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Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 - Poloplast/UAMI - Polypipe (P)

(Causa T-189/09) 

("Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo P - Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (rappresentante: avv. G. Bruckmüller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Polypipe Ltd (Edlinton, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors, successivamente K. E. Gilbert, M. H. Blair e S. S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 80/2008-2), relativa ad un'opposizione tra la Polypipe Ltd e la Poloplast GmbH & Co. KG.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Poloplast GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Polypipe Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

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1 - GU C 167 del 18.7.2009.