Language of document : ECLI:EU:T:2016:47

Causa T‑341/14

Sergiy Klyuyev

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 gennaio 2016

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato

(Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni 2015/364/PESC e 2015/876/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, come modificato dai regolamenti 2015/357 e 2015/869)

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/119/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014)

3.      Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Presupposto – Esposizione dei motivi e degli argomenti adattati – Insussistenza – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 3; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione 2015/876/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, come modificato dal regolamento 2015/869)

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento, l’interesse ad agire del ricorrente deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto.

Per quanto attiene a una domanda di annullamento di atti del Consiglio che includono il nome del ricorrente in un elenco di persone oggetto di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, la circostanza che tali atti non siano più in vigore al momento della pronuncia della decisione del giudice in quanto sono stati modificati, per quanto concerne il ricorrente, non può equivalere all’eventuale annullamento da parte del Tribunale degli atti inizialmente emanati, in quanto detta modifica non costituisce riconoscimento dell’illegittimità degli atti di cui trattasi. Il ricorrente conserva, pertanto, un interesse ad agire, derivante dal fatto che il riconoscimento dell’illegittimità degli atti impugnati può fondare un’azione successiva per il risarcimento del danno subito a causa di tali atti nel periodo della loro applicazione.

(v. punti 27, 31‑33)

2.      Sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto.

A tale riguardo, per includere il nome di una persona nell’elenco di coloro cui si applicano misure restrittive, sulla base del motivo che la stessa era identificata come responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, il Consiglio deve disporre di una base fattuale sufficientemente solida, ossia informazioni sui fatti o sui comportamenti specificamente contestati a tale persona.

Inoltre, in caso di contestazione spetta all’autorità competente dell’Unione dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.

(v. punti 38, 49, 51)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59‑72)