Language of document : ECLI:EU:C:1998:242

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 maggio 1998 (1)

«Convenzione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 21 — Lis alibi pendens — Nozione di ”stesse parti” — Società assicuratrice e assicurato»

Nel procedimento C-351/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Drouot assurances SA

e

Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites),

Protea assurance,

Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato

— pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate

—    per la Drouot assurances SA, dall'avv. Vincent Delaporte, del foro di Parigi,

—    per il gruppo di interesse economico (GIE) Réunion européenne, dall'avv. Didier Le Prado, del foro di Parigi,

—    per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

—    per il governo tedesco, dal signor Jörg Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente,

—    per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Drouot assurances SA, con l'avv. Vincent Delaporte, della Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) e della Protea assurance, con l'avv. Jean-Christophe Balat, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Marc Belorgey, e della Commissione, rappresentata dal signor Xavier Lewis, all'udienza del 13 novembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con sentenza 8 ottobre 1996, pervenuta alla Corte il 25 ottobre successivo, la Cour de cassation francese ha sottoposto alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, in prosieguo: la «convenzione»).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Drouot assurances (in prosieguo: la «Drouot»), società di diritto francese, e, dall'altro, le società Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites, in prosieguo: la «CMI») e Protea assurance (in prosieguo: la «Protea»), società di diritto sudafricano, e il gruppo di interesse economico (GIE) Réunion européenne (in prosieguo: il «GIE Réunion»), controversia vertente sulle spese di recupero della nave denominata «Sequana», affondata nelle acque interne dei Paesi Bassi il 4 agosto 1989.

3.
    L'art. 21 della convenzione così dispone:

«Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice».

4.
    Nel corso del 1989 la CMI ha incaricato il signor Velghe di trasportare a bordo della Sequana un carico di ferrocromo, ad essa appartenente, dal porto olandese di Rotterdam al porto francese di Garlinghem-Aire-la-Lys, sul Reno. Secondo il giudice a quo, all'epoca dei fatti controversi la Sequana apparteneva al signor Walbrecq ed era stata noleggiata dal signor Velghe.

5.
    Tuttavia, all'udienza la Corte è stata informata del fatto che, secondo la CMI e la Protea, a seguito del decesso del signor Walbrecq nel 1981, il signor Velghe era divenuto proprietario della Sequana e che, all'epoca dei fatti, la nave era noleggiata da un'altra società. La Drouot ha precisato di non disporre di alcuna informazione in merito, ma ha spiegato che, secondo gli usi praticati sul Reno, il capitano è il

mandatario legale del proprietario e si assicura della navigabilità della nave. Infine, secondo la CMI, la Protea e la Drouot, il signor Velghe era il capitano della Sequana all'epoca dei fatti controversi.

6.
    Il 4 agosto 1989 la Sequana è affondata nelle acque interne dei Paesi Bassi. La Drouot, assicuratrice dello scafo, lo ha fatto recuperare a proprie spese, permettendo così il salvataggio del carico della CMI.

7.
    L'11 e il 13 dicembre 1990 la Drouot ha citato dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi la CMI, la Protea, assicuratrice del carico, e il GIE Réunion, mandatario della Protea nella perizia sulle spese di salvataggio, per il pagamento della somma di 99 485,53 NLG, stabilita dal liquidatore d'avaria come importo del contributo della CMI e della Protea alle avarie comuni.

8.
    La CMI e la Protea hanno sollevato dinanzi al giudice francese un'eccezione di litispendenza, sulla base di un giudizio da esse promosso, il 31 agosto 1990, nei confronti dei signori Walbrecq e Velghe dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, diretto ad accertare, in particolare, che esse non dovevano contribuire alle avarie comuni.

9.
    L'11 marzo 1992 il Tribunal de commerce di Parigi respingeva l'eccezione di litispendenza con la motivazione che, poiché la Drouot non era parte nel giudizio pendente in Olanda e i signori Walbrecq e Velghe non erano parti in quello pendente in Francia, le parti dei due procedimenti non erano le stesse. Lo stesso giudice ha considerato, peraltro, che le domande nei due procedimenti non avevano lo stesso oggetto.

10.
    La CMI, la Protea e il GIE Réunion hanno allora adito la Cour d'appel di Parigi. Dinanzi a questo giudice la CMI e la Protea hanno sostenuto che il solo motivo per il quale la Drouot non era parte nel giudizio pendente in Olanda era che le norme di procedura del Regno dei Paesi Bassi non permettevano di chiamare in causa gli assicuratori. Esse hanno inoltre fatto valere che, poiché l'oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice francese era ricompreso in quello della controversia pendente dinanzi al giudice olandese, le due controversie avevano lo stesso oggetto.

11.
    Con sentenza 29 aprile 1994 la Cour d'appel di Parigi ha accertato, in primo luogo, che è indubbio che le norme di procedura olandesi limitano la possibilità dell'assicuratore di stare in giudizio in una controversia in cui è coinvolto il suo assicurato. Lo stesso giudice ha poi considerato che la Drouot era di fatto presente nel procedimento olandese «per interposto assicurato», dichiarando infine che, tenuto conto dei motivi fatti valere dalla CMI e dalla Protea, le due controversie avevano lo stesso oggetto. Di conseguenza, l'eccezione di litispendenza è stata accolta.

12.
    Successivamente la Drouot ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Cour de cassation, facendo valere che le due controversie non riguardano le stesse parti.

13.
    Ritenendo che il ricorso con cui è stata adita ponga difficoltà di interpretazione dell'art. 21 della convenzione, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione:

«In relazione alla nozione autonoma di ”stesse parti” utilizzata dall'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, se esista una situazione di litispendenza internazionale ai sensi di tale testo quando un giudice di uno Stato contraente viene adito dall'assicuratore di una nave che ha fatto naufragio per ottenere dal proprietario e dall'assicuratore del carico il rimborso parziale, a titolo di contributo alle avarie comuni, delle spese di recupero, mentre gli stessi proprietario e assicuratore hanno già intentato un'azione dinanzi a un giudice di un altro Stato contraente contro il proprietario e il noleggiatore della nave per sentir dichiarare, invece, che essi non devono contribuire all'avaria comune, e quando il giudice adito per secondo rileva, per dichiararsi incompetente nonostante la mancanza di identità formale delle parti nelle due cause, che il diritto processuale applicabile dinanzi al giudice adito per primo ”limita la possibilità di un assicuratore di essere presente nel giudizio in cui è parte il suo assicurato” e che ne conseguirebbe che l'assicuratore della nave sarebbe anche presente ”per interposto/i assicurato/i” nella causa intentata per prima».

14.
    Con tale questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se l'art. 21 della convenzione è applicabile nel caso di due domande giudiziali di contributo alle avarie comuni, l'una proposta dall'assicuratore di una nave affondata nei confronti del proprietario del carico che si trovava a bordo al momento del naufragio e dell'assicuratore di quest'ultimo, l'altra proposta da questi due ultimi soggetti nei confronti del proprietario della nave e del suo noleggiatore.

15.
    Poiché le parti dei due giudizi non sembrano essere le stesse, si deve esaminare se, in un caso come quello di specie, l'assicuratore della nave debba essere assimilato al suo assicurato, ai fini dell'applicazione della nozione di «stesse parti» di cui all'art. 21 della convenzione.

16.
    Secondo una costante giurisprudenza, le nozioni utilizzate all'art. 21 della convenzione per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome (sentenza 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. pag. I-5439, punto 30).

17.
    La Corte ha sottolineato tra l'altro, nella citata sentenza Tatry (punto 32), che l'art. 21 della convenzione fa parte, con l'art. 22, relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della convenzione, sezione la quale, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità, è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall'inizio, una situazione come quella contemplata

all'art. 27, punto 3, e cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto.

18.
    Al punto 33 della stessa sentenza la Corte ha considerato che, attesi il dettato dell'art. 21 della convenzione e la sua finalità sopra illustrata, tale articolo va inteso nel senso che esige, come presupposto dell'obbligo del secondo giudice adito di declinare la propria competenza, che le parti dei due procedimenti siano identiche.

19.
    Orbene, è certo che, in relazione all'oggetto delle due controversie, gli interessi di un assicuratore e del suo assicurato possono coincidere al punto che una sentenza pronunciata nei confronti dell'uno avrebbe forza di giudicato nei confronti dell'altro. Tale sarebbe il caso qualora un assicuratore, in forza del suo diritto di surrogazione, proponga o sia convenuto in un giudizio in nome del proprio assicurato senza che quest'ultimo possa influenzare lo svolgimento del processo. In un'ipotesi del genere l'assicuratore e l'assicurato devono essere considerati come una sola e unica parte ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della convenzione.

20.
    Per contro, l'applicazione dell'art. 21 della convenzione non può avere la conseguenza di privare l'assicuratore e il suo assicurato, nel caso i loro interessi siano divergenti, della possibilità di far valere in giudizio, nei confronti delle altre parti interessate, i loro rispettivi interessi.

21.
    Nel caso di specie la CMI e la Protea hanno precisato, all'udienza, che nellacontroversia olandese esse domandano che il signor Velghe sia riconosciuto interamente responsabile del naufragio della Sequana. La Drouot, essendo assicuratore della sola nave, ritiene tuttavia di non essere responsabile per la colpa dei propri assicurati. La Drouot non avrebbe alcun interesse al giudizio pendente in Olanda.

22.
    Risulta peraltro che, nel procedimento francese, la Drouot ha agito non in qualità di rappresentante dei suoi assicurati, bensì in qualità di partecipante diretto al recupero della Sequana.

23.
    Nel caso di specie non sembra quindi che gli interessi dell'assicuratore della nave, da un lato, e quelli dei suoi assicurati (il proprietario e il noleggiatore della stessa nave), dall'altro, possano essere considerati identici e inscindibili. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se tale coincidenza di interessi ricorra.

24.
    Ciò considerato, l'eventuale esistenza di una norma procedurale nazionale quale quella cui si riferisce la questione pregiudiziale non è pertinente ai fini della soluzione della controversia.

25.
    Si deve quindi risolvere la questione nel senso che l'art. 21 della convenzione non è applicabile nel caso di due domande giudiziali di contributo alle avarie comuni, l'una proposta dall'assicuratore della nave affondata nei confronti del proprietario del carico che si trovava a bordo al momento del naufragio e del suo assicuratore,

l'altra proposta da questi due ultimi soggetti nei confronti del proprietario della nave e del suo noleggiatore, a meno che non si dimostri che, in relazione all'oggetto delle due controversie, gli interessi dell'assicuratore della nave, da un lato, e quelli dei suoi assicurati (proprietario e noleggiatore della stessa nave), dall'altro, sono identici e inscindibili.

Sulle spese

26.
    Le spese sostenute dai governi francese e tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation francese, con sentenza 8 ottobre 1996, dichiara:

L'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, non è applicabile nel caso di due domande giudiziali di contributo alle avarie comuni, l'una proposta dall'assicuratore della nave affondata nei confronti del proprietario del carico che si trovava a bordo al momento del naufragio e del suo assicuratore, l'altra proposta da questi due ultimi soggetti nei confronti del proprietario della nave e del suo noleggiatore, a meno che non si dimostri che, in relazione all'oggetto delle due controversie, gli interessi dell'assicuratore della nave, da un lato, e quelli dei suoi assicurati (proprietario e noleggiatore della stessa nave), dall'altro, sono identici e inscindibili.

Gulmann         Wathelet
Moitinho de Almeida

        Edward              Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

C. Gulmann


1: Lingua processuale: il francese.