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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 – CJ / ECDC

(Cause F-159/12 e F-161/12)1

(Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo determinato – Risoluzione – Venir meno del rapporto di fiducia – Diritto al contraddittorio – Violazione – Spese di giudizio)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: inizialmente R. Trott, agente, A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati, successivamente J. Mannheim e A. Daume, agenti, A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto della causa F-159/12

Annullare la decisione di risoluzione del contratto del ricorrente, reintegrare quest’ultimo nelle proprie funzioni e pagare la differenza tra la retribuzione che egli avrebbe potuto continuare a percepire e l’indennità che percepisce, maggiorata di un tasso di interesse.

Oggetto della causa F-161/12

Domanda di risarcimento del danno morale causato al ricorrente a causa del suo licenziamento.

Dispositivo

La decisione del 24 febbraio 2012 del direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie recante risoluzione del contratto di agente contrattuale del sig. CJ è annullata.

Per il resto, il ricorso nella causa F-159/12 è respinto.

Il ricorso nella causa F-161/12 è respinto.

Nella causa F-159/12 ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Nella causa F-161/12 il sig. CJ sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Nella causa F-159/12 il sig. CJ è condannato a versare al Tribunale un importo pari a EUR 2 000 al fine di rimborsare una parte dei costi evitabili che quest’ultimo ha dovuto sostenere.

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1 GU C 63 del 2.3.2013, pag. 26 e GU C 55 del 23.2.2013, pag. 27.