Language of document :

Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2018 – Arcofin e a./Commissione

(Causa T-711/14)1

(«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore delle cooperative finanziarie del gruppo ARCO – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di tali società – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Vantaggio selettivo – Misura che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza nonché incidere sugli scambi tra Stati membri – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Legittimo affidamento – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgio), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (rappresentanti: R. Martens, A. Verlinden e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

L’Arcofin SCRL, l’Arcopar SCRL e l’Arcoplus sono condannate alle spese.

____________

1 GU C 409 del 17.11.2014.