Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
Asa / UAMI — Merck (FEMIFERAL)
(causa T‑110/11)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FEMIFERAL — Marchio nazionale denominativo anteriore Feminatal e figurativo anteriore feminatal — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23‑24, 43‑51, 54)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2010 (procedimento n. R 182/2010‑1), riguardante un procedimento di opposizione tra la Merck sp. z o.o. e la Asa sp. z o.o. |
Dispositivo
2) | | La Asa sp. z o.o. è condannata alle spese. |