Language of document : ECLI:EU:F:2015:38

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

29 aprile 2015

Cause riunite F‑159/12 e F‑161/12

CJ

contro

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo determinato – Risoluzione – Venir meno del rapporto di fiducia – Diritto al contraddittorio – Violazione»

Oggetto:      Ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con i quali il sig. CJ chiede, nel primo, l’annullamento della decisione del 24 febbraio 2012 del direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) di risolvere il suo contratto di agente contrattuale nonché il risarcimento del danno materiale che ritiene di aver subito a causa di tale decisione e, nel secondo, il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Decisione:      La decisione del 24 febbraio 2012 del direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie recante risoluzione del contratto di agente contrattuale del sig. CJ è annullata. Per il resto, il ricorso nella causa F‑159/12 è respinto. Il ricorso nella causa F‑161/12 è respinto. Nella causa F‑159/12 ciascuna parte sopporta le proprie spese. Nella causa F‑161/12 il sig. CJ sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nella causa F‑159/12 il sig. CJ è condannato a versare al Tribunale un importo pari a EUR 2 000 al fine di rimborsare una parte dei costi evitabili che quest’ultimo ha dovuto sostenere.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi dedotti – Motivi supplementari esposti unicamente negli allegati – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 50, § 1, e)]

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Risoluzione anticipata, con preavviso, di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), e 49, § 1]

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Risoluzione anticipata, con preavviso, di un contratto a tempo determinato – Diritto al contraddittorio – Portata – Risoluzione senza preavviso – Violazione – Conseguenze

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)]

4.      Funzionari – Principi – Diritto alla presunzione d’innocenza – Portata

5.      Funzionari – Regime disciplinare – Indagine preliminare all’avvio del procedimento disciplinare – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato IX)

6.      Funzionari – Agenti contrattuali – Risoluzione anticipata, con preavviso, di un contratto a tempo determinato – Giustificazione relativa al venir meno del rapporto di fiducia – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)]

7.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica risulta che il ricorrente deve indicare nel suo ricorso i motivi esatti sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nonché, quantomeno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano.

In proposito, se è vero che il ricorso può essere corroborato e integrato, su punti specifici, da rinvii ad estratti di documenti ad esso allegati, gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale e non possono servire a sviluppare un motivo esposto sommariamente nel ricorso deducendo censure o argomenti che non figurano in quest’ultimo.

Pertanto, i motivi sviluppati unicamente negli allegati del ricorso sono irricevibili.

(v. punti 76 e 77)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Giannini/Commissione, F‑49/08, EU:F:2009:76, punto 86

2.      Considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, in caso di illecito tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo o contrattuale, nulla la obbliga ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 47, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti.

Solo nell’ipotesi in cui l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione intenda licenziare, senza preavviso, un agente temporaneo o contrattuale, in caso di grave inadempimento agli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello Statuto per i funzionari e applicabile per analogia agli agenti temporanei e contrattuali.

(v. punto 81)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, punto 100

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 49, e CT/EACEA, F‑36/13, EU:F:2013:190, punto 54

3.      Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Inoltre, il rispetto del diritto al contraddittorio si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.

Poiché una decisione di risolvere con preavviso il contratto a tempo determinato di un agente contrattuale sul fondamento dell’articolo 47, lettera b), ii), del regime applicabile agli altri agenti costituisce un provvedimento individuale che reca pregiudizio all’agente di cui trattasi, quest’ultimo, pertanto, ha il diritto di essere sentito prima dell’adozione di siffatta decisione, sebbene detto articolo non preveda specificamente tale diritto.

Deve constatarsi una violazione del diritto al contraddittorio qualora l’interessato non abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conseguenze che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione intende trarre dal suo comportamento e, in particolare, sul fatto che essa intende porre fine anticipatamente al suo contratto.

Tuttavia, affinché la violazione del diritto al contraddittorio possa comportare l’annullamento della decisione di risoluzione del contratto, occorre altresì valutare se, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.

In proposito, la decisione di porre fine al contratto di un agente contrattuale prima della sua cessazione, per quanto giustificata possa essere, costituisce un atto di estrema gravità sia per l’istituzione o l’agenzia interessata, che lo aveva selezionato e assunto, normalmente al termine di una procedura di selezione altamente competitiva, sia in particolar modo per l’agente, il quale si ritrova improvvisamente senza lavoro e la cui carriera potrebbe essere compromessa per numerosi anni. Oltre al fatto che si tratta di un diritto fondamentale dell’agente interessato, l’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di esprimersi utilmente sulla decisione di licenziamento adottata rientra nella responsabilità dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, responsabilità che essa deve rigorosamente garantire. Non spetta al giudice dell’Unione prendere posizione sulla fattibilità o meno di altre soluzioni che avrebbero potuto essere prese in considerazione in una fattispecie. In ogni caso, ammettere che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione avrebbe adottato una decisione identica anche dopo aver sentito l’agente interessato equivarrebbe a privare di sostanza il diritto fondamentale ad essere sentiti, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il contenuto stesso di tale diritto implica che l’interessato abbia la possibilità di influire sul processo decisionale di cui trattasi.

(v. punti 108‑110, 122‑124 e 129)

Riferimento:

Corte: sentenze Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 83, e Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punti 39 e 79

Tribunale della funzione pubblica: sentenze CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punti 34 e 38; Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 46, e Wahlström/Frontex, F‑117/13, EU:F:2014:215, punti 28 e 33, e giurisprudenza ivi citata

4.      Il diritto alla presunzione d’innocenza costituisce un diritto fondamentale di cui i giudici dell’Unione devono garantire il rispetto da parte delle istituzioni. Tale diritto è un principio generale applicabile ai procedimenti amministrativi in considerazione della natura degli inadempimenti di cui trattasi nonché della natura e del grado di severità dei relativi provvedimenti. Ne consegue che il diritto alla presunzione d’innocenza si applica, anche in assenza di procedimenti penali, al funzionario che sia stato accusato di un inadempimento degli obblighi statutari sufficientemente grave per giustificare un’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, con riferimento alla quale l’amministrazione potrà adottare qualunque opportuno provvedimento, anche rigoroso se necessario.

Per quanto concerne una decisione di risolvere, con preavviso, il contratto a tempo determinato di un agente contrattuale per il venir meno del rapporto di fiducia, tale diritto può essere violato se l’amministrazione decide di risolvere il contratto dell’agente in questione sulla base delle sole accuse formulate nei suoi confronti dal proprio superiore gerarchico, senza mai dare la possibilità all’interessato di essere ascoltato e senza verificare se ciò che gli viene contestato sia giustificato. Tuttavia, qualora la decisione sia adottata dopo che è stata avviata un’indagine – indagine nel corso della quale l’interessato ha avuto la possibilità di essere ascoltato – non può configurarsi una violazione della presunzione d’innocenza.

(v. punti 154 e 155)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Apostolidis/Corte di giustizia, T‑86/97, EU:T:1998:71, punto 47

Tribunale della funzione pubblica: sentenza BD/Commissione, F‑36/11, EU:F:2012:49, punto 51, e giurisprudenza ivi citata

5.      Le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale nella scelta delle persone cui affidano un’indagine su accuse di insubordinazione amministrativa. In tale contesto, le istituzioni sono tenute a scegliere persone adeguate ai compiti delicati loro conferiti, senza tuttavia che l’esperienza di tali persone come inquirenti costituisca un elemento determinante per detta scelta.

Considerato detto ampio potere discrezionale, l’interessato non può validamente contestare dinanzi al giudice dell’Unione la scelta della sua amministrazione basandosi unicamente su un’asserita mancanza di esperienza degli inquirenti e senza nemmeno aver tentato di dimostrare che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in modo manifestamente erroneo.

(v. punti 174 e 175)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 121

6.      La risoluzione anticipata di un contratto di agente contrattuale conformemente all’articolo 47, lettera b), ii), del regime applicabile agli altri agenti può basarsi su un comportamento dell’agente in questione che implichi il venir meno del rapporto di fiducia tra quest’ultimo e l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. In proposito, l’autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale, in quanto il controllo del giudice dell’Unione si limita alla verifica dell’assenza di errore manifesto o di sviamento di potere.

Di conseguenza, dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata sulla base di tale valutazione presuppone che gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo vertente sull’errore manifesto deve essere respinto qualora, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata possa essere ammessa in quanto tuttora vera o valida.

(v. punti 188 e 189)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza ETF/Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, punto 77

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Mocová/Commissione, F‑41/11, EU:F:2012:82, punto 44, e giurisprudenza ivi citata, e CT/EACEA, EU:F:2013:190, punto 43, e giurisprudenza ivi citata

7.      L’annullamento di un atto illegittimo costituisce di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che detto atto possa aver cagionato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale non connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e di cui con quest’ultimo non possa essere ottenuta integrale riparazione.

(v. punto 234)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CP/Parlamento, F‑8/13, EU:F:2014:44, punto 105