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Ricorso proposto il 12 maggio 2009 - Galileo International Technology / UAMI - Residencias Universitarias (GALILEO)

(Causa T-188/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: M. Blair e K. Gilbert, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 febbraio 2009, procedimento R 471/2005-4; e

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le rispettive spese e quelle sostenute dalla ricorrente

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "GALILEO", per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazioni spagnole dei marchi figurativi "GALILEO GALILEI", per servizi delle classi 39, 41 e 42, rispettivamente

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 207/2009], poiché la commissione di ricorso è incorsa in un errore di procedura in base all'art. 63, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 65, n. 2, del regolamento del Consiglio 207/2009), non avendo rinviato il procedimento alla divisione di opposizione; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione corretta del rischio di confusione ed ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse affatto confutato gli argomenti addotti dalla divisione di opposizione sul punto; la commissione di ricorso ha errato nell'accertamento della somiglianza e del rischio di confusione dei marchi in questione e non ha fornito motivazioni adeguate a sostegno delle proprie conclusioni.

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