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Sentenza del Tribunale del 17 aprile 2024 – Cogebi e Cogebi / Consiglio

(Causa T-782/22)1

[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, nell'Unione, i beni che generano ingenti entrate per la Russia elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 – Prodotti di mica – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione che incide direttamente sulla situazione giuridica degli importatori – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Libertà d'impresa – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cogebi (Bruxelles, Belgio), Cogebi, a.s. (Tábor, Repubblica ceca) (rappresentante: H. over de Linden, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Nadbath, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Kriisa, agente), Commissione europea (rappresentanti: J. F. Brakeland-, M. Carpus Carcea e L. Puccio, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'articolo 3 decies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 (GU 2022, L 259 I, pag. 3), nella parte in cui il regolamento 2022/1904 introduce il codice NC 6814 (mica lavorata e lavori di mica) nell'elenco dei beni che generano ingenti introiti per la Federazione russa elencati nell'allegato XXI del regolamento n. 833/2014 e il cui acquisto, l'importazione o il trasferimento, diretto o indiretto, nell'Unione europea sono vietati a norma dell'articolo 3 decies di tale regolamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Cogebi e la Cogebi, a.s. si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

La Commissione europea e la Repubblica di Estonia si faranno carico delle proprie spese.

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1     GU C 35 del 30.1.2023.