Language of document : ECLI:EU:T:2014:87

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

26 febbraio 2014 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario consistente in un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑331/12,

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, con sede in Gottinga (Germania), rappresentata da K. Welkerling, avvocato, ammessa a sostituirsi alla Sartorius Weighing Technology GmbH,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 maggio 2012 (procedimento R 1783/2011‑1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito da un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2012,

visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2012,

vista l’ordinanza del 6 gennaio 2014 che autorizza una sostituzione di parti,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 7 febbraio 2011 la Sartorius Weighing Technology GmbH, alla quale la ricorrente Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG è stata autorizzata a sostituirsi, ha presentato domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione, identificato dalla Sartorius Weighing Technology come «altro marchio» consistente nella rappresentazione di un arco di circonferenza giallo nel bordo inferiore di uno schermo, è di seguito riprodotto:

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3        Nella domanda di registrazione, il segno richiesto è descritto nei termini seguenti:

«Il marchio di posizione è costituito da un arco di circonferenza giallo, aperto verso l’alto, collocato sul bordo inferiore di uno schermo elettronico e che si estende per tutta la larghezza di quest’ultimo. I contorni punteggiati hanno la sola funzione di mostrare che l’arco è posto su uno schermo elettronico e non fanno parte del marchio».

4        I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 7 e da 9 a 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 7: «Macchine per l’industria chimica; macchine per l’industria alimentare e l’industria delle bevande; impastatrici; miscelatori; vibratori per uso industriale; apparecchi da saldatura elettrica; centrifughe; camere di centrifugazione; tutti i prodotti suindicati dotati di uno schermo elettronico»;

–        classe 9: «Strumenti e apparecchi scientifici, ivi compresi apparecchi di laboratorio, apparecchi e strumenti di pesatura e relative parti; apparecchi di prova elettronici per filtri dell’aria e per liquidi; apparecchi di misurazione e di controllo e relative parti, apparecchi e strumenti ottici di misurazione, di segnalazione e di controllo (ispezione), in particolare microscopi, apparecchiature per l’analisi di gas, spettrometri, fra cui spettrometri di fluorescenza e apparecchi per nefelometria; sonde per uso scientifico, in particolare sensori, apparecchi di raccolta e di filtraggio dei germi presenti nell’aria e relative parti; apparecchi, combinazioni di apparecchi e relative parti per l’analisi fisica o chimica; termostati; apparecchiature di elaborazione dati, in particolare apparecchi di raccolta, memorizzazione, riproduzione e/o controllo di dati, anche per processi di trasformazione della materia; fermentatori e bioreattori; apparecchi di controllo della temperatura per la regolazione approfondita della temperatura di materiali biofarmaceutici in recipienti monouso; apparecchi per saldare e separare materie plastiche, apparecchi per collegamenti sterili di recipienti in materie plastiche, come tubi flessibili, tubi, sacchetti e contenitori in materie plastiche, saldatori elettrici, in particolare per flessibili in materie plastiche; apparecchi per colture cellulari (non per applicazioni mediche); apparecchi da laboratorio per la coltura, l’incubazione, la colorazione e l’analisi di materiale biologico come microorganismi, cellule e tessuti; agitatori da laboratorio; piattaforme per agitatori da laboratorio, in particolare con aree di misurazione per l’acquisizione di dati fisici e/o dotate di interfacce dati per lo scambio di dati con apparecchi esterni; centrifughe da laboratorio; camere di centrifugazione da laboratorio; apparecchi per la miscelazione di sostanze biofarmaceutiche, in particolare mediante vibrazione, rotazione e movimento ondulatorio; metaldetector elettronici; tutti i prodotti suindicati dotati di uno schermo elettronico»;

–        classe 10: «Strumenti e apparecchi medici; tutti i prodotti suindicati dotati di uno schermo elettronico»;

–        classe 11: «Apparecchi e impianti per il trattamento dell’acqua e la preparazione di soluzioni nei settori farmaceutico, della medicina e della ricerca di laboratorio, apparecchi per la deionizzazione dell’acqua e per la sua depurazione nonché parti di tali apparecchi; apparecchi per la depirogenazione di soluzioni e per la separazione di sostanze nocive da fluidi; impianti di filtraggio per la tecnologia ambientale, l’industria alimentare e l’industria delle bevande; tutti i prodotti suindicati dotati di uno schermo elettronico».

5        Con decisione del 28 luglio 2011, l’esaminatore ha respinto la domanda per tutti i prodotti elencati al punto 4 supra, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo rispetto ai medesimi.

6        Il 26 agosto 2011 la Sartorius Weighing Technology ha proposto ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

7        Con decisione del 3 maggio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa ha considerato, in sostanza, che l’oggetto della domanda di registrazione era costituito da un arco di circonferenza giallo aperto verso l’alto e collocato sul bordo inferiore di uno schermo elettronico, ha rilevato che tutti i prodotti interessati dalla domanda di marchio erano dotati di uno schermo elettronico e che il pubblico di riferimento, ossia i professionisti in settori industriali e tecnici specialistici, avrebbe percepito il segno come una mera decorazione dello schermo, e ha ritenuto che dalla forma rappresentata non si ricavasse alcuna informazione sul fabbricante del prodotto. Essa ha pertanto concluso che il suddetto segno non era dotato del carattere distintivo minimo richiesto ai fini della configurabilità come marchio comunitario.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese sostenute nel presente procedimento nonché a quelle sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi al medesimo.

9        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

11      La ricorrente sostiene, contrariamente alla commissione di ricorso, che il segno richiesto non sarà percepito dal pubblico di riferimento come elemento meramente decorativo, bensì come segno originale dotato di carattere distintivo minimo sufficiente per svolgere la funzione di marchio.

12      L’UAMI contesta l’argomentazione della ricorrente.

13      La ricorrente qualifica il segno richiesto come «marchio di posizione». A tale riguardo si deve osservare che né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), menzionano i «marchi di posizione» come particolare categoria di marchi. Tuttavia, dal momento che l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 non contiene alcun elenco esaustivo dei segni atti a costituire marchi comunitari, tale circostanza è irrilevante quanto al carattere registrabile dei «marchi di posizione».

14      Risulta, inoltre, che i «marchi di posizione» presentano affinità con le categorie dei marchi figurativi e tridimensionali, in quanto hanno ad oggetto l’applicazione di elementi figurativi e tridimensionali alla superficie di un prodotto. La ricorrente, in ogni caso, non insiste sulla qualificazione di tale segno come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere.

15      Tuttavia, la qualificazione di un «marchio di posizione» come marchio figurativo o tridimensionale o come categoria specifica di marchi è irrilevante ai fini della valutazione del suo carattere distintivo [sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T‑547/08, Racc. pag. II‑2409, punti da 19 a 21].

16      Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

17      Da costante giurisprudenza risulta che un marchio ha carattere distintivo, ai sensi di tale articolo, quando permette di identificare il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze della Corte del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C‑473/01 P e C‑474/01 P, Racc. pag. I‑5173, punto 32, e del 21 ottobre 2004, UAMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Racc. pag. I‑10031, punto 42).

18      Detto carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, del modo in cui il pubblico di riferimento percepisce il marchio (sentenze della Corte Procter & Gamble/UAMI, punto 17 supra, punto 33, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc. pag. I‑5719, punto 25).

19      Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze del Tribunale del 19 settembre 2001, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), T‑337/99, Racc. pag. II‑2597, punto 44, e del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley), T‑139/08, Racc. pag. II‑3535, punto 16].

20      Orbene, la percezione del pubblico di riferimento può essere influenzata dalla natura del segno di cui è stata chiesta la registrazione. Così, dal momento che i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi, segni di tal genere sono distintivi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 solo se divergono in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore (v., in tal senso, sentenze della Corte del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, Racc. pag. I‑9165, punti 30 e 31; del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi Werke/UAMI, C‑173/04 P, Racc. pag. I‑551, punti 28 e 31, e del 4 ottobre 2007, Henkel/UAMI, C‑144/06 P, Racc. pag. I‑8109, punti 36 e 37).

21      L’elemento determinante per l’applicabilità della giurisprudenza citata al precedente punto 20 non è dato dalla qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì dal fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato. Così, tale criterio è stato applicato, oltre che ai marchi tridimensionali (sentenze Procter & Gamble/UAMI, punto 17 supra; Mag Instrument/UAMI, punto 20 supra, e Deutsche SiSi Werke/UAMI, punto 20 supra), a marchi figurativi consistenti in una riproduzione bidimensionale del prodotto designato (sentenze Storck/UAMI, punto 18 supra, e Henkel/UAMI, punto 20 supra), o ancora a un segno costituito da un motivo applicato alla superficie del prodotto (ordinanza della Corte del 28 giugno 2004, Glaverbel/UAMI, C‑445/02 P, Racc. pag. I‑6267). Del pari, la giurisprudenza ritiene che possa essere riconosciuto carattere distintivo intrinseco ai colori e alle loro combinazioni astratte solo in circostanze eccezionali, dato che essi si confondono con l’aspetto dei prodotti designati e non sono, in linea di principio, utilizzati come mezzi di identificazione di origine commerciale (v., per analogia, sentenze della Corte del 6 maggio 2003, Libertel, C‑104/01, Racc. pag. I‑3793, punti 65 e 66, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Racc. pag. I‑6129, punto 39).

22      Alla luce di tali premesse, si deve verificare se il marchio richiesto si confonda con l’aspetto del prodotto designato o se, al contrario, diverga in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore interessato.

23      Secondo le indicazioni fornite dalla ricorrente, segnatamente ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del ricorso, il marchio richiesto mira a tutelare un segno specifico collocato su una parte determinata del bordo inferiore degli strumenti di misurazione contrassegnati, sotto i loro schermi elettronici. Così, pur essendo chiaro che i contorni dello schermo rappresentati nel disegno riprodotto al punto 2 supra non fanno parte del marchio richiesto, costituito da un arco di circonferenza giallo, quest’ultimo non può essere dissociato dalla forma di una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio. Come correttamente rilevato dall’UAMI, l’arco di circonferenza giallo oggetto della domanda di marchio si adatta alla forma di ciascun prodotto designato, sottolineandone il contorno. Pertanto, si deve concludere che il marchio richiesto si confonde con l’aspetto dei prodotti designati e che, di conseguenza, la giurisprudenza citata al precedente punto 20 è applicabile [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 settembre 2009, Lange Uhren/UAMI (Campi geometrici sul quadrante di un orologio), T‑152/07, non pubblicata nella Raccolta, punti da 79 a 83]. La ricorrente non può, dunque, addebitare alla commissione di ricorso di essersi basata, nella decisione impugnata, su questa stessa giurisprudenza.

24      Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti di cui trattasi sono prodotti tecnici specialistici e si rivolgono a professionisti.

25      La ricorrente contesta, invece, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui tale pubblico di riferimento presta un «grado di attenzione da medio a elevato» verso i prodotti designati dalla domanda di marchio. Nell’ambito della prima parte del suo motivo, la ricorrente sostiene che il grado di attenzione del pubblico di riferimento è molto elevato e censura la commissione di ricorso per non aver tenuto conto dei rilievi dell’esaminatore a tale riguardo, rilievi che non erano stati contestati dalle parti.

26      A questo proposito si deve rammentare che, ai termini dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’esame del merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e può, così facendo, esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Da tale disposizione risulta che, per effetto del ricorso contro una decisione di diniego di registrazione dell’esaminatore, la commissione di ricorso può procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, vale a dire, nella specie, pronunciarsi essa stessa sulla domanda di registrazione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione dinanzi ad essa contestata (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc. pag. I‑2213, punti 56 e 57).

27      La commissione di ricorso poteva quindi esercitare le competenze dell’esaminatore e deliberare sul ricorso pronunciandosi, come ha fatto ai punti da 12 a 14 della decisione impugnata, sulla determinazione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione rispetto ai prodotti di cui trattasi. Lo stesso è da dirsi per quanto riguarda la sua valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

28      Al punto 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la domanda di marchio riguardasse essenzialmente macchine per applicazioni industriali appartenenti alla classe 7, apparecchi, in particolare per fini scientifici, appartenenti alla classe 9, apparecchi e strumenti medici appartenenti alla classe 10 nonché apparecchi e impianti per il trattamento dell’acqua e per la preparazione di soluzioni nei settori farmaceutico, della medicina e della ricerca di laboratorio ed impianti di filtraggio per la tecnologia ambientale, l’industria alimentare e l’industria delle bevande rientranti nella classe 11. Essa ha successivamente affermato che tali prodotti erano prodotti tecnici specialistici rivolti a professionisti che prestavano agli stessi un grado di attenzione da medio a elevato.

29      Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato, al punto 15 della decisione impugnata, che, per quanto riguarda i marchi che, come il segno controverso, non sono indipendenti dall’aspetto dei prodotti da essi designati, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza citata ai punti 20 e 21 supra ai consumatori del settore specifico cui fa riferimento il marchio richiesto e non, come sostiene la ricorrente, ai consumatori medi in generale.

30      La ricorrente, d’altronde, non contesta la valutazione della commissione di ricorso, espressa al punto 17 della decisione impugnata, secondo cui tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio sono dotati di uno schermo elettronico. Pertanto, la commissione di ricorso si è correttamente basata, al punto 18 della decisione impugnata, su fatti risultanti dall’«esperienza generale pratica con schermi elettronici di apparecchi tecnici, conoscibili da chiunque e in effetti conosciuti, in particolare, dai consumatori di tali prodotti». Deve, quindi, essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non ha tenuto conto né delle «aspettative o delle conoscenze preesistenti» né delle «abitudini» del pubblico di riferimento.

31      Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la commissione di ricorso aveva quindi il diritto di prendere in considerazione fatti conoscibili da chiunque o che possano essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenze del Tribunale del 22 giugno 2004, Ruiz‑Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Racc. pag. II‑1739, punti 28 e 29, e del 13 giugno 2012, XXXLutz Marken/UAMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 38].

32      La ricorrente non ha provveduto a fornire alcuna prova idonea a rimettere in discussione la valutazione secondo cui i professionisti che compongono il pubblico di riferimento prestano un grado di attenzione da medio a elevato ai prodotti di cui trattasi. Infatti, essa si limita a rinviare, da un lato, agli argomenti esposti nelle proprie memorie presentate agli organi dell’UAMI e, dall’altro, agli allegati da A.6 a A.14 del ricorso. Detti allegati contengono materiale illustrativo per prodotti asseritamente paragonabili ai prodotti in questione, ma la ricorrente non indica in che modo tale materiale illustrativo sia idoneo a provare che «il pubblico di riferimento è, dunque, formato da specialisti interessati e molto più informati della media, la cui attenzione sarà catturata dai minimi dettagli della presentazione dei prodotti di cui trattasi». Pertanto, la prima parte dedotta dalla ricorrente nell’ambito del suo unico motivo dev’essere respinta.

33      Ad abundantiam, occorre rilevare che il suddetto materiale illustrativo, compreso quello della ricorrente di cui all’allegato A.14, presenta le specifiche tecniche dei prodotti di cui trattasi, generalmente in forma di tabella, il che implicherebbe che i consumatori – supponendo che il loro grado di attenzione sia molto elevato, come sostenuto dalla ricorrente – si concentrino su questi dettagli piuttosto che sull’aspetto fisico dei prodotti medesimi al momento del loro acquisto.

34      Nell’ambito della seconda parte del suo motivo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa al carattere distintivo del marchio richiesto.

35      Occorre ricordare che, laddove la ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell’UAMI, è ad essa che spetta fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che il marchio richiesto è dotato di carattere distintivo intrinseco (sentenza della Corte del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, Racc. pag. I‑9375, punto 50).

36      Dalla descrizione del segno richiesto, riportata al precedente punto 3, emerge che esso consiste in un arco di circonferenza giallo aperto verso l’alto e collocato su uno schermo elettronico in una precisa posizione. La commissione di ricorso ha, dunque, giustamente ritenuto, senza contestazioni da parte della ricorrente, che tale segno non fosse indipendente dall’aspetto dei prodotti da esso designati.

37      La commissione di ricorso ha dichiarato che il fatto di collocare un arco di circonferenza sul bordo esterno del riquadro di uno schermo elettronico costituiva, dal punto di vista del consumatore dei prodotti di cui trattasi, una semplice decorazione dello schermo. Il consumatore non avrebbe percepito questa decorazione particolarmente semplice come indicazione dell’origine dei prodotti. La commissione di ricorso ha rilevato che, sebbene il consumatore non presti di norma alcuna attenzione, o presti solamente un’attenzione ridotta, all’aspetto estetico degli schermi, nulla faceva ritenere che prodotti destinati a fini industriali non presentassero generalmente alcun elemento estetico.

38      Questa analisi della commissione di ricorso merita di essere condivisa. Occorre rilevare che, sebbene gli apparecchi oggetto della domanda di marchio presentino generalmente un aspetto sobrio, essi non sono del tutto privi di un aspetto estetico. Infatti, dagli allegati del ricorso da A.6 a A.14 emerge che non è insolito includere un elemento cromatico attorno allo schermo di tali apparecchi, sui pulsanti al lato dello schermo oppure utilizzando colori vivaci sulla cornice dello schermo stesso. In particolare, uno dei produttori, il cui materiale illustrativo figura nell’allegato A.12, applica quattro linee curve in giallo acceso che attraversano lo schermo. A differenza della ricorrente, gli altri produttori il cui materiale illustrativo è stato allegato al ricorso appongono il proprio nome all’altezza dello schermo sui propri prodotti. Il consumatore è quindi abituato a vedere motivi cromatici sugli apparecchi oggetto della domanda di marchio e li percepirà, dunque, come elementi decorativi e non come indicazione di origine commerciale di tali prodotti, a maggior ragione perché i loro produttori sono soliti apporvi il proprio nome per indicarne la provenienza.

39      Il segno richiesto costituisce un motivo semplice. Malgrado il suo colore vivace, non contiene alcun elemento evidente tale da attirare l’attenzione del pubblico di riferimento, anche ipotizzando che quest’ultimo sia dotato di un grado di attenzione elevato. Come risulta dal punto 38 supra, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è insolito, nel settore considerato, inserire una siffatta «indicazione visiva» colorata intorno allo schermo dell’apparecchio. Inoltre, la ricorrente non afferma che una precisa sfumatura di giallo formi oggetto del marchio richiesto. Pertanto, si deve ritenere che il marchio richiesto non presenti alcun carattere unico, originale o insolito.

40      L’assenza, rilevata dalla ricorrente, di incidenza tecnica o funzionale della collocazione del segno richiesto non rimette in discussione tale valutazione. Per presentare il grado minimo di carattere distintivo prescritto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il segno richiesto deve soltanto risultare a priori idoneo, di per sé, a consentire al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti o dei servizi designati nella domanda di marchio comunitario e di distinguerli, senza alcuna confusione, da quelli che hanno una provenienza diversa [sentenza del Tribunale del 13 giugno 2007, IVG Immobilien/UAMI (I), T‑441/05, Racc. pag. II‑1937, punto 55]. Così non è nel caso di specie. Il segno richiesto non presenta alcun elemento caratteristico, né di rilievo né accattivante, tale da conferirgli un grado minimo di carattere distintivo e tale da permettere al consumatore di percepirlo come qualcosa di diverso da una decorazione consueta dello schermo dei prodotti rientranti nelle classi 7 e da 9 a 11.

41      Quindi, il semplice fatto che altri marchi, ancorché altrettanto semplici, siano stati considerati idonei ad indicare l’origine dei prodotti designati e, quindi, non privi di qualsiasi carattere distintivo non è decisivo per determinare se il marchio richiesto possieda anch’esso il carattere distintivo minimo necessario per poter essere registrato (v., in tal senso, sentenza Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley, punto 19 supra, punto 34). Orbene, è possibile che un marchio acquisisca carattere distintivo mediante il suo utilizzo nel tempo, ma nella fattispecie la ricorrente non deduce alcun argomento sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

42      Di conseguenza, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore dichiarando che, data la mancanza di divergenza significativa rispetto alla norma o agli usi del settore interessato, il marchio richiesto sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come un elemento decorativo ed era quindi privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La seconda parte dell’unico motivo deve pertanto essere respinta.

43      Dato che le due parti dell’unico motivo sono state respinte, occorre respingere il motivo stesso e, pertanto, l’intero ricorso.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 febbraio 2014.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.