ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE
2 marzo 2016 (*)
«Cancellazione dal ruolo»
Nella causa T-692/13,
Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO), con sede in Grassobbio (Italia), rappresentata da G. Greco, M. Muscardini e G. Carullo, avvocati,
ricorrente,
contro
Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), rappresentata da I. Ramallo, D. Silhol e Z. Szilvássy, in qualità di agenti, assistiti da M. Merola, C. Santacroce e L. Armati, avvocati,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento, in via principale, della decisione del 23 ottobre 2013 dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), relativa alla finanziabilità di determinate spese effettuate nell’ambito di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia), il quale è stato oggetto di un contributo finanziario dell’Unione europea nonché, in subordine, di tutti gli atti su cui è fondata detta decisione, vale a dire le lettere dell’INEA del 18 marzo, del 2 agosto e dell’8 ottobre 2013 e, dall’altro lato, una domanda tesa a che la riduzione del finanziamento decisa dall’INEA sia fissata con un nuovo importo,
1 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2016, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti e ha chiesto la compensazione delle spese.
2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2016, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia agli atti e di opporsi alla compensazione delle spese. Essa ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.
3 Ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
4 Nella fattispecie, gli elementi risultanti dal fascicolo non dimostrano che la convenuta abbia tenuto un comportamento atto a giustificare la condanna di quest’ultima alle spese.
5 Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e condannare la parte ricorrente alle spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La causa T-692/13 è cancellata dal ruolo del Tribunale.
2) Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) sopporterà le spese.
Lussemburgo, 2 marzo 2016
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