Language of document :

Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2016 – Kurchenko / Consiglio

(Causa T-339/14)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Difetto di rappresentanza tramite un avvocato – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kurchenko (Chuhuiv, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, M. Drury, A. Swan, e J. Binns, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e D. Gauci, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/327 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, nonché, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 277 TFUE volta alla dichiarazione d’inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

Il sig. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

____________

1 GU C 253 del 4.8.2014.