Language of document : ECLI:EU:T:2009:339

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2009

Causa T-271/08 P

Stanislava Boudova e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Ex agenti ausiliari – Nomina – Inquadramento nel grado – Concorsi pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Reinquadramento di suoi funzionari da parte di un’altra istituzione – Rifiuto di reinquadramento – Principio di parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto confermativo – Assenza di fatti nuovi e sostanziali – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 21 aprile 2008, causa F‑78/07, Boudova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Le sig.re Stanislava Boudova, Iveta Adovica, i sigg. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, le sig.re Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai e Birute Vaituleviciene sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Nuova decorrenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Provvedimenti adottati da un’istituzione a favore di un determinato gruppo di persone in assenza di un obbligo giuridico

3.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Ricevibilità – Questioni di diritto

1.      Una decisione non impugnata dal destinatario entro i termini previsti diviene definitiva nei suoi confronti. Tuttavia, l’esistenza di fatti nuovi e rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva.

Un funzionario che abbia omesso di impugnare, entro i termini statutari, il suo inquadramento iniziale nel grado non può validamente presentare una domanda di reinquadramento per il solo motivo di aver conosciuto la portata esatta dei suoi diritti solo dopo la pronuncia di una sentenza del giudice comunitario, emanata in una causa in cui tale funzionario non era parte e con la quale è stato annullato un atto che non lo riguardava direttamente.

A fortiori, un funzionario che non abbia contestato entro i termini statutari la decisione del suo inquadramento iniziale nel grado non può, al fine di giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame del suo inquadramento, far valere, come fatto nuovo e rilevante, il fatto di aver conosciuto la portata esatta dei suoi diritti solo a seguito dell’adozione da parte di un’istituzione diversa da quella da cui dipende di una decisione che non lo riguarda direttamente.

(v. punti 38, 47 e 48)

Riferimento: Corte 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73‑33/73, 52/73, 53/73, 57/73‑109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73‑137/73, Kortner e a./Consiglio e a. (Racc. pag. 177, punti 36-40); Corte 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione (Racc. pag. 327, punto 14); Corte 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (Racc. pag. 1619, punto 13); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑232/97, Becret-Danieau e a./Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑495, punti 43 e 44); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑181/97, Meyer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑481, punti 36 e 37); Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione (Racc. pag. II‑557, punti 40 e 47 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 13 dicembre 2002, causa T‑112/02, Van Dyck/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑317 e II‑1527, punto 63)

2.      Nel rispetto del principio di parità di trattamento, se un’istituzione decide di riesaminare l’inquadramento nel grado iniziale, divenuto definitivo, di una categoria di suoi funzionari, essa deve, in mancanza di giustificazione obiettiva di un’eventuale disparità di trattamento, riesaminare, su loro domanda, l’inquadramento iniziale degli altri suoi funzionari che si trovano in una situazione identica o analoga. L’obiettivo di tale obbligo è di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra funzionari di una stessa istituzione che si trovino in una situazione identica o analoga riguardo a provvedimenti dovuti all’iniziativa propria di tale istituzione e non imposti a quest’ultima da un obbligo statutario.

Ne consegue che provvedimenti adottati da un’istituzione in assenza di un obbligo giuridico derivante dallo Statuto non possono essere fatti valere a sostegno di un motivo fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione.

(v. punti 51‑53)

Riferimento: Corte 18 gennaio 1990, cause riunite C‑193/87 e C‑194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. I‑95, punti 26 e 27); Corte 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I‑65, punti 54-58), e Tribunale 28 ottobre 2004, cause riunite T‑219/92 e T‑337/02, Lutz Herrera/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑319 e II‑1407, punto 110)

3.      Nell’ambito dei termini di ricorso, la nozione di errore scusabile riguarda circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione interessata ha adottato un comportamento tale da causare, da solo o in misura determinante, una comprensibile confusione in un singolo in buona fede, il quale dia prova di tutta la diligenza che si richiede ad una persona normalmente accorta. La questione di stabilire se il comportamento adottato dall’istituzione interessata fosse o meno tale da causare una comprensibile confusione nell’altra parte della controversia costituisce una questione di diritto, che può pertanto essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione.

(v. punti 71 e 73)

Riferimento: Corte 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punti 24-29), e Tribunale 10 giugno 2008, causa T‑127/07 P, Bligny/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 42‑48)