Language of document : ECLI:EU:T:2016:365

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

22 giugno 2016 (*)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Elettrodomestici – Aiuti alla ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, purché siano rispettate talune condizioni – Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione precedente che riguardava il medesimo procedimento – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità»

Nella causa T‑118/13,

Whirlpool Europe BV, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata da F. Wijckmans e H. Burez, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Electrolux AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata da F. Wijckmans e H. Burez, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, É. Gippini Fournier e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti,

e da

Fagor Francia SA, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata da J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione 2013/283/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di stato SA.23839 (C 44/2007) della Francia a favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2013, L 166, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Whirlpool Europe BV (in prosieguo: la «Whirlpool»), opera nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di grandi elettrodomestici.

2        Con lettera del 6 agosto 2007 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea un progetto di aiuto alla ristrutturazione di importo pari a EUR 31 milioni a favore della FagorBrandt SA divenuta Fagor France SA (in prosieguo: la «FagorBrandt» o la «beneficiaria»).

3        Con lettera del 10 ottobre 2007 la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE (GU 2007, C 275, pag. 18).

4        Con lettere del 14 dicembre 2007, del 26 febbraio e del 12 marzo 2008, la Electrolux AB, anch’essa operante nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di grandi elettrodomestici, ha presentato le proprie osservazioni.

5        Con lettera del 17 dicembre 2007 la Whirlpool ha presentato le proprie osservazioni.

6        Con decisione 2009/485/CE, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2009, L 160, pag. 11), la Commissione ha autorizzato l’aiuto a condizione, in particolare, che la FagorBrandt cessi la commercializzazione dei frigoriferi, dei congelatori, degli apparecchi del comparto cottura e delle lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di cinque anni.

7        Con sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), pronunciata in merito ai ricorsi presentati dalla Electrolux e dalla Whirlpool, il Tribunale ha annullato la decisione 2009/485 dopo aver constatato che la Commissione aveva commesso errori manifesti di valutazione, giacché ha tenuto conto di una misura compensativa non valida (la cessione della Brandt Components) e non ha analizzato l’effetto cumulativo sulla concorrenza dell’aiuto notificato, menzionato al punto 2 supra, e di un altro aiuto concesso dalla Repubblica italiana alla FagorBrandt mediante la propria affiliata FagorBrandt Italia (in prosieguo: l’«aiuto italiano»).

8        Il 25 luglio 2012, a seguito della sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), la Commissione ha adottato la decisione 2013/283/UE, relativa all’aiuto di stato SA.23839 (C 44/2007) della Francia a favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2013, L 166, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui essa ha dichiarato l’aiuto notificato compatibile con il mercato interno (in prosieguo: l’«aiuto oggetto della decisione impugnata» o la «misura in questione») alle condizioni dalla stessa indicate.

9        Nella decisione impugnata, la Commissione, dopo aver esaminato l’effetto cumulativo della misura in questione e dell’aiuto italiano (punti da 85 a 88), ha ritenuto, in sostanza, che la cessione della Brandt Components (qualificata come misura compensativa dalla decisione 2009/485) e la cessazione della commercializzazione di taluni prodotti (del comparto cottura, freddo, lavastoviglie) del marchio Vedette per un periodo di cinque anni (imposta dalla decisione 2009/485) non fossero sufficienti a prevenire indebite distorsioni della concorrenza (punti 100 e 112). In tali circostanze, essa ha deciso, in particolare, di imporre, come condizione di compatibilità della misura in questione, la proroga per altri tre anni della cessazione della commercializzazione dei suddetti prodotti del marchio Vedette (punto 112). La Commissione ha ritenuto che tale misura fosse sufficiente a ridurre da sola in modo proporzionale gli effetti negativi sulla concorrenza causati dalla concessione dell’aiuto (punto 117) e compensasse l’effetto cumulativo del predetto aiuto e dell’aiuto italiano (punto 118).

10      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

L’aiuto cui la [Repubblica francese] intende dare esecuzione a favore dell’impresa FagorBrandt per un importo di 31 milioni di euro è compatibile con il mercato interno alle condizioni stabilite all’articolo 2.

Articolo 2

1.      Le autorità francesi sono tenute a sospendere il versamento a favore dell’impresa FagorBrandt dell’aiuto di cui all’articolo 1 della presente decisione fintantoché il recupero presso FagorBrandt dell’aiuto incompatibile oggetto della decisione 2004/343/CE della Commissione del 16 dicembre 2003 non sarà effettivo.

2.      Il piano di ristrutturazione di FagorBrandt, quale comunicato alla Commissione dalla [Repubblica francese] il 6 agosto 2007, è eseguito integralmente.

3.      Il contributo proprio ai costi di ristrutturazione proposto da FagorBrandt, pari a 31,5 milioni di euro, dovrà essere incrementato di 3 190 878,02 euro, oltre agli interessi su tale somma maturati tra la concessione dell’aiuto italiano a favore di FagorBrandt e il 21 ottobre 2008. Detto aumento dovrà avvenire entro la fine del periodo di ristrutturazione dell’impresa, fissato per il 31 dicembre 2012. Le autorità francesi dovranno fornire la prova di tale aumento entro due mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2012.

4.      FagorBrandt sospende la commercializzazione dei prodotti dei comparti freddo, cottura e lavastoviglie del marchio Vedette per un periodo di otto anni.

5.      Per garantire il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 1‑4 del presente articolo, la [Repubblica francese] informa la Commissione, mediante relazioni annuali, in merito all’andamento della ristrutturazione di FagorBrandt, al recupero dell’aiuto incompatibile descritto al paragrafo 1, al pagamento dell’aiuto compatibile e all’attuazione delle misure compensative.

Articolo 3

Entro un termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica francese] informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2013, la Electrolux ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della ricorrente. Con atti depositati il 25 giugno e l’8 luglio 2013 la FagorBrandt e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

13      Con ordinanze dell’11 settembre 2013 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso le istanze di intervento presentate dalla Electrolux, dalla FagorBrandt e dalla Repubblica francese.

14      Con lettera presentata presso la cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 2013, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata a presentare, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, alcune osservazioni scritte in risposta alle conclusioni della Commissione sulla ricevibilità del ricorso, nei limiti in cui queste ultime erano state presentate per la prima volta nella controreplica.

15      Con lettere del 14, 24 e 29 ottobre 2013 la Commissione, la Repubblica francese e la FagorBrandt hanno presentato osservazioni sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente.

16      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2013, la FagorBrandt e la Repubblica francese hanno presentato le loro istanze di intervento.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2013, la Electrolux ha presentato la propria istanza di intervento.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2014, la Commissione ha comunicato le proprie osservazioni sulle istanze di intervento della Repubblica francese, della FagorBrandt e della Electrolux.

19      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2014, la ricorrente ha comunicato le proprie osservazioni sulle istanze di intervento della FagorBrandt e della Repubblica francese.

20      Con atto del 23 settembre 2015 il Tribunale ha indirizzato alle parti alcune misure di organizzazione del procedimento. Il Tribunale ha segnatamente chiesto alla ricorrente di replicare all’argomento della Commissione inteso a contestare la ricevibilità del suo ricorso e di suffragare gli argomenti addotti, in tal senso, nelle sue memorie.

21      Con lettere del 9 e del 30 ottobre 2015 la Commissione e, successivamente, la ricorrente hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

22      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata poiché una o più condizioni cumulative indicate negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2) non sono soddisfatte o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni fosse rispettata;

–        in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata, giacché essa viola l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        condannare la Repubblica francese e la FagorBrandt a farsi carico delle proprie spese.

24      La Electrolux chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata poiché una o più condizioni (cumulative) indicate negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non sono soddisfatte o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni fosse rispettata;

–        in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata, giacché essa viola l’articolo 296 TFUE.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

26      La FagorBrandt chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

27      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

28      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla FagorBrandt, afferma, nella controreplica, che, conformemente alla giurisprudenza, il fatto che un’impresa sia stata sentita e che lo svolgimento del procedimento sia stato in gran parte determinato dalle sue osservazioni, sebbene ciò costituisca un elemento rilevante per valutare la legittimazione ad agire, non dispensa tale impresa dal dimostrare che l’aiuto controverso può comportare una «lesione sostanziale» della propria posizione sul mercato. Per quanto riguarda tale «lesione sostanziale», la Commissione precisa che, ai sensi della giurisprudenza, per provare che l’impresa in questione è individualmente interessata, non è sufficiente dimostrare che l’aiuto in questione possa «influire in una certa misura» sui rapporti concorrenziali e che l’impresa interessata si trovi in concorrenza con il beneficiario dell’aiuto. Occorrerebbe invece dimostrare che l’aiuto abbia inciso in particolar modo sulla ricorrente rispetto ai suoi concorrenti. Essa indica che tale requisito essenziale è stato recentemente richiamato dalla Corte nella sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione (C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395).

29      La ricorrente indica, nelle proprie osservazioni sulle istanze di intervento della FagorBrandt e della Repubblica francese, nonché nelle proprie risposte ai quesiti del Tribunale del 15 ottobre 2015, in primo luogo, che la decisione impugnata dimostra chiaramente che l’aiuto oggetto della misura in questione ha leso sostanzialmente la sua posizione sul mercato.

30      La ricorrente, sostenuta dalla Electrolux, si riferisce, a tal riguardo, innanzitutto, al punto 18 della decisione impugnata, ai sensi del quale «senza l’aiuto, Fagor Brandt uscirebbe dal mercato» e «[l]a sparizione di Fagor Brandt permetterebbe quindi ai concorrenti europei di accrescere in misura significativa sia le loro vendite che la loro produzione», successivamente, al punto 93 di tale decisione, il quale precisa che «un aiuto alla ristrutturazione crea automaticamente una distorsione della concorrenza in quanto impedisce l’uscita dal mercato del beneficiario e quindi frena lo sviluppo delle imprese concorrenti», poi, al punto 94 della predetta decisione, ai sensi del quale «[s]enza l’aiuto dello Stato francese FagorBrandt uscirebbe rapidamente dal mercato (…)[; d]i conseguenza, la sparizione di FagorBrandt avrebbe permesso a questi concorrenti europei di accrescere sensibilmente le loro vendite e quindi la loro produzione» e, infine, ai punti 105 e 109 della decisione impugnata, in cui si dichiara che la Whirlpool è uno dei «principali concorrenti di FagorBrandt» nel mercato dei frigoriferi, dei congelatori e delle lavastoviglie. Essa ne deduce che, citando tali punti della decisione impugnata nelle proprie memorie, ha dimostrato, in maniera adeguata, che la propria posizione sul mercato era compromessa in modo significativo.

31      La ricorrente rileva, altresì, che la Commissione, prima della controreplica, non ha contestato che la ricorrente stessa fosse stata lesa individualmente dalla decisione 2009/485, e che neanche il Tribunale ha messo in discussione la ricevibilità del ricorso nella sua sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76). In risposta ai quesiti del Tribunale, essa afferma, a tal riguardo, in sostanza, che la sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), ha acquisito autorità di cosa giudicata riguardo alla questione della ricevibilità del ricorso, in particolare, giacché la decisione impugnata si basa esattamente sul medesimo fascicolo amministrativo su cui si fonda la decisione 2009/485, essa ha eccepito gli stessi argomenti e la Commissione non ha fornito argomenti né prove che consentano al Tribunale di distinguere la questione della ricevibilità del ricorso nel presente procedimento da quella relativa alla ricevibilità del ricorso debitamente accertata dalla sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), nel procedimento anteriore.

32      In secondo luogo, la ricorrente sottolinea, in ogni caso, di essersi distinta dalle altre imprese sul mercato.

33      Essa sostiene, innanzitutto, che, in quanto seconda impresa nel mercato francese, avrebbe necessariamente ottenuto maggiori vantaggi dall’uscita della beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti. La ricorrente afferma, a tal riguardo, che, a seguito della cessazione, da parte della beneficiaria dell’aiuto, delle proprie attività nel corso del 2013, essa ha «aumentato significativamente la propria quota di mercato sul mercato francese» e che, anche se essa avesse recuperato solo l’1% della quota di mercato della FagorBrandt, tale importo sarebbe stato equivalente all’importo dell’aiuto oggetto della decisione impugnata. Pertanto, la ricorrente sostiene che la sparizione della FagorBrandt le avrebbe consentito di aumentare la propria quota di mercato in modo significativo tenuto conto del fatto che essa è la seconda impresa nel mercato, cosicché l’aiuto oggetto della decisione impugnata le avrebbe causato un significativo lucro cessante che caratterizzerebbe, in quanto tale, la lesione sostanziale della sua posizione sul mercato ai sensi della giurisprudenza.

34      Essa sostiene, poi, nell’ambito della prova di una lesione particolare della sua posizione, di figurare, come la stessa ha dimostrato nel ricorso, tra gli acquirenti potenziali della beneficiaria nel 2001/2002, quando quest’ultima era soggetta a una procedura di insolvenza. Orbene, è stato infine concesso che la Brandt fosse rilevata dalla Fagor, giacché tale impresa si era impegnata a non ristrutturarla per due anni, a fronte dell’aiuto in questione.

35      La ricorrente ricorda, infine, che essa è stata fortemente coinvolta nel procedimento in questione, in misura tale da distinguerla chiaramente dagli altri partecipanti nel mercato.

36      In via preliminare, occorre rilevare che la Commissione ha messo in discussione, per la prima volta, nella controreplica, la ricevibilità del ricorso, invocando il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente.

37      Tuttavia, da un lato, occorre constatare che le condizioni di ricevibilità del ricorso possono essere esaminate d’ufficio, in qualsiasi momento, dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1996, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, T‑266/94, EU:T:1996:153, punto 40). Pertanto, il fatto che la Commissione non abbia contestato la ricevibilità del ricorso o, a fortiori, che lo abbia fatto tardivamente, non implica che il Tribunale rinunci a interrogarsi su tale punto.

38      Dall’altro, nulla vieta che il Tribunale tenga conto delle osservazioni presentate in risposta all’eccezione di irricevibilità, formulate dalla ricorrente dopo la controreplica (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, UOP/Commissione, T‑198/09, non pubblicata, EU:T:2011:354, punto 32), come espressamente riconosciuto dalla Commissione in udienza.

39      Occorre pertanto esaminare la ricevibilità del ricorso addotta dalla ricorrente.

40      Dal momento che la Commissione eccepisce alla ricorrente il difetto di legittimazione ad agire, occorre ribadire che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta a una persona fisica o giuridica al fine di proporre un ricorso contro un atto dell’Unione che non sia adottato nei suoi confronti. Da un lato, un ricorso siffatto può essere proposto a condizione che tale atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, una persona siffatta può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti alcuna misura d’esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente.

41      Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata adottata solo nei confronti della Repubblica francese e riguarda un aiuto individuale ai sensi dell’articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9). Poiché la decisione impugnata ha quindi una portata individuale, non può trattarsi di un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, riguardante qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (v. sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, poiché la decisione impugnata non è stata adottata nei confronti della ricorrente, il suo ricorso è ricevibile solo a condizione che detta decisione la riguardi direttamente e individualmente.

42      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, punto 220; del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53, e del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 29).

43      Tenuto conto del fatto che il ricorso verte su una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si devono distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 di detto articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

44      Qualora un’impresa metta in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in base all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in esito ad un procedimento di indagine formale, il semplice fatto che essa possa essere considerata come interessata ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo non può essere sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Essa deve quindi dimostrare di possedere una qualità particolare ai sensi della sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17) (v., in tal senso, ordinanza del 10 novembre 2015, Compagnia Trasporti Pubblici e a./Commissione, T‑187/15, non pubblicata, EU:T:2015:846, punto 18). Questo accade in particolare nel caso in cui la sua posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2005, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

45      A tale riguardo, sono state segnatamente riconosciute come individualmente interessate da una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguardo a una misura d’aiuto, oltre all’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse notevolmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione impugnata. Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della propria qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo eventuale grado di partecipazione al procedimento e dell’incidenza del danno sulla sua posizione sul mercato, di trovarsi in una situazione di fatto che la distingua in modo analogo ai destinatari (v. ordinanza del 7 marzo 2013, UOP/Commissione, T‑198/09, non pubblicata, EU:T:2013:105, punti 25 e 26 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, Racc., EU:C:1986:42, punto 25, e ordinanza del 27 maggio 2004, Deutsche Post e DHL/Commissione, T‑358/02, EU:T:2004:159, punti 33 e 34).

46      Per quanto riguarda la determinazione di una siffatta incidenza, la Corte ha avuto modo di precisare che la semplice circostanza che un atto, come la decisione impugnata, possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v., in tal senso, sentenze del 10 dicembre 1969, Eridania e a./Commissione, 10/68 e 18/68, EU:C:1969:66, punto 7, e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 47).

47      Ai sensi di una giurisprudenza consolidata, la ricorrente deve fornire elementi tali da provare la particolarità della propria situazione concorrenziale (ordinanza del 27 maggio 2004, Deutsche Post e DHL/Commissione, T‑358/02, EU:T:2004:159, punto 38, e sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punti 49 e 51) e comprovare che la propria posizione concorrenziale, paragonata alle altre imprese concorrenti sul mercato in questione, è sostanzialmente toccata (v., in tal senso, ordinanza del 27 maggio 2004, Deutsche Post e DHL/Commissione, T‑358/02, EU:T:2004:159, punto 41; v. altresì, in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punto 51; del 13 settembre 2010, TF1/Commissione, T‑193/06, EU:T:2010:389, punto 84; del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione, T‑182/10, EU:T:2013:9, punto 68; del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 55, e del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punti da 35 a 37).

48      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene, in sostanza, di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata poiché l’aiuto ha consentito di mantenere sul mercato in questione un’impresa che, in assenza di una siffatta misura, sarebbe sparita da tale mercato. Il mantenimento della beneficiaria sul mercato avrebbe causato un lucro cessante alla ricorrente giacché essa, nella propria qualità di seconda impresa nel mercato francese, avrebbe potuto acquisire la quota di mercato rimasta libera a causa della sparizione della FagorBrandt.

49      Occorre ricordare che le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della sua proposizione, ossia al momento del deposito della domanda (ordinanza del 15 dicembre 2010, Albertini e a. e Donnelly/Parlamento, T‑219/09 e T‑326/09, EU:T:2010:519, punto 39, e sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 34).

50      Nella fattispecie, senza che sia necessario stabilire se gli elementi presi in considerazione dalla ricorrente possano essere applicati alla situazione concorrenziale che sussisteva nel giorno in cui è stato presentato il ricorso e che risulta dalla decisione impugnata, è giocoforza constatare che tali elementi non consentono di individuare una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato, in ragione della misura in questione.

51      Infatti, da un lato, le tabelle sulle quote di mercato di cui all’allegato 14 del ricorso elencano oltre quindici operatori sul mercato francese e sul mercato europeo dei grandi elettrodomestici. Orbene, come sostenuto dalla Commissione in udienza, non si può semplicemente presumere che la ricorrente avrebbe accresciuto in modo significativo le sue vendite se l’impresa beneficiaria delle misure in questione fosse sparita dal mercato, in assenza di elementi probatori a sostegno di tale affermazione, qualora, come nel caso di specie, il mercato presenti una struttura non concentrata, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di operatori (v., in tal senso, ordinanza dell’11 gennaio 2012, Phoenix-Reisen e DRV/Commissione, T‑58/10, non pubblicata, EU:T:2012:3, punto 50).

52      Dall’altro, i punti della decisione impugnata invocati dalla ricorrente (riprodotti al punto 30 supra), si limitano a esporre considerazioni generali valide, potenzialmente, per tutti gli operatori presenti sul mercato in questione. Mentre essi indicano, segnatamente, che la sparizione della FagorBrandt avrebbe permesso ai suoi concorrenti europei di accrescere in misura significativa le loro vendite e, pertanto, la loro produzione (punti 18 e 94), essi non consentono, in nessun caso, di presumere che la ricorrente avrebbe potuto essere maggiormente danneggiata dalla misura controversa rispetto a quanto avviene, in media, per tutti i suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 35) o che avrebbe conosciuto uno sviluppo sostanzialmente migliore in assenza di autorizzazione della misura in parola (v., in tal senso, ordinanza del 27 maggio 2004, Deutsche Post e DHL/Commissione, T‑358/02, EU:T:2004:159, punto 43). In particolare, non vi è nulla che consenta di verificare che la ricorrente sarebbe stata più idonea, rispetto alla media dei suoi concorrenti, a conseguire la domanda di mercato rimasta libera a causa della sparizione della FagorBrandt. In particolare, la ricorrente non dimostra che l’aiuto controverso sia servito alla beneficiaria per conservare la quota di mercato che, diversamente, essa stessa avrebbe detenuto (sentenza del 13 giugno 2013, Ryanair/Commissione, C‑287/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:395, punto 113) e, pertanto, che essa avrebbe subito un lucro cessante abbastanza significativo, rispetto agli altri suoi concorrenti, da costituire una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto di essere la seconda impresa nel mercato dopo la beneficiaria non può, di per sé, far presumere che sussista una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato (v., in tal senso, ordinanza del 27 agosto 2008, Adomex/Commissione, T‑315/05, non pubblicata, EU:T:2008:300, punto 28).

53      Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente consente di inficiare la constatazione di cui ai punti da 50 a 52 supra, relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, in assenza di una prova della lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale al momento della presentazione del ricorso.

54      In primo luogo, l’affermazione che, a seguito della cessazione da parte della beneficiaria delle proprie attività, nel corso del 2013, la ricorrente avrebbe «aumentato significativamente la propria quota di mercato sul mercato francese» (v. punto 33 supra) non è suffragata da alcuna prova. In ogni caso, pur supponendo che tale circostanza sia dimostrata, la ricorrente non sostiene che essa contraddistinguerebbe, conformemente alla giurisprudenza (v. punto 47 supra), la particolarità della sua situazione concorrenziale rispetto a quella dei suoi concorrenti. Ciò vale altresì per la circostanza in cui, anche se la ricorrente avesse recuperato solo l’1% della quota di mercato della FagorBrandt, tale importo fosse corrisposto all’importo dell’aiuto di cui alla decisione impugnata. Tale constatazione vale, infatti, per tutti gli operatori del mercato.

55      In secondo luogo, la partecipazione della ricorrente al procedimento di indagine non può nemmeno far presumere la lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. Infatti, non si può dedurre dalla semplice partecipazione di un ricorrente al procedimento amministrativo che esso abbia la legittimazione ad agire (ordinanza del 7 marzo 2013, UOP/Commissione, T‑198/09, non pubblicata, EU:T:2013:105, punto 27; v. altresì, in tal senso, sentenza del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 60) anche se esso ha ricoperto un ruolo importante nel procedimento, in particolare, presentando la denuncia che ha dato origine alla decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punti 94 e 95).

56      In terzo luogo, la circostanza che la ricorrente sia stata uno dei potenziali acquirenti della beneficiaria nel 2001/2002, quando quest’ultima era soggetta a una procedura di insolvenza (v. punto 34 supra), è irrilevante ai fini della prova della sua idoneità, oltre dieci anni dopo detta procedura, a recuperare, in una percentuale notevolmente superiore a quella dei suoi concorrenti, la quota di mercato rimasta libera a causa della sparizione della FagorBrandt.

57      In quarto luogo, infine, è irrilevante, per quanto concerne il principio dell’autorità di cosa giudicata, il fatto che, nella sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), il Tribunale non abbia rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, mentre gli argomenti addotti nel precedente ricorso, a sostegno del ricorso presentato avverso la decisione 2009/485, erano, secondo la ricorrente, del tutto simili a quelli addotti contro la decisione impugnata, nell’ambito del presente ricorso.

58      Invero, è giocoforza constatare che l’interesse individuale di una persona fisica o giuridica si valuta al momento dell’introduzione del ricorso e dipende solo dalla decisione impugnata (ordinanza del 29 marzo 2012, Asociación Española de Banca/Commissione, T‑236/10, EU:T:2012:176, punto 38). Pertanto, l’autorità di cosa giudicata, che riguarda la sentenza del 14 febbraio 2012, Electrolux/Commissione (T‑115/09 e T‑116/09, EU:T:2012:76), la quale ha avuto ad oggetto la legittimità della decisione 2009/485, non può pregiudicare la legittimazione ad agire della ricorrente riguardo al presente ricorso, diretto contro la decisione impugnata.

59      In tali circostanze, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato che l’aiuto oggetto della decisione impugnata abbia sostanzialmente leso la sua posizione. Il ricorso presentato dalla ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, risultata soccombente, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

61      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. La Repubblica francese si farà, pertanto, carico delle proprie spese. Gli altri intervenienti si faranno anch’essi carico ciascuno delle proprie spese, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Whirlpool Europe BV si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica francese, la Electrolux AB e la Fagor France SA si faranno carico delle proprie spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese