Language of document : ECLI:EU:T:2004:217

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
8 luglio 2004 (1)

«Liquidazione delle spese»

Nei procedimenti riuniti T-7/98 e T-208/98 DEP,

Carlo De Nicola, dipendente della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. L. Isola, nonché, nella causa T-7/98, dal sig. F. Randolph, barrister,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata inizialmente, nella causa T‑7/98, dal sig. G. Marchegiani e successivamente, nonché nella causa T-208/98, dalla sig.ra P. Koskelo e dal sig. E. Uhlmann, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. C. Camilli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

e T-109/99 DEP,

Carlo De Nicola, dipendente della Banca europea per gli investimenti, residente in Roma, rappresentato dall'avv. L. Isola,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dalla sig.ra P. Koskelo e dal sig. E. Uhlmann, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. C. Camilli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001 nelle cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),



composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza



1
Con atti introduttivi depositati presso il Tribunale il 5 gennaio 1998, il 23 dicembre 1998 ed il 2 maggio 1999, il ricorrente ha proposto i ricorsi registrati, rispettivamente, con i numeri T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99.

2
I ricorsi nelle cause T‑7/98 e T‑208/98 avevano ad oggetto una domanda di annullamento dei rapporti informativi annuali del ricorrente per gli anni 1996 e 1997, in quanto essi non contengono alcuna proposta di promozione, nonché delle decisioni della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «Banca» o la «convenuta») relative alle promozioni adottate al termine di tali esercizi di valutazione annuale nella parte in cui esse riguardano le promozioni dalla funzione E alla funzione D e omettono di promuovere il ricorrente alla funzione D. Quanto al ricorso nella causa T‑109/99, esso verteva su una domanda diretta all’accertamento della nullità delle dimissioni del ricorrente e all’annullamento della lettera della Banca del 2 febbraio 1999, con cui la medesima rifiuta di accogliere la revoca di tali dimissioni, nonché della lettera del 25 febbraio 1999, recante l’asserito licenziamento del ricorrente.

3
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 1998, la convenuta ha proposto una domanda incidentale ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, diretta a che il Tribunale ordinasse la restituzione di diversi documenti allegati dal ricorrente al suo ricorso nella causa T‑7/98. Con ordinanza 21 luglio 1998, il presidente della Quinta Sezione ha deciso di riunire tale domanda ai fini del giudizio sul merito.

4
Con sentenza 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185; in prosieguo: la «sentenza 23 febbraio 2001»), i ricorsi nelle cause T‑7/98 e T‑208/98 sono stati respinti. Il Tribunale ha invece accolto il ricorso nella causa T‑109/99 e ha condannato la convenuta a sopportare tutte le spese.

5
Con lettera datata 5 dicembre 2001 il ricorrente ha invitato la convenuta a pagare le spese, pari a un importo complessivo di 297 334 080 lire italiane (ITL) (EUR 153 560,24).

6
Con lettera del 4 gennaio 2002 la convenuta si è rifiutata di rimborsare le spese nella misura richiesta dal ricorrente a causa della mancanza di documenti giustificativi e del carattere eccessivo della domanda.

7
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2003, il ricorrente ha presentato una domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura.

8
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2003, la convenuta ha presentato le sue osservazioni su tale domanda.


Conclusioni delle parti

9
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia liquidare le spese ripetibili in seguito alla sentenza 23 febbraio 2001 e condannare la convenuta al loro pagamento.

10
La convenuta chiede che il Tribunale voglia respingere la domanda presentata dal ricorrente e determinare, in modo equo e legittimo, l’importo delle spese ripetibili.


Argomenti delle parti

11
In via preliminare, il ricorrente osserva, da una parte, che il procedimento in esame riguarda unicamente la questione delle spese ripetibili tra il ricorrente e la Banca e non il carattere giustificato o meno della parcella che il suo avvocato gli ha inviato il 20 maggio 2001 e, dall’altra, che tale parcella costituisce certamente un elemento da prendere in considerazione, ma non il limite delle spese di cui egli può richiedere il pagamento in forza della sentenza 23 febbraio 2001.

12
Il ricorrente sostiene inoltre, in primo luogo, che dall’art. 91 del regolamento di procedura risulta che costituiscono spese ripetibili tutte le spese indispensabili sostenute dalle parti, tra le quali devono essere annoverate le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. A suo parere, esiste una presunzione di diritto a favore della ripetibilità di tali spese. Pertanto, egli ritiene che a titolo di spese indispensabili, che egli ha il diritto di ripetere, figurino le spese di viaggio e di soggiorno da lui sostenute per partecipare personalmente all’udienza del 26 settembre 2000, che ammontano ad EUR 1 500. Allo stesso titolo, egli chiede il pagamento delle spese di soggiorno e di viaggio del suo avvocato (EUR 1 500) nonché gli onorari richiesti da quest’ultimo per la difesa dei suoi interessi in occasione dell’udienza del 26 settembre 2000 (EUR 5 100).

13
In secondo luogo, il ricorrente ritiene di avere il diritto di ottenere il rimborso, a titolo di spese indispensabili, delle spese di traduzione che egli ha dovuto sostenere perché la convenuta non ha adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 35, n. 3, del regolamento di procedura, di produrre la traduzione, nella lingua processuale, di tutti i documenti depositati. Egli osserva, infatti, che sarebbe ingiusto fargli sopportare tali spese di traduzione quando spettava in primo luogo alla convenuta sostenerle. Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha depositato 153 documenti e la convenuta 108, per un totale di circa 1 800 pagine – il che dimostra, secondo il ricorrente, la complessità della causa –, egli chiede il pagamento della somma di EUR 27 900.

14
In terzo luogo, il ricorrente afferma che, a titolo di spese indispensabili, egli ha anche diritto al recupero delle spese, competenze ed onorari relativi al tentativo di conciliazione che ha preceduto la sentenza 23 febbraio 2001 e che ha avuto luogo su richiesta della convenuta ai sensi dell’art. 41 del regolamento per il personale della Banca. A tale titolo egli chiede il pagamento di EUR 3 200, di cui 1 500 per spese e 1 700 per onorari.

15
In quarto luogo, il ricorrente ritiene di avere diritto, come spese ripetibili, al pagamento delle spese e degli onorari relativi alla predisposizione e redazione degli atti processuali relativi alle varie cause.

16
Per ciascuna delle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, si tratta delle spese e degli onorari riguardanti: i) l’esame della questione, la corrispondenza e le riunioni con il cliente, per un importo pari a EUR 1 600 per causa; ii) l’esame dei documenti del ricorrente (dei quali è stata depositata solo una parte), per un importo pari a EUR 2 500 per causa; iii) l’esame dei documenti presentati dalla convenuta, per un importo pari a EUR 1 300 per causa; iv) la preparazione e la redazione del ricorso, per un importo di EUR 5 800 per causa; v) la preparazione e la redazione della replica, per un importo di EUR 3 200 per causa; vi) la preparazione e la redazione delle risposte ai quesiti del Tribunale, per un importo di EUR 1 000 per causa, e vii) spese per fotocopie, materiale di cancelleria, etc., per un importo di EUR 400 per causa.

17
Per il ricorso incidentale proposto dalla Banca nella causa T‑7/98, si tratta delle spese e degli onorari concernenti: i) l’esame della questione, la corrispondenza e le riunioni con il ricorrente, per un importo di EUR 1 600; ii) l’esame dei documenti del ricorrente, di cui solo una parte è stata depositata, per un importo di EUR 2 500; iii) l’esame dei documenti depositati dalla convenuta, per un importo di EUR 1 300; iv) la preparazione e la redazione del controricorso, per un importo di EUR 5 900, e vii) le spese per fotocopie, materiale di cancelleria, etc., per un importo di EUR 400.

18
In quinto luogo, il ricorrente chiede il pagamento delle spese e degli onorari riguardanti gli otto viaggi effettuati dal suo avvocato per il deposito degli atti processuali e delle relative copie ed allegati (tre ricorsi, tre repliche, un controricorso incidentale e una risposta ai quesiti posti dal Tribunale). Egli ricorda innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’avvocato sono sicuramente ripetibili, incluse quelle connesse all’udienza e ad altre attività pertinenti correlate al ricorso. Egli osserva inoltre che, anche ammettendo che le spese ripetibili includano solamente quelle indispensabili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura, resta il fatto che i ricorsi in esame sono stati presentati prima dell’entrata in vigore della decisione del Consiglio 6 dicembre 2000, recante modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 322, pag. 4), la quale ha introdotto la possibilità di depositare atti processuali via telefax o via Internet. Orbene, egli rileva che la versione precedente del detto regolamento obbligava l’avvocato del ricorrente o a depositare personalmente gli atti processuali, oppure ad affidarsi ad uno spedizioniere. Ora, a suo avviso, quest’ultima alternativa non era da prendere in considerazione in quanto non forniva alcuna garanzia circa la tempestività del deposito del documento, lo avrebbe obbligato alla preventiva rinuncia ai dieci giorni pretesi per la consegna garantita del plico e creava un’ulteriore e notevole disparità di trattamento in favore della Banca, che ha sede in Lussemburgo. In conclusione, egli ritiene di avere diritto, per ciascuno degli otto viaggi effettuati dal suo avvocato per depositare gli atti processuali, a recuperare le spese per un importo di EUR 1 500 e gli onorari per un importo di EUR 900.

19
In sesto luogo, il ricorrente chiede il pagamento delle spese generali per un importo di EUR 7 150, il che corrisponde al 10% degli onorari dell’avvocato.

20
In settimo luogo, secondo il ricorrente, dato che la Banca, con lettera datata 4 gennaio 2002, si è rifiutata di pagare la parcella da lui trasmessa senza contestare specificamente le varie voci di spesa, occorre far pagare gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui tale somma era dovuta o, in subordine, dalla data in cui essa è stata reclamata.

21
Da ultimo, il ricorrente ritiene che la convenuta debba altresì versare il contributo del 2% dovuto alla Cassa di assistenza e previdenza degli avvocati e l’IVA del 20%, attualmente vigente in Italia.

22
La convenuta contesta la fondatezza di tutte le domande presentate dal ricorrente.

23
In via preliminare, essa rileva che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, alla domanda non si applica la tariffa forense italiana poiché, per costante giurisprudenza, il Tribunale, da una parte, non prende in considerazione la tariffa nazionale che determina gli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi tra la parte ed i suoi legali e, dall’altra, esso valuta liberamente le circostanze di causa [v., in particolare, ordinanza del Tribunale 7 marzo 2000, causa T‑2/95 (92), Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. Il‑463]. A suo parere, ne risulta che tutte le voci di spesa di cui il ricorrente reclama il pagamento sono eccessive e, in aggiunta, che la tariffa applicata è basata su una sopravvalutazione del valore della causa. Inoltre, essa osserva che il riferimento alla domanda di liquidazione delle spese da essa effettuato nella causa C‑198/02 P‑R è privo di rilevanza poiché riguarda un diverso procedimento, tuttora sub judice dinanzi alla Corte di giustizia.

24
Essa respinge poi, in primo luogo, l’argomento del ricorrente secondo cui le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso dell’avvocato sono da considerare in ogni caso indispensabili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura. A suo parere, infatti, al contrario di quanto afferma il ricorrente, la partecipazione all’udienza di persone diverse dall’avvocato del ricorrente, come il ricorrente medesimo, non è indispensabile ai fini della procedura [ordinanza del Tribunale 17 settembre 1998, causa T‑271/94 (92), Branco/Commissione, Racc. pag. II‑3761]. Inoltre, essa considera palesemente eccessivi gli importi delle spese e degli onorari fatti valere a tale titolo. Essa osserva peraltro che, nella lettera del 5 dicembre 2001, il ricorrente si era limitato a chiedere alla Banca il pagamento delle spese legali e non di quelle relative alla sua presenza all’udienza del 26 settembre 2000.

25
In secondo luogo, essa ritiene che il ricorrente chieda ingiustamente il pagamento delle spese di traduzione. Rileva infatti che, se è vero che essa ha richiesto il rimborso delle spese di traduzione dall’italiano al francese di un atto giudiziario nella causa C‑198/02 P‑R DEP, lo ha fatto solo perché era stata la stessa Corte di giustizia ad imporre alla convenuta di presentare tale traduzione. Essa sottolinea inoltre come l’art. 90 del regolamento di procedura si applichi alle sole traduzioni effettuate dal1a cancelleria e non alle spese sostenute volontariamente dalle parti. Essa osserva poi che, dato che né il Tribunale – che aveva la facoltà di chiedere alla Banca di produrre le traduzioni di determinati atti – né il ricorrente hanno ritenuto indispensabile chiedere la traduzione di documenti, la libera scelta del ricorrente di tradurre per suo conto gli atti di procedura in italiano non può implicare che la Banca debba sostenerne l’onere [v. ordinanza del Tribunale 27 novembre 2000, causa T‑78/99 (92), Elder/Commissione, Racc. pag. II‑3717]. Peraltro, oltre alla gratuità e all’irrilevanza dell’affermazione secondo cui la traduzione ha ridotto i tempi disponibili per la difesa, essa fa notare che la traduzione di documenti redatti in italiano, inglese e francese era inutile in quanto il ricorrente padroneggia queste tre lingue. La Banca afferma infine, in subordine, che le spese per la traduzione fatte valere dal ricorrente sono eccessive. A suo avviso, tale conclusione s’impone, a maggior ragione, perché: i) il numero di pagine tradotte indicato dal ricorrente è del tutto approssimativo; ii) buona parte dei documenti è redatta in italiano; iii) è paradossale richiedere il pagamento di traduzioni che non sono mai state depositate dal ricorrente, e iv) tali traduzioni non erano indispensabili.

26
In terzo luogo, la Banca contesta la pretesa del ricorrente riguardante il pagamento delle spese relative alla fase precontenziosa. Essa rileva infatti che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale, siffatte spese non sono ripetibili (sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI, Racc. pag. II‑813 e Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑313, e ordinanza del Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑757).

27
In quarto luogo, secondo la convenuta, è vero che le spese per la redazione e la preparazione degli atti processuali possono costituire in teoria spese ripetibili, tuttavia, nel caso di specie, tali spese ed onorari sono eccessivi. Essa contesta inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli onorari e delle spese del suo avvocato per il deposito degli atti processuali. In proposito essa rileva che, per costante giurisprudenza, non è necessario che l’avvocato si rechi personalmente a Lussemburgo per depositare in cancelleria atti processuali, essendo sufficiente l’invio per posta. Peraltro, essa fa notare che, anche se il ricorrente avesse potuto chiedere il pagamento di tali spese e avesse fornito adeguati documenti giustificativi, gli importi richiesti a tale titolo resterebbero eccessivi. Al riguardo, essa respinge l’affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe una disparità di trattamento tra il ricorrente e la Banca per quanto riguarda il deposito degli atti e dei documenti processuali.

28
Da ultimo, la convenuta contesta tutte le altre spese di cui il ricorrente chiede il pagamento. Essa rileva, in proposito, che l’importo di EUR 7 150 a titolo di spese generali è eccessivo, in particolare in quanto esso è erroneamente basato sulla tariffa forense nazionale. Per quanto riguarda poi la rivalutazione e la decorrenza degli interessi, essa evidenzia che, secondo la giurisprudenza, tale domanda è irricevibile in quanto il Tribunale adotta la propria decisione, che costituisce il titolo di liquidazione delle spese, tenendo conto di tutte le circostanze (ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1995, causa T‑460/93 DEP, Tête e a./BEI, Racc. pag. II‑229). Peraltro, la Banca contesta anche la maggiorazione del 2% richiesta dal ricorrente in quanto essa si fonda su una tariffa nazionale. Infine, essa osserva che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto fa automaticamente parte della liquidazione delle spese da parte del Tribunale.


Giudizio del Tribunale

29
Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v., per analogia, ordinanze del Tribunale 15 luglio 1998, causa T‑115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II‑2739, punto 26, e 19 settembre 2001, causa T‑64/99 DEP, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II‑2547, punto 25).

30
Occorre inoltre ricordare che con il termine «causa» l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che lo precede. Questo risulta in particolare dall’art. 90 dello stesso regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v. ordinanze della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 901, in particolare pag. 902, e British Aerospace/Commissione, cit., punti 11 e 12). Pertanto, le spese sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento della Banca non vanno considerate ripetibili.

31
Per quanto riguarda le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, occorre altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura secondo la quale detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra l’interessato ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑1547, punto 27, Opel Austria/Consiglio, cit., punto 27, e UK Coal/Commissione, cit., punto 26).

32
È del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3; ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T‑2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II‑533, punto 16; Opel Austria/Consiglio, cit., punto 28, e UK Coal/Commissione, cit., punto 27).

33
L’importo delle spese ripetibili nella causa in esame dev’essere valutato alla luce di questi criteri.

34
Quanto all’oggetto e alla natura della controversia, sembra che quest’ultima fosse di una certa complessità sotto il profilo giuridico e fattuale. Infatti, oltre alla rilevante questione della ricevibilità connessa alla determinazione del termine di ricorso applicabile, la controversia verteva, in particolare, su un complesso di fatti dai quali emergeva, ad avviso del ricorrente, che la sua mancata promozione alla funzione D e le molestie nei suoi confronti si spiegavano in realtà con il fatto che egli aveva denunciato alcune prassi o disfunzioni in seno alla Banca. Parimenti, la predisposizione delle memorie, per quanto concerne tali questioni, ha sicuramente richiesto notevoli lavori di ricerca e occasionato ulteriori spese, quali quelle di riproduzione di documenti.

35
Tuttavia, va rilevato che l’importanza delle tre cause sotto il profilo del diritto comunitario era limitata. La somiglianza tra le cause T‑7/98 e T‑208/98 e la connessione delle tre cause hanno necessariamente determinato un’economia di scala.

36
Peraltro, occorre osservare che, almeno per quanto riguarda la causa T‑109/99, nella controversia erano in gioco rilevanti interessi professionali ed economici del ricorrente, posto che essa verteva su una decisione della Banca che ha sortito l’effetto di porre prematuramente fine al suo rapporto di lavoro con la medesima.

37
Infine, il ricorrente ha fatto giustamente valere, a titolo di spese ripetibili, il diritto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto che egli deve versare sugli onorari fatturati dal suo avvocato. Infatti, dato che il ricorrente non è soggetto a tale imposta, egli non ha la possibilità di recuperarla sui beni e servizi che acquista (v. giurisprudenza citata supra, al punto 31).

38
Alla luce degli elementi di valutazione che precedono, il Tribunale considera eccessivo l’importo complessivo degli onorari d’avvocato di cui il ricorrente chiede il pagamento a titolo di spese ripetibili e considera che un’equa valutazione di tali onorari consista nel fissarli in EUR 24 000.

39
Parimenti, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato che il complesso delle spese da lui imputate alla controversia, vale a dire le spese di viaggio e di soggiorno, le spese generali, le spese telefoniche e di cancelleria e le spese di traduzione, fossero indispensabili alla controversia.

40
Quanto alle spese di viaggio e di soggiorno, il ricorrente può chiederne il pagamento a buon diritto limitatamente a quelle sostenute per assistere personalmente, con il suo avvocato, all’udienza del 26 settembre 2000. Infatti, in conformità all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno di un avvocato fanno parte delle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa. Vero è che, secondo costante giurisprudenza, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone diverse dall’avvocato del ricorrente sono ripetibili soltanto qualora la presenza di tali persone sia indispensabile ai fini del procedimento [ordinanza del Tribunale 8 luglio 1998, cause riunite T‑85/94 (92) e T‑85/94 (122) (92), Branco/Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 24]. Ora, nel caso di specie la presenza del ricorrente all’udienza del 26 settembre 2000 era indispensabile poiché ha consentito di decidere determinate questioni necessarie al proficuo svolgimento di tale udienza (v., in particolare, il punto 74 della sentenza 23 febbraio 2001). Al contrario, quanto alla domanda del ricorrente concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché degli onorari del suo avvocato, relativi al deposito degli otto atti processuali, il Tribunale giudica che tali spese non possono essere ritenute indispensabili. Infatti, da una parte, il legislatore comunitario ha previsto a tal fine, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, un termine in ragione della distanza, dall’altra, esistono altri mezzi sicuri e palesemente meno onerosi per trasmettere documenti al Tribunale.

41
Per quanto riguarda le spese di traduzione che il ricorrente asserisce di aver sopportato, va osservato che, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha depositato copie delle traduzioni di cui chiede il pagamento. Parimenti, egli non ha prodotto alcun documento giustificativo delle spese di traduzione che ha sostenuto in tale contesto. Occorre inoltre rilevare che i documenti prodotti dalle parti sono redatti, da un lato, in italiano, lingua processuale scelta dal ricorrente, e, dall’altro, in francese ed inglese, lingue di lavoro della Banca di cui il ricorrente non contesta di avere una conoscenza molto buona. Peraltro, in nessuna fase del procedimento il ricorrente si è lamentato del mancato deposito, da parte della convenuta, delle traduzioni di documenti redatti in lingua diversa da quella processuale. Infine, contrariamente a quanto suggerisce il ricorrente, dall’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura non si evince che egli abbia diritto al rimborso delle spese di traduzione. Tale disposizione riguarda infatti solamente il rimborso delle spese di traduzione sopportate dal Tribunale su richiesta di una parte, considerate come straordinarie dal cancelliere, il che non si verifica nella fattispecie.

42
Infine, il ricorrente non fornisce informazioni precise in merito alla destinazione delle spese generali di cui richiede il pagamento. Parimenti, egli non produce alcun documento giustificativo che consenta di accertare la loro consistenza effettiva o di distinguerle dalle spese di cui chiede il rimborso in relazione alla preparazione e alla redazione degli atti processuali.

43
Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene adeguato fissare le spese ripetibili a titolo di spese sopportate dal ricorrente in EUR 4 000.

44
Viste le considerazioni che precedono, va considerata come equa valutazione degli onorari e delle spese ripetibili da parte del ricorrente quella che ne fissa l’importo in EUR 28 000.

45
Tenuto conto del fatto che il diritto del ricorrente al rimborso di tale somma nella sua interezza trae fondamento giuridico dalla presente ordinanza, la domanda di interessi moratori relativi ad un periodo anteriore dev’essere respinta (ordinanza Tête e a./BEI, cit., punto 13).

46
Poiché il Tribunale, nel determinare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia, non v’è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione al presente procedimento per la liquidazione delle spese (ordinanza del Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑757, punto 16).


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)



così provvede:

Il totale delle spese che la Banca europea per gli investimenti deve rimborsare al ricorrente nelle cause T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 è fissato a EUR 28 000.

Lussemburgo, 8 luglio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi


1
Lingua processuale: l'italiano.