Language of document : ECLI:EU:T:1998:114

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

8 giugno 1998 (1)

«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) - Decisione del presidente dell'Ufficio relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso - Ricorso di annullamento - Art. 173 del Trattato CE - Irricevibilità»

Nella causa T-148/97,

David T. Keeling, membro di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), residente in Alicante (Spagna), rappresentato dagli avv.ti Arthur Alan Dashwood, barrister, delforo d'Inghilterra e del Galles, ed Edward Lewis, Solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai signori Oreste Montalto, direttore del dipartimento giuridico, e João Paulo Miranda de Sousa, membro del dipartimento giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 1997, ADM-97-3, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

1.
    L'Ufficio per l'ammonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») è stato istituito per effetto dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

2.
    L'art. 119, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 prevede che il presidente dell'Ufficio, incaricato della sua direzione, prenda «tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare (adottando) norme amministrative interne e (provvedendo) alla pubblicazione di comunicazioni».

3.
    In base alla disposizione menzionata al punto precedente, il presidente dell'Ufficio ha emanato, in data 21 febbraio 1997, la decisione ADM-97-3, relativaall'organizzazione delle commissioni di ricorso, modificate in data 27 febbraio 1997 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). L'art. 2, intitolato «istituzione dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso», così dispone:

«1)    Il vice presidente responsabile delle questioni giuridiche sarà il superiore diretto dei presidenti delle commissioni di ricorso.

2)    I presidenti delle commissioni di ricorso saranno i superiori diretti dei membri delle rispettive commissioni di ricorso. Quando un membro è designato per più di una commissione di ricorso, il superiore diretto sarà il presidente della commissione di ricorso per la quale il membro è stato designato in via principale».

4.
    Gli artt. 1, 3 e 4 della decisione contestata riguardano, rispettivamente, la designazione, tra i presidenti delle commissioni di ricorso, di un presidente per le questioni amministrative, l'istituzione di una cancelleria comune alle istituzioni di ricorso nonché il personale da destinare alle commissioni medesime.

5.
    L'art. 131, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che i membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, siano nominati per un periodo di cinque anni ai sensi della procedura prevista all'art. 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Secondo quest'ultima disposizione, la nomina è decisa dal Consiglio sulla base di un elenco al massimo di tre candidati, redatto dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio. L'art. 131, n. 1, del regolamento prevede, d'altro canto, che i membri delle commissioni di ricorso non possano essere rimossi dalle loro funzioni per un periodo di cinque anni, salvo motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dal Consiglio, decida in tale senso.

6.
    Peraltro, ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento n. 40/94, i membri delle commissioni di ricorso «sono indipendenti» e «nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione».

7.
    Il ricorrente è membro della prima commissione di ricorso.

Il procedimento e le conclusioni delle parti

8.
    Ciò premesso, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 maggio 1997, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, «presentato ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del Trattato CE».

9.
    Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamentano di procedura, con separato atto depositato nella cancelleria il 24 giugno 1997, il convenuto ha sollevato eccezione di irricevibilità. Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità con memoria depositata il 1° settembre 1997.

10.
    Nel ricorso il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare la decisione impugnata e, in particolare, l'art. 2;

-    condannare l'Ufficio alle spese.

11.
    L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

-    chiudere la fase scritta del procedimento;

-    decidere, se del caso, che non occorre passare alla fase orale;

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    condannare il ricorrente alle spese.

12.
    Nelle osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di irricevibilità;

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    condannare il convenuto alle spese derivate dall'eccezione di irricevibilità;

-    in subordine, riservare la decisione in ordine alla ricevibilità sino alla sentenza definitiva;

-    disporre la riassunzione della fase scritta del procedimento.

Sulla ricevibilità

13.
    Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, su richiesta di una parte il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del successivo n. 3, il procedimento prosegue oralmente salvo contraria decisione del Tribunale.

14.
    Nella specie, il Tribunale, ritenendosi sufficentemente istruito in base ai documenti del fascicolo, decide di non passare alla fase orale.

15.
    Il Tribunale rileva, in limine, che il ricorrente nonché un altro membro della Prima Sezione di ricorso, il signor Chaves Fonseca Ferrão, hanno peraltro proposto singolarmente ricorso ex art. 179 del Trattato avverso le decisioni del presidente dell'Ufficio con cui erano stati respinti i rispettivi reclami diretti contro la decisioneimpugnata. Tali ricorsi sono stati registrati rispettivamente ai nn. T-297/97 e T-159/97.

16.
    Sempre in limine si deve inoltre rilevare che il signor Chaves Fonseca Ferrão aveva parimenti invitato la Commissione a verificare la legittimità della decisione impugnata ai sensi dell'art. 118 del regolamento n. 40/94 - che dispone, segnatamente, al n. 1, che la Commissione verifica la legittimità degli atti del presidente dell'Ufficio nei confronti dei quali il diritto comunitario non prevede un sindacato di legittimità da parte di un altro organo - e che la Commissione aveva respinto tale ricorso in quanto irricevibile, in base al rilievo che la decisione contestata poteva essere, a suo parere, contestata dall'interessato dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell'art. 179 del Trattato.

Argomenti delle parti

17.
    Il convenuto solleva due eccezioni di irricevibilità. Nella prima sostiene che il fondamento normativo per contestare la legittimità della decisione impugnata sarebbe costituito dall'art. 179 del Trattato. Con la seconda contesta che l'Ufficio possa esser citato in giudizio sulla base dell'art. 173 del Trattato. Alla luce delle circostanze della specie appare opportuno esaminare anzitutto la seconda eccezione di irricevibilità.

18.
    Il convenuto sostiene che la decisione contestata non potrebbe essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, atteso che l'autore della decisione non rientrerebbe tra le istituzioni testualmente menzionate da tale disposizione e che, nella specie, tale disposizione non potrebbe essere interpretata estensivamente.

19.
    Il convenuto deduce che l'art. 173 del Trattato escluderebbe espressamente la possibilità di proporre ricorso contro atti di organi comunitari decentrati muniti di propria personalità giuridica, quali l'Ufficio. Un'interpretazione estensiva dell'art. 173 non potrebbe essere consentita se non nel caso in cui il ricorrente si trovasse nell'impossibilità di avvalersi di altri mezzi di ricorso. Orbene, nella specie, secondo il convenuto, un mezzo di ricorso esisterebbe, vale a dire l'art. 118 del regolamento n. 40/94. Nell'ipotesi in cui la decisione del presidente non fosse soggetta al sindacato del giudice comunitario ai sensi dell'art. 179 del Trattato, sarebbe quindi necessario ricorrere all'art. 118 del detto regolamento. L'interpretazione dell'art. 173 del Trattato non potrebbe essere quindi applicata estensivamente.

20.
    Secondo il convenuto, ove l'interpretazione del ricorrente venisse accolta, l'art. 118 del regolamento n. 40/94 verrebbe svuotato di qualsiasi contenuto, in quanto esisterebbe sempre un mezzo di ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario, vale a dire il mezzo offerto dall'art. 179 del Trattato per le controversie relative al contenzioso del personale ovvero quello offerto dall'art. 173 del Trattato negli altri casi. Orbene, il convenuto ritiene che l'art. 118 del regolamento n. 40/94 esprima l'intento del legislatore di evitare la proposizione dinanzi al giudice comunitario diricorsi di «ordine minore». L'eventuale decisione della Commissione emanata nell'ambito dell'art. 118 del regolamento n. 40/94 potrebbe costituire, all'occorrenza, oggetto di ricorso dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell'art 173 del Trattato. Secondo il convenuto, la possibilità per i terzi interessati di sottoporre al sindacato del giudice gli atti del presidente dell'Ufficio sarebbe quindi sufficientemente garantita.

21.
    Infine, atteso che il ricorrente ha proposto il ricorso senza preventivamente adire formalmente la Commissione affinché questa esercitasse il proprio sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 118 del regolamento n. 40/94, il ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile.

22.
    Il ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (causa 294/83, Racc. pag. 1339), sostiene che, in una Comunità fondata sul principio dello stato di diritto, il potere attribuito alla Corte dall'art. 173 del Trattato si estenderebbe a qualsiasi provvedimento emanato nell'ambito del sistema istituzionale delle Comunità diretto a produrre effetti giuridici. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata costituirebbe un provvedimento di tal genere che lo interesserebbe direttamente ed individualmente.

23.
    Il ricorrente sostiene, inoltre, che gli atti del presidente dell'Ufficio sarebbero tali da produrre effetti di considerevole entità e che la decisione impugnata inciderebbe sulla credibilità e sull'efficacia del sistema diretto a garantire il controllo della legittimità praticamente di tutte le decisioni dell'Ufficio che incidono sulla situazione giuridica dei singoli.

24.
    Secondo il ricorrente, il convenuto sopravvaluterebbe peraltro la portata dell'art. 118 del regolamento n. 40/94. All'epoca della presentazione del progetto di regolamento sul marchio comunitario, la menzionata sentenza Les Verts/Parlamento non era stata ancora pronunciata. L'art. 118 del regolamento n. 40/94 sarebbe stato infatti concepito quale strumento diretto a contestare la legittimità delle decisioni del presidente dell'Ufficio dinanzi al giudice comunitario quando decisioni emanate dalla Commissione in base a tale articolo possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale. Secondo il ricorrente, la sussistenza di tale articolo è da imputare ad un eccesso di precauzione. Il ricorrente ritiene peraltro che i tassativi requisiti fissati dall'art. 118 del regolamento medesimo, nonché l'assenza di adeguate norme procedurali applicabili da parte della Commissione, ridurrebbero in modo significativo la tutela giuridica di cui i singoli beneficiano in base al Trattato. Ne consegue che, a parere del ricorrente, l'art. 118 non costituisce un mezzo di ricorso adeguato che consenta di contestare la validità di un atto del presidente che riguardi direttamente ed individualmente persone fisiche o giuridiche.

25.
    Il ricorrente afferma in conclusione che l'eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto debba essere respinta.

Giudizio del Tribunale

26.
    Dal regolamento n. 40/94 emerge che avverso le decisioni emanate da organi dell'Ufficio possono essere potenzialmente esperiti tre tipi di ricorso. La natura dell'atto impugnato determina il tipo di ricorso idoneo.

27.
    In primo luogo, il titolo VII del regolamento n. 40/94, intitolato «procedura di ricorso», istituisce tre tipi di ricorso esperibili avverso le decisioni sostanziali relative a marchi comunitari emanate dagli esaminatori, dalle divisioni di opposizione, dalla divisione legale e di amministrazione dei marchi e dalle divisioni di annullamento. Se, entro il termine previsto, l'istanza dinanzi alla quale la decisione è impugnata non si è pronunciata sul ricorso, questo deve essere sottoposto ad una delle tre commissioni di ricorso dell'Ufficio. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono inoltre essere impugnate, ai sensi dell'art. 63 del regolamento medesimo, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

28.
    In secondo luogo, come già rilevato, l'art. 118 del regolamento n. 40/94, intitolato «Controllo di legittimità», dispone in particolare che la Commissione «controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell'Ufficio nei confronti dei quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo (...)». Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

29.
    In terzo luogo, l'art. 112 del regolamento n. 40/94, intitolato «Personale», prevede, al n. 1, che, «fatta salva l'applicazione dell'articolo 131 ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo ”Statuto”), il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il ”RAA”) ed i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee». Il successivo punto 2 dispone che «i poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dalla (RAA) sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del suo personale, fatto salvo l'articolo 120» relativo alla nomina di alti funzionari dell'Ufficio nonché all'esercizio, da parte del Consiglio, del potere disciplinare nei confronti di tali funzionari (v. supra, punto 5). Conseguentemente, gli agenti dell'Ufficio, essendo soggetti allo Statuto e al RAA, dispongono delle possibilità di ricorso previste dall'art. 179 del Trattato e dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

30.
    Nella specie, spetta al Tribunale stabilire se il ricorso del ricorrente, basato sull'art. 173 del Trattato e volto direttamente avverso la decisione contestata sia ricevibile, come questi sostiene.

31.
    Dall'art. 173, primo comma, del Trattato emerge che al giudice comunitario è demandato il sindacato di legittimità degli atti emanati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, degli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea, che non siano raccomandazioni o pareri, nonchédegli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ne consegue che non sono impugnabili sulla base di tale disposizione gli atti emanati da organi comunitari ivi non enumerati.

32.
    Si deve necessariamente rilevare che l'Ufficio non costituisce una delle istituzioni della Comunità elencate all'art. 4 del Trattato, né menzionata dall'art. 173, primo comma, del Trattato medesimo.

33.
    Il Tribunale rileva, peraltro, che avverso una decisione come quella di specie è potenzialmente esperibile sia l'uno sia l'altro dei ricorsi precedentemente indicati ai punti 28 e 29, ragion per cui la decisione contestata non è sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale.

34.
    Ciò premesso, il Tribunale ritiene che il presente ricorso, volto direttamente avverso una decisione del presidente dell'Ufficio e basato sull'art. 173 del Trattato, debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare l'altra eccezione di ricevibilità sollevata dal convenuto.

Sulle spese

35.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del convenuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)    Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Lussemburgo, 8 giugno 1998

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'inglese.