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Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013, causa F-69/11, BF/Corte dei conti

(causa T-663/13P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Controinteressato nel procedimento: BF (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-69/11;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Corte dei conti, ossia respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare BF alle spese del presente procedimento e a quelle inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha erroneamente interpretato e applicato l’articolo 6 della decisione n. 45-2010, del 17 giugno 2010, riguardante le procedure di selezione dei capo unità e dei direttori;

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento di un elemento di prova, commesso dal TFP quando ha considerato che i voti attribuiti ai candidati dal Comitato di preselezione costituissero un elemento di informazione che doveva essere contenuto nella relazione di quest’ultimo trasmessa all’Autorità che ha il potere di nomina (APN);

Terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, poiché il TFP ha violato il suo obbligo di esaminare i fatti su cui si basa per dare fondamento alla sua constatazione di irregolarità del procedimento.

Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore di diritto che lede all’unità della giurisprudenza in quanto il TFP ha statuito che l’irregolarità dovuta alla mancanza della motivazione richiesta dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 45-2010 per quanto attiene alla relazione del Comitato di preselezione è tale da comportare l’annullamento delle decisioni impugnate in primo grado.