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Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 - Berenschot Groep / Commissione

(Causa T-428/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Berenschot Groep BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: B. O'Connor, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l'immotivata decisione della Commissione 11 agosto 2009 di non classificare l'offerta presentata dalla ricorrente come una delle sette più vantaggiose dal punto di vista economico e pertanto di non ammettere il consorzio guidato dalla ricorrente alla procedura di gara per l'appalto di servizi "Contratto quadro multiplo relativo alla prestazione a breve termine di servizi esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea";

verificare la gestione della gara e l'esercizio della vigilanza in ordine agli offerenti sospettati di frode;

annullare la decisione del 21 ottobre 2009;

disporre ogni ulteriore misura che la Corte ritenga necessaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel presente caso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di non ammettere l'offerta da essa presentata in qualità di membro di un consorzio in risposta al bando di gara (EuropAid/127054/C/SER/multi) per la fornitura di servizi relativamente al "Contratto quadro multiplo relativo alla prestazione a breve termine di servizi esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea" 1. La ricorrente chiede inoltre l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2009, con cui è stato consentito un accesso parziale ai rapporti di valutazione relativi alla suddetta procedura di gara.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, afferma che il comitato di valutazione non ha correttamente valutato gli esperti indicati nell'offerta della ricorrente. A suo avviso, il comitato di valutazione sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione poiché ha espresso giudizi immotivati sugli esperti del consorzio guidato dalla ricorrente. Inoltre, il ricorrente deduce che il comitato di valutazione e la Commissione non hanno fornito alcuna spiegazione né circa il sistema di punteggi per i curriculum vitae individuali, né sulla ragione per cui gli esperti della ricorrente hanno ricevuto punteggi così bassi. Mentre il comitato di valutazione non ha applicato criteri obiettivi nell'effettuare le proprie valutazioni, la Commissione non ha garantito il rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti, di trasparenza, di leale competizione e di buona amministrazione. Il rapporto di valutazione fornito dalla Commissione il 21 ottobre 2009, essendo limitato alla presentazione dei punteggi finali ottenuti dalla ricorrente, non ha posto rimedio alla mancanza d'informazione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 2in quanto non ha risposto alla sua richiesta di accedere ai documenti entro il termine previsto in tale articolo. La ricorrente deduce altresì che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, non avendo fornito il rapporto di valutazione in tempo utile per consentire alla ricorrente di esercitare in modo adeguato i diritti ad essa conferiti dall'art. 230 CE.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 94 del regolamento finanziario 3 e della decisione 2008/969 4, in quanto non ha adottato misure idonee a salvaguardare l'integrità del bilancio della Comunità, omettendo di escludere gli offerenti sospettati di frode dall'attribuzione dell'appalto per cui è causa.

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1 - GU 2008/S 90-121428.

2 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

3 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1065, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

4 - Decisione della Commissione 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344, pag. 125).