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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra María-Angels Martínez Valls contro il Parlamento europeo, presentato il 15 luglio 2002.

    (Causa T-214/02)

    Lingua processuale: il francese

Il 15 luglio 2002 la sig.ra María-Angels Martínez Valls, con domicilio in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione 3 aprile 2002 della commissione giudicatrice del concorso PE/90/A, che ha rifiutato l'ammissione della ricorrente alle fasi successiva della procedura di concorso a motivo del punteggio insufficiente attribuito per una delle prove scritte (prova c), e annullare la decisione 31 maggio 2002 della commissione giudicatrice del concorso PE/90/A, che ha confermato la detta decisione 3 aprile 2002 ed ha respinto l'istanza della ricorrente di accesso a taluni documenti;

(annullare integralmente le operazioni relative al detto concorso;

(quantomeno, annullare l'insieme delle operazioni e degli atti del concorso successive alle illegittimità contenute nelle decisioni individuali del 3 aprile 2002 e del 31 maggio 2002 e, in particolare, la lista degli idonei e le decisioni di nomina intervenute sulla scorta di tale elenco;

(in ogni caso, condannare l'istituzione convenuta ad adottare tutte le misure necessarie al fine di reintegrare la ricorrente nei diritti ad essa spettanti nella sua qualità di candidata risultata idonea alle prove a), b) e c) del concorso di cui trattasi;

(in difetto, condannare l'istituzione convenuta al pagamento di danni ed interessi valutati, alla data della presentazione del ricorso, in euro 10 389,46, salvo ulteriore aumento di tale somma;

(condannare l'istituzione convenuta a presentare la prova corretta della prova scritta c), i criteri generali ed obiettivi di valutazione e di correzione, i documenti accessibili al pubblico sui quali la commissione si è fondata per valutare la prova scritta c) e la relazione motivata della commissione;

(condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell'obbligo di motivazione, una violazione del principio generale di trasparenza, una violazione del principio "patere legem quem ipse fecisti" e la violazione del principio di non discriminazione. Ad avviso della ricorrente, il Parlamento era obbligato a riconoscerle l'accesso alla propria prova scritta corretta nonché ai criteri in base ai quali la Commissione ha proceduto alla sua valutazione.

La ricorrente deduce inoltre una violazione del bando di concorso ed un errore manifesto di valutazione. A suo avviso, la commissione giudicatrice si è prefissa criteri troppo restrittivi per la valutazione della prova.

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