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Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2009 - Boudova e a./Commissione

(Causa T-271/08 P)

("Impugnazione − Funzione pubblica − Funzionari − Ex agenti ausiliari − Nomina - Inquadramento nel grado − Concorsi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto - Reinquadramento da parte di un'altra istituzione dei suoi funzionari - Rifiuto di reinquadramento - Principio della parità di trattamento − Ricorso di annullamento − Atto non impugnabile - Atto confermativo - Mancanza di fatti nuovi e sostanziali - Mancanza di errore scusabile - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Stanislava Boudova (Howald, Lussemburgo); Iveta Adovica (Lussemburgo, Lussemburgo) ; Juraj Kuba (Konz, Germania); Heinrihs Puciriuss (Lussemburgo); Agnieszka Strzelecka (Arlon, Belgio); Izabela Szyprowska (Berbourg, Lussemburgo); Timea Tibai (Lussemburgo); e Birute Vaituleviciene (Lussemburgo) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) volta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

Le sig.re Stanislava Boudova, Iveta Adovica, i sigg. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, le sig.re Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai e Birute Vaituleviciene, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nell'ambito del presente giudizio.

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1 - GU C 260 dell'11.10.2008.