Language of document : ECLI:EU:T:2019:423

Cause T624/15, T694/15 e T704/15

European Food SA e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 18 giugno 2019

«Aiuti di Stato – Lodo emesso da un tribunale arbitrale costituito sotto gli auspici del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) – Pagamento del risarcimento concesso a taluni operatori economici – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero – Competenza della Commissione»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione temporis – Adesione della Romania all’Unione europea – Atto di adesione – Applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a partire dalla data di adesione ed esclusivamente per quanto riguarda situazioni che si presentano dopo tale data – Aiuto di Stato precedente l’adesione – Lodo arbitrale relativo all’aiuto di Stato e successivo all’adesione – Irrilevanza

(Artt. 107 e 108 TFUE; Atto di adesione del 2005)

(v. punti 66‑93)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Concessione da parte di un tribunale arbitrale di un risarcimento inteso a compensare il ritiro di misure di incentivo fiscale da parte di uno Stato prima della sua adesione all’Unione – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE; Atto di adesione del 2005)

(v. punti 100‑109)

Sintesi

Nella sentenza European Food e a./Commissione (cause riunite T‑624/15, T‑694/15 e T‑704/15), pronunciata il 18 giugno 2019, il Tribunale ha annullato in toto la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, con la quale essa ha qualificato come aiuto incompatibile con il mercato interno il versamento del risarcimento concesso con un lodo di un tribunale arbitrale costituito sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID).(1)

Il 29 maggio 2002, il governo del Regno di Svezia e il governo rumeno hanno concluso un trattato bilaterale di investimento per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti (in prosieguo: il «TBI»), entrato in vigore il 1° luglio 2003, il cui articolo 2, paragrafo 3, disponeva che ciascuna parte contraente garantisce in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori della controparte. Nel 2005, nell’ambito dei negoziati di adesione della Romania all’Unione europea (adesione che è infine avvenuta il 1° gennaio 2007), il governo rumeno ha abrogato un regime nazionale di incentivi a favore degli investitori nelle regioni sfavorite che era stato adottato mediante ordinanza governativa d’emergenza (in prosieguo: la «EGO») n. 24/1998. Il 28 luglio 2005, ritenendo che con l’abrogazione di detto regime la Romania fosse venuta meno al suo obbligo di trattamento giusto ed equo riconosciuto loro in quanto investitori svedesi, cinque ricorrenti che beneficiavano di tale regime (in prosieguo: «i ricorrenti in arbitrato») hanno adito un tribunale arbitrale, conformemente all’articolo 7 del TBI. Con il lodo arbitrale dell’11 dicembre 2013, detto tribunale ha concesso ai ricorrenti in arbitrato un risarcimento del danno a carico della Romania per un importo di circa EUR 178 milioni. Con la sua decisione la Commissione ha qualificato il versamento di tale risarcimento, più gli interessi maturati dalla data di emissione del lodo, come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha, quindi, adottato la decisione impugnata al fine di impedire alla Romania di dare attuazione al lodo arbitrale. Le società direttamente interessate da detta decisione (in prosieguo: «i ricorrenti») hanno proposto un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Per quanto riguarda il motivo sollevato dai ricorrenti vertente sull’inapplicabilità del diritto dell’Unione ad una situazione precedente all’adesione della Romania, il Tribunale ha constatato che l’adozione di un regime di incentivi e la sua revoca, l’entrata in vigore del TBI, le infrazioni commesse dalla Romania nonché il ricorso al tribunale arbitrale da parte dei ricorrenti in arbitrato, hanno tutti avuto luogo prima di tale adesione e che l’abrogazione degli incentivi costituisce il fatto generatore del danno per il quale il risarcimento in questione è stato concesso con il lodo arbitrale. Il Tribunale conclude che il diritto al risarcimento dei ricorrenti in arbitrato era sorto nel momento in cui la Romania ha abrogato gli incentivi nel 2005 e, quindi, prima della sua adesione all’Unione. Poiché il diritto dell’Unione non era applicabile in Romania in tale periodo. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non poteva esercitare le competenze ad essa conferite dal Trattato in materia di aiuti di Stato. Il Tribunale ha, in ultimo, precisato che, se è vero che una norma nuova si applica. in linea di principio, immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente, non si può, tuttavia, ritenere che gli effetti del lodo arbitrale costituiscano gli effetti futuri di una situazione sorta prima dell’adesione poiché quest’ultima ha prodotto, in modo retroattivo, effetti definitivamente acquisiti che essa ha solo «constatato» per il passato, vale a dire effetti che, in parte, erano già stabiliti prima dell’adesione, in quanto, come ha constatato la Commissione nella sua decisione, l’attuazione del lodo ristabiliva la situazione in cui i ricorrenti si sarebbero trovati con tutta probabilità se l’EGO non fosse mai stata abrogata dalla Romania e che ciò costituiva un aiuto al funzionamento.

Inoltre, il Tribunale ha ricordato che il risarcimento di un danno subito non può essere considerato un aiuto, a meno che non porti a indennizzare la revoca di un aiuto illegale o incompatibile e che, quindi, nella misura in cui il diritto dell’Unione non si applica al risarcimento tendente a compensare il ritiro del regime di incentivi, tale risarcimento non può essere considerato il risarcimento del ritiro di un aiuto illegittimo o incompatibile con il diritto dell’Unione. Per tale motivo, il Tribunale ha concluso che la decisione della Commissione è illegittima in quanto ha qualificato come vantaggio e aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE detto risarcimento.


1      Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione – lodo nella causa Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43, in prosieguo: la «decisione impugnata»).