Language of document : ECLI:EU:T:2014:622





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2014 –
Al-Tabbaa / Consiglio

(cause riunite T‑329/12 e T‑74/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Diritti della difesa – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 54)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102) (v. punto 55)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 410/2012; decisione del Consiglio 2012/256/PESC) (v. punti 76‑87)

Oggetto

Domanda di annullamento di atti del Consiglio contenenti misure restrittive riguardanti il ricorrente, ossia, inizialmente, la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mazen Al‑Tabbaa.

2)

La decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.

3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012, nonché la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.

4)

La decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata, nella parte in cui riguarda il sig. Al-Tabbaa.

5)

Gli effetti della decisione 2013/255 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Al‑Tabbaa fino alla produzione di effetti dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 363/2013, che attua il regolamento n. 36/2012.

6)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T‑74/13.

7)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente nella causa T‑329/12 e i tre quarti delle spese sostenute da quest’ultimo nella causa T‑74/13.

8)

Il ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese nella causa T‑74/13.