Language of document : ECLI:EU:T:2010:248

Causa T‑153/08

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante apparecchiature per la comunicazione — Disegno o modello internazionale anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Prova della divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore — Art. 4, n. 1, art. 6, n. 1, lett. b), e n. 2, art. 7, n. 1, e art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime della sentenza

1.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Comparazione tra l’impressione globale prodotta dal disegno o modello contestato e quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Presa in considerazione, quali raffigurazioni di uno stesso disegno o modello anteriore, degli elementi divulgati al pubblico in vari modi

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, e 25, n. 1, lett. b)]

2.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, e 25, n. 1, lett. b)]

3.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Comparazione tra l’impressione globale prodotta dal disegno o modello contestato e quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Tendenza generale in materia di design — Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, e 25, n. 1, lett. b)]

4.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Comparazione tra l’impressione globale prodotta dal disegno o modello contestato e quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Determinazione dell’impressione globale con riferimento alla modalità di impiego del prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, n. 1, e 25, n. 1, lett. b)]

1.      Dal momento che l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari fa riferimento ad una differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa, l’esame del carattere individuale di un disegno o modello comunitario non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti. Di conseguenza, occorre operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità. L’obbligo di effettuare un raffronto tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa non esclude che siano presi in considerazione, come rappresentazioni di uno stesso disegno o modello anteriore, taluni elementi che sono stati divulgati al pubblico in vari modi, in particolare, da un lato, con la pubblicazione di una registrazione e, dall’altro, con la presentazione al pubblico di un prodotto che incorpora il disegno o modello registrato. Infatti, lo scopo della registrazione di un disegno o modello è di ottenere un diritto esclusivo in particolare sulla fabbricazione e la commercializzazione del prodotto che lo incorpora, cosa che implica che le rappresentazioni che figurano nella domanda di registrazione siano, di norma, strettamente legate all’aspetto del prodotto immesso sul mercato.

(v. punti 23-25)

2.      La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Tuttavia, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari.

(v. punti 46-48)

3.      La questione intesa ad accertare se un disegno o modello segua o meno una tendenza generale in materia di design è pertinente, tutt’al più, rispetto alla percezione estetica del disegno o modello interessato e può dunque, eventualmente, esercitare un’influenza sul successo commerciale del prodotto nel quale quest’ultimo è incorporato. In compenso, risulta priva di pertinenza nel contesto dell’esame del carattere individuale del disegno o modello interessato che consiste nel verificare se l’impressione globale prodotta da quest’ultimo si differenzi delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli divulgati anteriormente, indipendentemente dalle considerazioni estetiche o commerciali.

(v. punto 58)

4.      L’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato deve necessariamente essere determinata anche alla luce del modo in cui il prodotto in causa è utilizzato, in particolare in base alle modalità di funzionamento cui di norma è soggetto in quella occasione.

(v. punto 66)