le merci descritte nei nn. 2 e 3 della tabella contenuta nell'allegato I di tale regolamento, si applica per analogia a due miscele per la preparazione di bevande a base di tè, costituite entrambe dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, ad una delle quali è aggiunto lo 0,8% di acido citrico.

Rosas

La Pergola

von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il tedesco.