Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato)
(causa T‑395/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di un coniglio di cioccolato – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso – Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 25, 46‑47)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 luglio 2008 (procedimento R 419/2008‑4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio tridimensionale avente la forma di un coniglio di cioccolata per prodotti appartenenti alla classe 30 – domanda di registrazione n. 3664372 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese. |