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Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 - Dyckerhoff Polska / Commissione

(Causa T-196/07) 

("Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo tra il 2008 ed il 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a determinate condizioni - Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione - Insussistenza di interesse diretto - Irricevibilità")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Sitkówka-Nowiny, Polonia) (rappresentanti: P. K. Rosiak e F. Puel, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007)1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificata dalla Repubblica di Polonia per il periodo tra il 2008 ed il 2012, in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Dyckerhoff Polska sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

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1 - GU C 170 del 21.7.2007.