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Ricorso proposto l'11 luglio 2008 - Land Burgenland / Commissione

(Causa T-268/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Burgenland (rappresentanti: avv.ti U. Soltész e C. Herbst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la decisione della Commissione K (2008) 1625, resa definitiva a partire dal 30 aprile 2008 (n. C 56/2006, ex NN 77/2006 - Privatizzazione di Bank Burgenland), ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione K (2008) 1625, definitiva a partire dal 30 aprile 2008, con cui la Commissione ha dichiarato che l'aiuto di Stato che l'Austria aveva concesso a vantaggio della compagnia di assicurazioni Grazer Wechselseitige Versicherung AG e della GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-GmbH, violando l'art. 88, n. 3, CE, nel contesto della privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG, è incompatibile con il mercato comune.

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi a fondamento del suo ricorso:

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione all'atto della determinazione del prezzo di mercato, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di svolgere una gara d'appalto;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione per violazione della prassi della Commissione finora osservata;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione, in quanto anche il venditore privato avrebbe dovuto adottare una previsione negativa per quanto riguarda la decisione dell'Autorità di vigilanza austriaca sul mercato finanziario con riferimento all'offerente che aveva formulato l'offerta più alta;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione, in quanto il ricorrente poteva tenere conto della garanzia statale con riferimento a determinate obbligazioni assunte dalla banca privatizzata all'atto della decisione di aggiudicazione;

inesatta applicazione del principio del venditore privato da parte della Commissione all'atto della valutazione dell'influenza esercitata dalla garanzia statale sulla decisione di vendita;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione per inosservanza dell'onere della prova e degli obblighi relativi alla partecipazione alla gara d'appalto;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, da parte della Commissione, in quanto l'offerta formulata dal miglior offerente non poteva servire come fondamento ai fini dell'accertamento del valore di mercato;

valutazione non corretta da parte della Commissione per quanto riguarda il valore economico dei titoli emessi dalla banca privatizzata, nonché

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione nel contesto dell'accertamento dell'esistenza di un elemento di aiuto.

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