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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 4 aprile 2022 – Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ e Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus / Keskkonnaagentuur

(Causa C-234/22)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ e Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus

Resistente: Keskkonnaagentuur

Questioni pregiudiziali

Se dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale siano qualificabili come informazione ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettere a) o b), della direttiva sull’informazione ambientale 1 .

Qualora, in base alla risposta fornita alla prima questione, si tratti di informazione ambientale: Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull’informazione ambientale debba essere interpretato nel senso che nel materiale in corso di completamento ovvero nei documenti o dati incompleti rientrino anche i dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste.

Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sull’informazione ambientale debba essere interpretato nel senso che la condizione prevista da detta disposizione — vale a dire che la relativa riservatezza sia prevista dal diritto — sia soddisfatta qualora il requisito della riservatezza non sia stabilito dal diritto per una concreta categoria di informazioni, ma risulti, in via interpretativa, da una disposizione di un atto giuridico di carattere generale, quale la legge sulle informazioni pubbliche o la legge sulle statistiche ufficiali.

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, sia necessario accertare la sussistenza di un effettivo pregiudizio per le relazioni internazionali dello Stato, determinato dalla divulgazione delle informazioni richieste o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un rischio corrispondente.

Se il motivo relativo alla «tutela dell’ambiente» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della direttiva sull’informazione ambientale giustifichi una restrizione dell’accesso all’informazione ambientale al fine di garantire l’affidabilità delle statistiche ufficiali.

Qualora, in base alla risposta fornita alla prima questione, dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale non costituiscano informazione ambientale, se una richiesta di informazioni relativa a tali dati debba essere considerata una richiesta di informazioni di cui all’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva sull’informazione ambientale, da trattarsi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Nel caso di risposta affermativa alla terza questione: Se dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale debbano essere considerati informazioni relative ai metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l’informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale.

Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione: se l’accesso a tali informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale possa essere limitato per qualsiasi motivo serio derivante dalla normativa nazionale.

Se il rifiuto di divulgare le informazioni in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull’informazione ambientale possa essere mitigato da altre misure, ad esempio misure che concedono a enti di ricerca e sviluppo o alla Corte dei conti di accedere alle informazioni richieste a fini di controllo.

Se il rifiuto di divulgare dati quali quelli relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste di cui al procedimento principale possa essere giustificato dall’obiettivo di garantire la qualità dell’informazione ambientale nell’accezione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sull’informazione ambientale.

Se il considerando 21 della direttiva sull’informazione ambientale fornisca una base giuridica per la divulgazione dei dati sull’ubicazione dei posti di campionamento permanenti dell’inventario statistico delle foreste.

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1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU. 2003, L 41, pag. 26).