Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – AEPI / Commissione
(causa T‑392/08)
«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»
1. Intese – Lesione della concorrenza – Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d’autore – Clausole di affiliazione esclusiva alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore in relazione alla nazionalità degli autori – Oggetto anticoncorrenziale – Ripartizione del mercato – Compartimentazione del mercato – Infrazioni di particolare gravità – Divieto (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 58)
2. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 59-61)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di una trasgressione non più in atto – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Pericolo di recidiva nella pratica illecita che rende necessario un chiarimento della situazione giuridica (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 2) (v. punto 62)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 64, 77, 123)
5. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge ammende – Applicazione (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 78-82)
6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Obblighi della Commissione nel contestare la plausibilità delle spiegazioni proposte dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 83-87, 93, 146)
7. Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 109)
8. Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro, l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 122)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC) |
Dispositivo
1) | | L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE. |
2) | | L’articolo 4 della decisione C(2008) 3435 definitivo è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante l’AEPI. |
3) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AEPI. |
5) | | L’AEPI sopporterà la metà delle proprie spese. |
6) | | Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario. |