Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 - ASA / UAMI - Merck (FEMIFERAL)
(Causa T-110/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: ASA (Głubczyce, Polonia) (rappresentante: avv. M. Chimiak)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)
Conclusioni della ricorrente
annullamento integrale della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, n. R 0182/2010-1;
condanna del convenuto alle spese
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "FEMIFERAL" per prodotti della classe 5 - domanda n. 5320701.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Merck Sp. z o.o.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale "Feminatal" e marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo "feminatal" per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di marchio nella sua integralità.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009
1 in conseguenza dell'erronea conclusione che i marchi "feminatal" e "FEMIFERAL" sono così simili tra loro da produrre il rischio di indurre in errore i consumatori polacchi sull'origine dei prodotti; errata valutazione della capacità distintiva del prefisso "femi" e mancata presa in considerazione delle specificità del consumatore polacco e dei principi della lingua polacca, nonché errata valutazione della somiglianza dei segni sotto tutti e tre i profili: visuale, fonetico e concettuale.
____________1 - - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1)