Language of document : ECLI:EU:T:2011:120





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 – Grecia / Commissione

(causa T‑184/09)

«FEAOG – Sezione Garanzia – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero – Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 – Valutazione del rischio di danno finanziario per il FEAOG – Principio di proporzionalità»

1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Obbligo di presentare una valutazione delle spese da escludere prima della comunicazione dei risultati delle verifiche – Insussistenza – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza (Regolamenti della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, e n. 885/2006, art. 11) (v. punti 39-40, 44‑48, 50, 52)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG – Obbligo rispettivo per il solo fatto che lo Stato membro destinatario è stato strettamente associato al processo decisionale (Art. 253 CE) (v. punti 56-57)

3.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Rettifica finanziaria – Presupposti – Esistenza di una carenza significativa che espone il FEAOG ad un rischio di perdite effettivo (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999, art. 7, n. 4) (v. punti 59-65)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Rifiuto di imputare al Fondo le spese irregolari – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 10% delle spese – Ammissibilità – Presupposti – Insussistenza di meccanismi di controllo sufficienti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione della Commissione 2009/253) (v. punti 70-73)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (GU L 75, pag. 15), in quanto essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.