Language of document :

Ricorso proposto il 27 novembre 2023 – Lagardère / Commissione

(Causa T-1119/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Lagardère SA (Parigi, Francia) (rappresentanti : D. Théophile, G. Aubron e C. Bocket, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2023) 6429 della Commissione europea del 19 settembre 2024, così come modificata dalla decisione C(2023) 7464 della Commissione europea del 27 ottobre 2023;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, secondo il quale la decisione impugnata opera uno sviamento dei poteri che la Commissione detiene ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, in quanto essa delega illegittimamente alla Lagardère SA il compito di effettuare delle «perlustrazioni» esplorative, senza aver accertato se quest’ultima abbia la capacità giuridica e tecnica per effettuare tali perlustrazioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e, quindi, non permette né alla ricorrente n di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, né al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità sulla decisione impugnata. Segnatamente, la motivazione della decisione impugnata non permette di comprendere né (i) la scelta dello strumento giuridico né (ii) l’ampiezza delle informazioni richieste.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della segretezza della corrispondenza, in quanto la decisione impugnata impone alla ricorrente di raccogliere gli strumenti personali di comunicazione dei suoi dipendenti, nonché i loro documenti personali memorizzati sui loro dispositivi di lavoro.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale della libertà di stampa, in quanto la decisione impugnata non dispone alcuna protezione dei documenti che potrebbero contenere fonti giornalistiche, e impone alla Lagardère SA e ai giornalisti interessati un carico di lavoro sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine della Commissione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di certezza del diritto, in quanto la decisione impugnata non può considerarsi come sufficientemente «chiara e precisa» ai sensi della giurisprudenza e mette necessariamente la ricorrente nella posizione di dover violare i suoi obblighi legali e convenzionali.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e del principio di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata, in quanto la decisione impugnata eccede quanto necessario per raggiungere l’obbiettivo perseguito dall’indagine della Commissione per quanto riguarda (i) la scelta dello strumento giuridico, (ii) l’ampiezza delle informazioni richieste e (iii) il termine di risposta imposto.

____________