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Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Cindu Chemicals e a. / ECHA

(Causa T-95/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P.Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare parzialmente l'atto impugnato, per la parte in cui riguarda l'olio di antracene, a basso contenuto di antracene;

condannare l'ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l'"ECHA"), ED/68/2009, di classificare l'olio di antracene, a basso contenuto di antracene (CAS n. 90640-82-7) ["olio di antracene (a basso contenuto di antracene)"] come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell'art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n.1907/20061 (in prosieguo: il "REACH"), conformemente all'art. 59 dello stesso.

In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell'ECHA, l'olio di antracene (a basso contenuto di antracene) è stato incluso nell'elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche ("SVHC") per l'eventuale inclusione nell'Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell'olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena, mutagena e molto bioaccumulabile ("vPvB"), secondo i criteri stabiliti nell'allegato XIII del REACH.

Le ricorrenti considerano che l'atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso, identici a quelli sollevati nella causa T-94/10, Rütgers Germany e a./ECHA.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).