Language of document : ECLI:EU:T:2012:352





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 luglio 2012 –
TF1 e altri/Commissione

(causa T‑520/09)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico della radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore della France Télévisions – Sovvenzione di bilancio per il 2009 – Decisione di non sollevare obiezioni – Servizio di interesse economico generale – Criterio di proporzionalità – Assenza di difficoltà serie»

1.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Decisioni che possono essere adottate dalla Commissione al termine della fase preliminare – Diritto degli interessati di essere sentiti in caso di avvio del procedimento formale di esame (Art. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 6, § 1, e 20) (v. punti 38-46)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’art.88, n.2, CE – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Onere della prova – Controllo giurisdizionale [Art. 88, § 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h)] (v. punti 47-50, 152, 212-213)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare – Durata – Carattere imperativo del termine massimo di due mesi stabilito per assicurare la certezza del diritto allo Stato membro notificante – Calcolo della durata dell’esame preliminare a decorrere dal ricevimento di una notifica completa – Nozione di notifica completa (Art. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 2, § 2, e 4, § 1 e 5) (v. punti 56-58, 60-63)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare – Durata – Carattere imperativo del termine massimo di due mesi stabilito per assicurare la certezza del diritto allo Stato membro notificante – Conseguenze comminate per il superamento di tale termine – Possibilità che un superamento considerevole del termine costituisca un indizio della presenza di gravi difficoltà che richiedono l’avvio del procedimento contraddittorio – Valutazione caso per caso (Art. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 6, CE) (v. punti 64-68)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di gravi difficoltà – Richiesta di informazioni complementari che non rivela di per sé la presenza di gravi difficoltà (Art. 88, §§ 2 e 3, CE) (v. punti 76-77)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di gravi difficoltà – Prosecuzione della fase preliminare dovuta al carattere incompleto della notifica che non implica, alla luce di una leale cooperazione dello Stato membro, la presenza di gravi difficoltà (Art. 88, §§ 2 e 3, CE) (v. punti 82, 86)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di gravi difficoltà – Entità dell’investimento o dell’aiuto – Irrilevanza (Art. 88, §§ 2 e 3, CE) (v. punto 88)

8.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Interpretazione della deroga prevista all’articolo 86, paragrafo 2, CE alla luce dell’articolo 16 CE e del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica – Valutazione della proporzionalità dell’aiuto per evitare il superamento delle spese nette (Artt. 16 CE e 86, § 2, CE; Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE; comunicazione della Commissione 2001/C 320/04) (v. punti 92-96, 101-103, 139, 170)

9.                     Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Settore della radiodiffusione – Libertà degli Stati membri di scegliere i mezzi di finanziamento del servizio pubblico – Limite (Art. 86, § 2, CE; Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE) (v. punti 117-118)

10.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 135, 163)

11.                     Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 185, 208, 215)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 1° settembre 2009, relativa ad una sovvenzione di bilancio in favore della France Télévisions, nella parte in cui la Commissione, con detta decisione, non solleva obiezioni a proposito di una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto infondato.

2)

La Télévision française 1 (TF1), la Métropole télévision (M6) e la Canal + sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.