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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 luglio 2022 – Repubblica italiana (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) / Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

(Cause riunite C-106/19 e C-232/19) 1

(Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Regolamento (UE) 2018/1718 – Fissazione della sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ad Amsterdam (Paesi Bassi) – Articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta ed individuale – Decisione adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio al fine di stabilire il luogo di installazione della sede di un’agenzia dell’Unione europea – Assenza di effetti vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione – Prerogative del Parlamento europeo)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli, S. Fiorentino e G. Galluzzo, avvocati dello Stato) (C-106/19), Comune di Milano (rappresentanti: J. Alberti, M. Condinanzi, A. Neri e F. Sciaudone, avvocati) (C-232/19)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón e E. Rebasti, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou, A. Tamás e L. Visaggio, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Nardi e P.J.O. Van Nuffel, agenti)

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopportano ciascuno le proprie spese nella causa C-106/19.

Il Comune di Milano, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopportano ciascuno le proprie spese nella causa C-232/19.

Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

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1 GU C 112 del 25.3.2019.