Language of document : ECLI:EU:C:2024:96

Causa C560/20

CR e a.

contro

Landeshauptmann von Wien

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi ascendenti diretti di primo grado – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore – Termine per presentare una domanda di ricongiungimento familiare – Sorella maggiorenne del soggiornante che necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari»

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Domanda di ricongiungimento di genitori con un rifugiato minore non accompagnato – Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, diventato maggiorenne nel corso della procedura – Obbligo di presentare la domanda entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato al soggiornante minorenne – Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 2003/86, artt. 10, § 3, a), e 12, § 1, comma 3]

(v. punti 37, 39‑43, dispositivo 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Domanda di ricongiungimento di genitori con un rifugiato minore non accompagnato – Obbligo di garantire l’effetto utile di tale diritto – Obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne del rifugiato minore non accompagnato, la quale necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori, a causa di una grave malattia

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3; direttiva del Consiglio 2003/86, art. 10, § 3, a)]

(v. punti 54‑58, 61, dispositivo 2)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Domanda di ricongiungimento di genitori con un rifugiato minore non accompagnato – Presupposti – Obbligo per il rifugiato minore non accompagnato o per i suoi genitori di disporre di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie e di risorse sufficienti – Inammissibilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3; direttiva del Consiglio 2003/86, artt. 4, § 2, a), 7, § 1, 10, § 3, a), e 12, § 1]

(v. punti 72‑80, dispositivo 3)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa le condizioni di ammissibilità al ricongiungimento familiare, in forza della direttiva 2003/86 (1), dei genitori e della sorella maggiorenne gravemente malata di un rifugiato minore non accompagnato, che è diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.

RI è giunto in Austria nel 2015 in qualità di minore non accompagnato e, nel gennaio 2017, gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Tre mesi e un giorno dopo la notifica di tale decisione, quando RI era ancora minorenne, CR e GF, i suoi genitori, nonché TY, sua sorella maggiorenne affetta da una paralisi cerebrale, hanno presentato, per la prima volta, presso l’Ambasciata della Repubblica d’Austria in Siria, domande di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con RI. Dette domande sono state respinte con decisione definitiva con la motivazione che RI era diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.

Nel luglio 2018 CR, GF e TY hanno nuovamente presentato, dinanzi al Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria), domande di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con RI. Queste ultime sono state ancora una volta respinte con la motivazione che non erano state presentate entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato a RI.

Adito da CR, GF e TY, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), ha deciso di interrogare la Corte sull’interpretazione della direttiva 2003/86. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare con un rifugiato minore non accompagnato possa essere assoggettata a un termine determinato qualora il rifugiato diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Esso si interroga altresì sulla portata della facoltà per gli Stati membri di esigere che il rifugiato disponga, per se stesso e per i suoi familiari, di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti, come previsto dalla direttiva 2003/86 (2), trasposta nel diritto austriaco. Inoltre, tale giudice rileva che il diritto austriaco non prevede un diritto al ricongiungimento familiare per la sorella del soggiornante. Tuttavia, poiché TY dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, questi ultimi non potrebbero raggiungere in Austria il figlio senza portare con sé TY.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda il requisito stabilito nella sentenza A e S (3) in base al quale una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi genitori (4), in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, deve essere presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato al minore, la Corte sottolinea che detto termine è volto a evitare il rischio che il diritto al ricongiungimento familiare possa essere invocato senza alcun limite temporale nella situazione in cui il rifugiato sia diventato maggiorenne già nel corso della procedura di asilo e quindi ancor prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

Tuttavia, un rischio del genere non sussiste quando il rifugiato diventa maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. Inoltre, in considerazione dell’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, che è quello di favorire il ricongiungimento dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori e di garantire loro una protezione rafforzata, una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi di detta disposizione non può essere considerata tardiva se è stata presentata quando il rifugiato era ancora minorenne. Pertanto, un termine per la presentazione di detta domanda non può iniziare a decorrere prima che il rifugiato diventi maggiorenne. Di conseguenza, finché il rifugiato è minorenne, i suoi genitori possono presentare una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo, senza essere tenuti a rispettare un termine determinato.

In secondo luogo, la Corte rileva che dalla decisione di rinvio risulta che TY, a causa della sua malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza materiale dei suoi genitori, che non possono quindi lasciarla da sola in Siria. In tali circostanze, se TY non fosse ammessa a beneficiare del ricongiungimento familiare con RI, contemporaneamente ai suoi genitori, RI sarebbe, de facto, privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i genitori. Orbene, un risultato del genere sarebbe incompatibile con il carattere incondizionato di tale diritto e ne pregiudicherebbe l’effetto utile, violando tanto l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, quanto i dettami dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), riguardante il rispetto della vita privata e familiare, e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta (5), relativo ai diritti del minore, che detta direttiva è tenuta a garantire.

Ne consegue che, in considerazione delle circostanze eccezionali del procedimento principale, l’effetto utile del diritto di RI al ricongiungimento familiare con i genitori e il rispetto di dette disposizioni della Carta esigono che un permesso di ingresso e di soggiorno in Austria sia riconosciuto anche alla sorella maggiorenne di RI, la quale necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia.

Da ultimo, alla luce della direttiva 2003/86 e dei diritti fondamentali citati, la Corte conclude che uno Stato membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi genitori, in forza dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, un rifugiato minorenne non accompagnato o i suoi genitori dispongano, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie nonché di risorse stabili, regolari e sufficienti, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato (6).

È infatti praticamente impossibile per un rifugiato minore non accompagnato soddisfare tali condizioni. Parimenti, è estremamente difficile per i genitori di un tale minore soddisfarle ancor prima di aver raggiunto il figlio nello Stato membro interessato. Pertanto, subordinare la possibilità del ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati con i loro genitori al rispetto di queste condizioni equivarrebbe, in realtà, a privare tali minori del loro diritto al ricongiungimento.

Inoltre, poiché l’effetto utile del diritto di RI al ricongiungimento familiare con i suoi genitori impone, in considerazione della situazione di TY, la concessione di un permesso di ingresso e di soggiorno anche a quest’ultima, lo Stato membro interessato non può neppure esigere che RI o i suoi genitori soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva per quanto riguarda la sorella gravemente malata di tale rifugiato minorenne.


1      Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).


2      V. articolo 7, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86.


3      Sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 61).


4      Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86, gli «ascendenti diretti di primo grado».


5      Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore e riconoscere la necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con i due genitori.


6      Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86, gli Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tale termine.