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Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 – Ryanair/Commissione (Spagna; Covid-19)

(Causa T-628/20)1

[«Aiuti di Stato – Spagna – Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle imprese sistemiche e strategiche per l’economia spagnola in risposta alla pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Misura riguardante l’insieme dell’economia di uno Stato membro – Principio di non discriminazione – Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento – Proporzionalità – Criterio secondo cui i beneficiari dell’aiuto devono essere stabiliti in Spagna – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Nozione di “regime di aiuti” – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I.-G. Metaxas-Maranghidis e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: L. Aguilera Ruiz e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: P. Dodeller e T. Stehelin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 5414 final della Commissione, del 31 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57659 (2020/N) Spagna – COVID-19 – Fondo di ricapitalizzazione

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico delle proprie spese.

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1 GU C 414 del 30.11.2020.