Language of document : ECLI:EU:C:2020:1062

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 17 dicembre 2020 (1)

Causa C128/19

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana,

intervenienti:

AU

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]

«Aiuti di stato – Nozioni di “aiuti esistenti” e “nuovi aiuti” – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e a ovviare ai danni da esse causati – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Aiuti de minimis»






1.        La controversia di cui alla presente causa trae origine da un provvedimento legislativo adottato nel 1989 dalla Regione Sicilia, che prevedeva il pagamento di un’indennità ai proprietari di animali abbattuti perché affetti da determinate malattie. Nel corso degli anni, tale indennità è stata finanziata in varie occasioni attraverso la normativa adottata dalla Regione Sicilia. AU, un allevatore siciliano, ha richiesto il pagamento di tale indennità dinanzi ai giudici nazionali, sulla base della legge regionale del 2005, il provvedimento che più recentemente ha finanziato tale indennità. La questione che si pone alla Corte è se tale indennità costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in caso affermativo, se ad essa sia stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2.        La difficoltà risiede nel fatto che, sebbene la normativa iniziale del 1989 e diverse leggi finanziarie siano state oggetto di una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, ciò non è avvenuto per la legge del 2005. Si pone quindi la questione se quest’ultima legge rientri nell’autorizzazione concessa dalla Commissione per quanto concerne leggi finanziarie anteriori.

3.        Pertanto, la presente causa offre alla Corte l’opportunità di fornire orientamenti sulla nozione di «nuovi aiuti», che, in quanto tali, devono essere notificati alla Commissione prima di essere attuati, e sulla nozione di «aiuti esistenti», che non sono soggetti a tale requisito poiché sono già stati autorizzati o (inter alia) poiché modificano in misura limitata aiuti già autorizzati.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (2) prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b)      “aiuti esistenti”:

(…)

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(…)

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(…)».

B.      Diritto italiano

5.        L’articolo 1 della legge della regione Sicilia n. 12/1989 (3) prevede quanto segue:

«1. Al fine di perseguire l’obiettivo del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa ai proprietari di capi bovini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi e di capi ovi-caprini abbattuti e/o distrutti perché riscontrati affetti da brucellosi, in aggiunta all’indennità prevista dalle vigenti disposizioni nazionali, un’indennità nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

(…)

4. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui ai precedenti commi e per favorire l’effettuazione degli interventi di risanamento negli allevamenti, ai veterinari liberi professionisti, autorizzati ad effettuare le operazioni di cui ai decreti ministeriali 1 giugno 1968 e 3 giugno 1968, per ogni capo bovino sottoposto a controllo è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni nazionali in vigore, un compenso di lire 2 000. In ogni caso il compenso non può superare complessivamente lire 3 000.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 000 milioni per l’esercizio finanziario in corso e di lire 6 000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991».

6.        L’articolo 25, comma 16, della legge della regione Sicilia n. 19/2005 (4) così dispone:

«Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della [legge regionale siciliana n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni».

II.    Fatti della controversia di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

7.        AU, un allevatore di bestiame, ha chiesto il pagamento dell’indennità prevista, originariamente, dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989 e, successivamente, dall’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 per gli operatori del settore zootecnico costretti ad abbattere bestiame affetto da brucellosi.

8.        AU ha chiesto al Giudice unico del Tribunale di Catania (Italia) di ordinare all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (in prosieguo: l’«ASPC») la corresponsione di EUR 11 930,08 a titolo di indennità per l’abbattimento di animali colpiti da malattie infettive. Con decreto ingiuntivo n. 81/08, il Giudice unico del Tribunale di Catania ha accolto tale domanda.

9.        Il 21 aprile 2008 l’ASPC ha chiesto al Giudice unico del Tribunale di Catania di revocare il decreto ingiuntivo n. 81/08. Con sentenza n. 2141/2011 del 3/8 giugno 2011, il Giudice unico del Tribunale di Catania ha accolto l’opposizione proposta dall’ASPC e revocato il decreto ingiuntivo n. 81/08.

10.      Il 23 luglio 2012, AU ha proposto appello avverso la sentenza n. 2141/2011 dinanzi alla Corte d’appello di Catania (Italia). Con sentenza n. 1469/2013 del 24 luglio 2013, la Corte d’appello di Catania ha accolto il ricorso e, in riforma della sentenza n. 2141/2011, ha respinto l’opposizione proposta dall’ASPC avverso il decreto ingiuntivo n. 81/08.

11.      Dinanzi alla Corte d’appello di Catania, l’ASPC ha sostenuto, in particolare, che l’indennità prevista dall’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituiva un aiuto di Stato a cui non poteva essere data esecuzione fino a quando la Commissione non l’avesse dichiarato compatibile con il mercato interno, cosa che non era avvenuta. La Corte d’appello di Catania ha respinto tale argomento sulla base di due motivi: in primo luogo, con decisione dell’11 dicembre 2002 (5), la Commissione aveva valutato la compatibilità con il mercato interno delle norme regionali che, nel corso degli anni e fino al 1997, avevano finanziato la misura prevista dalla norma sostanziale di cui all’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, ossia l’articolo 11 della legge della regione Sicilia n. 40/1997 (6) e l’articolo 7 della legge della regione Sicilia n. 22/1999 (7); e, in secondo luogo, la conclusione raggiunta dalla Commissione in tale decisione, ai sensi della quale le leggi regionali in questione erano compatibili con il mercato interno, si estendeva all’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005, anch’essa volta a finanziare la misura prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989.

12.      Il 7 marzo 2014 l’ASPC ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia).

13.      La Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se alla stregua degli [articoli 107 e 108 TFUE] nonché degli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” [(8)] (…), la disposizione recata dall’articolo 25, comma 16, [della legge regionale siciliana n. 19/2005], laddove “per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della [legge regionale siciliana n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni” costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza;

2)      se, benché la disposizione recata dall’articolo 25, comma 16, [della legge regionale siciliana n. 19/2005], laddove “per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della [legge regionale siciliana n. 12/1989], ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni”, possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità (…) con gli articoli 107 e 108 TFUE – in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione (…) con [la decisione del 2002], a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” (…), le disposizioni di analogo tenore recate dagli articoli 11 [della legge regionale siciliana n. 40/1997] e dall’articolo 7 [della legge regionale siciliana n. 22/1999] compatibili con gli articoli [107 e 108 TFUE]».

14.      L’ASPC, la Repubblica italiana e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. A causa della pandemia di Covid-19, l’udienza prevista per il 30 aprile 2020 è stata annullata. Di conseguenza, i quesiti a risposta orale posti alle parti prima dell’udienza sono stati convertiti in quesiti a risposta scritta agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Inoltre, nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica italiana è stata invitata a rispondere a quesiti supplementari. L’ASPC, la Repubblica italiana e la Commissione hanno risposto ai quesiti nei termini fissati dalla Corte.

III. Analisi

15.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989 a favore dei proprietari di animali abbattuti perché affetti da talune malattie infettive (in prosieguo: l’«indennità in questione») e finanziata dall’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

16.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 debba essere considerato compatibile «con gli artt. 107 e 108 TFUE – in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione (…) con [la decisione del 2002], a ritenere (…) le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11 [della legge regionale siciliana n. 40/1997] e dall’art. 7 [della legge regionale siciliana n. 22/1999] compatibili con gli artt. [107 e 108 TFUE]» (9).

17.      Conformemente alla richiesta della Corte, nelle presenti conclusioni mi limiterò a esaminare la seconda questione pregiudiziale. Presumerò quindi, ai fini della discussione, che l’indennità in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

A.      Sulla competenza della Corte a rispondere alla seconda questione

18.      La Commissione sostiene che la seconda questione sia irricevibile, poiché la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sulla compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno.

19.      Ritengo che la Corte sia competente a rispondere alla seconda questione.

20.      È vero che, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti con il mercato interno, in quanto tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea, che opera sotto il controllo dei giudici dell’Unione (10).

21.      Tuttavia, mi sembra che, con la sua seconda questione, come riprodotta supra, al paragrafo 16, il giudice del rinvio non chieda alla Corte se l’indennità in questione sia compatibile o meno con il mercato interno. Sottolineo che lo stesso giudice del rinvio constata, nell’ordinanza di rinvio, che «non compet[e] al giudice nazionale pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno [dell’indennità in questione], giacché (…) esperire tale valutazione (…) è compito esclusivo della Commissione».

22.      Alla luce del riferimento alla decisione del 2002, contenuto nella seconda questione, mi sembra che il giudice del rinvio chieda, piuttosto, se l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 rientri nella decisione del 2002, con la conseguenza che tale misura non avrebbe dovuto essere notificata e autorizzata dalla Commissione prima della sua esecuzione.

23.      A tal riguardo, rilevo che, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti di Stato, la procedura differisce a seconda che si tratti di aiuti «esistenti» (il che, come sarà esposto qui di seguito, avverrebbe nel caso dell’indennità in questione, qualora essa debba essere considerata rientrante nella decisione del 2002) o di «nuovi» aiuti. Mentre gli aiuti nuovi, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, devono essere notificati alla Commissione in tempo utile e non possono essere attuati prima che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva, gli aiuti esistenti possono, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente attuati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità. Quindi, a differenza dei nuovi aiuti, gli aiuti esistenti non devono essere notificati alla Commissione (11).

24.      Di conseguenza, mi sembra che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda se, dato che disposizioni analoghe sono state precedentemente autorizzate con la decisione del 2002, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999.

25.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, secondo la giurisprudenza, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale costituisca un aiuto esistente o un nuovo aiuto (12).

26.      Ritengo quindi che la Corte sia competente a rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

B.      Valutazione della seconda questione

27.      Nel prosieguo esaminerò, in primo luogo, se l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca un aiuto esistente che, in quanto tale, non deve essere notificato prima di essere attuato. In secondo luogo, poiché non ritengo sia questo il caso, verificherò se, come sostiene il governo italiano, tale misura possa comunque essere esentata dall’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a motivo del fatto che beneficerebbe dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (13), o se, come suggerisce la Commissione, l’indennità possa essere esentata da detto obbligo poiché costituisce un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (14).

1.      Se larticolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca un aiuto esistente

28.      L’ASPC sostiene che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 sia incompatibile con gli articoli 107 e 108 TFUE. L’ASPC adduce i seguenti motivi: in primo luogo, tale misura non è stata notificata alla Commissione; in secondo luogo, nella decisione del 2002, la Commissione ha ritenuto che misure analoghe erano state attuate in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; e, in terzo luogo, i giudici nazionali sono vincolati dalla decisione del 2002.

29.      Il governo italiano sostiene che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 deve ritenersi conforme agli articoli 107 e 108 TFUE. Secondo il governo italiano, tale normativa soddisferebbe le condizioni previste dall’articolo 26 del regolamento n. 702/2014 e sarebbe quindi esentata dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale normativa dovrebbe essere considerata compatibile con il mercato interno, data la constatazione della Commissione, contenuta nella decisione del 2002, secondo cui misure analoghe rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tale constatazione dovrebbe essere confermata relativamente all’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005.

30.      La Commissione non ha presentato osservazioni per quanto concerne il merito della seconda questione pregiudiziale, reputando tale questione irricevibile.

31.      Ritengo che le misure oggetto di valutazione nella decisione del 2002 costituiscano aiuti esistenti, ma che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisca una modifica di carattere puramente formale o amministrativo di tali misure, con la conseguenza che essa deve essere considerata un nuovo aiuto e, in quanto tale, deve essere notificata prima di essere attuata.

32.      Come menzionato supra, al paragrafo 23, è pacifico che la qualificazione di un aiuto di Stato come aiuto esistente o come nuovo aiuto comporta conseguenze importanti quanto al suo trattamento procedurale.

33.      Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, i nuovi aiuti devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima di essere attuati. Nuovi aiuti concessi senza l’autorizzazione della Commissione sono illegali. In tal caso, la Commissione deve esaminare se detti aiuti siano compatibili con il mercato interno e, ove constati che non lo sono, è tenuta ad ordinarne il recupero, salvo che ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione (15). I giudici nazionali devono trarre tutte le necessarie conseguenze di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente al diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti d’esecuzione, sia il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione (16).

34.      Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, dall’articolo 108, paragrafo 1, TFUE risulta che, qualora la Commissione ritenga che un regime di aiuti esistente non sia, o non sia più compatibile con il mercato interno, essa propone opportune misure allo Stato membro interessato, quali la modifica o la soppressione di tale regime. Se lo Stato membro accetta tali misure, è tenuto a darvi attuazione. Se lo Stato membro rifiuta di attuare le misure proposte, la Commissione può avviare il procedimento d’indagine formale (17). Ne consegue che un aiuto esistente non deve essere notificato e può essere legittimamente attuato fino a quando la Commissione non ne constati l’incompatibilità con il mercato interno (18).

35.      Sebbene la nozione di aiuto esistente sia menzionata all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essa non è ivi definita. Occorre quindi fare riferimento alle definizioni contenute nel diritto derivato e, in particolare, nel regolamento n. 659/1999.

36.      Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999, gli aiuti esistenti sono, inter alia, «aiuti autorizzati», ossia «i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio» [punto ii) di tale disposizione] (19).

37.      L’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 definisce i «nuovi aiuti» come «tutti gli aiuti (…) che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20) definisce la modifica di un aiuto esistente come «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]».

38.      L’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004 precisa che «[u]n aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, aumenti superiori al 20% della dotazione di un regime di aiuti autorizzato costituiscono modifiche che devono essere notificate alla Commissione.

39.      Secondo la giurisprudenza, le seguenti misure costituiscono modifiche di aiuti esistenti che non presentano un carattere puramente formale o amministrativo e, pertanto, si configurano come nuovi aiuti: l’ampliamento (o la limitazione) della gamma dei beneficiari di un regime di aiuti approvato; la proroga della durata di tale regime; oppure (fatta salva la soglia del 20% menzionata al paragrafo precedente), un aumento della dotazione assegnata al regime (21).

40.      Per quanto concerne i beneficiari di un regime di aiuti autorizzato, la Corte ha considerato nuovi aiuti: una modifica dei criteri utilizzati per individuare i beneficiari di un rimborso delle tasse sull’energia (in precedenza soltanto le imprese operanti nel settore della fabbricazione di beni materiali e, in seguito, anche imprese di servizi) (22); l’estensione a imprese di Venezia e Chioggia (Italia) di un regime esistente di sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno (Italia) (23); e la limitazione dell’ambito di applicazione ratione personae del regime fiscale applicabile a club sportivi professionistici (in precedenza qualsiasi club e, in seguito, soltanto i quattro club sportivi professionistici con un bilancio finanziario positivo nell’esercizio precedente) (24).

41.      Per quanto concerne la proroga di un regime di aiuti autorizzato, si può richiamare, ad esempio, la sentenza del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, EU:T:2009:315, punti da 232 a 234), confermata in sede di impugnazione (25) in cui il Tribunale ha ritenuto che la modifica della durata dei crediti di imposta esistenti, delle loro condizioni di applicazione (e, quindi, della cerchia dei beneficiari), nonché della base di calcolo e della percentuale di tali crediti integrava un nuovo aiuto. Analogamente, la Corte ha considerato nuovo aiuto la proroga di 14 mesi dell’applicazione di una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, prodottasi per effetto di un’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario da parte di un giudice nazionale (26).

42.      Per quanto riguarda gli aumenti della dotazione di un regime di aiuti approvato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «dotazione (...) di un regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, non è limitata all’importo degli aiuti effettivamente concessi. Tale nozione deve, invece, essere interpretata nel senso che essa si riferisce allo stanziamento di bilancio, vale a dire alle somme di cui dispone l’organismo responsabile della concessione degli aiuti in questione ai fini di tale concessione, come notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato e approvati da quest’ultima (27).

43.      Pertanto, la Corte ha statuito che le seguenti misure non costituivano modifiche di carattere puramente formale o amministrativo: un aumento dei fondi attribuiti a un regime di aiuti autorizzato superiore al 50% (contestualmente a una proroga di due anni di tale regime) (28); un aumento della dotazione notificata di un regime di aiuti autorizzato, inizialmente pari a EUR 10 milioni, di ulteriori EUR 10 milioni (29); e un aumento del gettito delle imposte che finanziavano vari regimi di aiuti rispetto alle previsioni notificate alla Commissione (a meno che tale aumento non rimanesse al di sotto della soglia del 20% di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004) (30). Di converso, si è ritenuto che una modifica del sistema di finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche di uno Stato membro, consistente nel sostituire a un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo dovuto per l’occupazione di una abitazione o di locali commerciali non costituiva una modifica di un aiuto esistente. La Corte ha osservato che la sostituzione del canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo non aveva portato ad un aumento sostanziale della compensazione percepita dalle emittenti pubbliche (31).

44.      Nella presente causa, come menzionato supra, al paragrafo 11, con la decisione del 2002 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 e dell’articolo 7 della legge regionale siciliana n. 22/1999 (in prosieguo: le «misure del 1997 e del 1999»).

45.      Occorre precisare che le misure del 1997 e del 1999 avevano a oggetto il finanziamento dell’indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989. Siffatte misure rinviavano espressamente a tale disposizione. L’articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 autorizzava lo stanziamento di 16 miliardi di lire (ITL) per il pagamento delle indennità spettanti per l’abbattimento di animali nel 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 (32). L’articolo 7 della legge regionale siciliana n. 22/1999 autorizzava, al medesimo fine, una spesa aggiuntiva pari a ITL 20 miliardi (33). Vorrei sottolineare che, sulla base dei documenti in possesso della Corte, le misure del 1997 e del 1999 non sembrano aver avuto alcuna incidenza sul diritto all’indennità, né sulle caratteristiche di tale indennità, quali definite all’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989.

46.      Nella decisione del 2002, la Commissione ha ritenuto che le misure del 1997 e del 1999 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, tali aiuti erano compatibili con il mercato interno, poiché soddisfacevano le quattro condizioni enunciate ai punti da 11.4.2 a 11.4.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (34). In primo luogo, secondo la decisione del 2002, le autorità italiane avevano dichiarato che le malattie oggetto delle misure del 1997 e del 1999, ossia la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi, erano motivo di preoccupazione per le autorità pubbliche e che esse si inserivano in un contesto normativo nazionale diretto a prevenire, controllare ed eradicare tali malattie. In secondo luogo, nella decisione del 2002 si affermava che, secondo le autorità italiane, sia la misura del 1997, sia quella del 1999 erano misure preventive e compensative. In terzo luogo, da tale decisione risulta che, sempre secondo le autorità italiane, le misure del 1997 e del 1999 erano compatibili con gli obiettivi e con le disposizioni della normativa dell’Unione nel settore veterinario. In quarto luogo, secondo la decisione del 2002, le autorità italiane avevano sottolineato che gli aiuti concessi ai sensi delle misure del 1997 e del 1999 avrebbero coperto il 50% dei danni subiti dagli allevatori, mentre un ulteriore 30% (per quanto riguarda i bovini) o 50% (per quanto concerne gli ovini e i caprini) sarebbe stato coperto da un’indennità concessa sulla base di misure nazionali, e non regionali. Di conseguenza, sarebbe stato indennizzato l’80% dei danni subiti dai proprietari di bovini e il 100% dei danni subiti dai proprietari di ovini e caprini. Nella decisione del 2002 si rileva, inoltre, che, secondo le autorità italiane, sarebbero esistiti rischi di sovracompensazione soltanto nel caso di animali a fine carriera e di scarso pregio genetico. La Commissione ha rilevato, a tale riguardo, che un certo grado di sovracompensazione era accettabile in singoli casi, laddove la sovracompensazione fosse il risultato di esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo ai fini del trattamento di migliaia di domande.

47.      Di conseguenza, la Commissione, pur rammaricandosi del fatto che le misure del 1997 e del 1999 erano state attuate in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (35), ha concluso che esse rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e che, pertanto, erano compatibili con il mercato interno.

48.      Ne consegue che le misure del 1997 e del 1999 devono essere considerate come un regime di aiuti autorizzato e, pertanto, come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 659/1999.

49.      Occorre quindi esaminare se l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca una modifica delle misure del 1997 e del 1999 di carattere non puramente formale o amministrativo ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004.

50.      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, in quanto deroghe al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le decisioni della Commissione che autorizzano un regime di aiuti devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (36).

51.      A mio avviso, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisce una modifica di carattere puramente formale o amministrativo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 2002.

52.      Ciò in quanto l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 ha ad oggetto il finanziamento dell’indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, al quale rinvia espressamente. A tal fine, esso autorizza la spesa di EUR 20 milioni per gli animali abbattuti tra il 2000 e il 2006. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, e al pari delle misure del 1997 e del 1999 (37), l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non sembra avere alcuna incidenza sul diritto all’indennità in questione né sulle sue caratteristiche.

53.      Ne consegue che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 mira, da un lato, a estendere l’indennità in questione (spettante ai proprietari di animali abbattuti tra il 2000 e il 2006, mentre le misure del 1997 e del 1999 si applicavano solo per quanto concerne gli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997), e, dall’altro, ad aumentare la dotazione destinata a tale indennità (di EUR 20 milioni, mentre le misure del 1997 e del 1999 autorizzavano una spesa pari a ITL 36 miliardi, ossia, circa EUR 18 592 448) (38).

54.      L’aumento della dotazione del regime di aiuti, come descritta nella decisione del 2002, risulta quindi ben superiore alla soglia del 20% prevista dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 794/2004 (39). Ciò, ovviamente, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio. Qualora tale giudice confermi che l’aumento supera la soglia del 20%, ne conseguirebbe che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non costituisce una modifica di carattere puramente formale o amministrativo del regime autorizzato nella decisione del 2002. Ciò a maggior ragione se si considera che l’aumento della dotazione assegnata al regime di aiuti esistente è associato a una proroga di sei anni di detto regime. Ciò discende anche dalla giurisprudenza menzionata supra, ai paragrafi da 41 a 43.

55.      Inoltre, rilevo che misure analoghe all’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 e alle misure del 1997 e del 1999, vale a dire misure aventi a oggetto il finanziamento dell’indennità prevista dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, sono state notificate alla Commissione, la quale ha deciso di non sollevare obiezioni al riguardo. Secondo le informazioni contenute nella decisione del 2002 (40) – confermate dal governo italiano in risposta a misure di organizzazione del procedimento – ciò è avvenuto, in primo luogo, per la legge regionale siciliana n. 5/1993 (41), che ha autorizzato la spesa di ITL 10 miliardi (circa EUR 5 milioni) ed è stata approvata con la decisione del 2 aprile 1993 (42) e, in secondo luogo, per la legge regionale siciliana n. 28/1995 (43), che ha autorizzato la spesa di ITL 16 milioni (circa EUR 9,7 milioni) ed è stata approvata con la decisione del 15 settembre 1995 (44). Ciò avvalora la mia conclusione secondo cui l’articolo 25, comma 16 della legge regionale siciliana n. 19/2005, al pari di altre misure di finanziamento, costituisce un nuovo aiuto che deve essere notificato alla Commissione prima di essere attuato.

56.      Rilevo altresì che l’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, che risulta essere la norma sostanziale che introduce l’indennità in questione (45) è stato a sua volta oggetto di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni (in prosieguo: la «decisione del 1989») (46). A tale riguardo, sottolineo che la questione se l’articolo 25, comma 16 della legge regionale siciliana n. 19/2005 debba essere considerato una modifica di carattere puramente formale o amministrativo a un aiuto esistente deve essere valutata in riferimento alla decisione del 2002, e non alla decisione del 1989. Ciò poiché la modifica concerne, in particolare, la dotazione assegnata al regime di aiuti autorizzato, che è stata aumentata più volte, e il cui ultimo aumento è stato oggetto dell’autorizzazione concessa con la decisione del 2002.

57.      Concludo che una misura nazionale quale l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005, che ha l’unico scopo di aumentare la dotazione assegnata a un regime di aiuti autorizzato e di prevedere una proroga di sei anni di tale regime, costituisce una modifica di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, salvo che tale aumento sia inferiore alla soglia del 20% prevista all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

58.      Ne consegue che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 avrebbe dovuto essere notificato e autorizzato dalla Commissione prima di essere attuato, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

59.      È pacifico che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non sia stato notificato alla Commissione.

60.      Tuttavia, come rilevato al precedente paragrafo 27, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 sarebbe esentato dall’obbligo di notifica se, come sostiene il governo italiano, esso beneficiasse dell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 702/2014 o se, come suggerisce la Commissione, esso costituisse un aiuto de minimis ai sensi del regolamento n. 1408/2013. Mi occuperò ora di stabilire se ciò si verifichi nel caso di specie.

2.      Se larticolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 sia esentato dallobbligo di notifica ai sensi del regolamento n. 702/2014 o del regolamento n. 1408/2013

61.      Rilevo che, nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ha sostenuto che l’articolo 25, comma 16 della legge regionale siciliana n. 19/2005 rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 702/2014. A suo avviso, tale regolamento sarebbe applicabile ratione temporis alla presente causa, sulla base del suo articolo 51 e, come osservato supra, al paragrafo 29, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 soddisferebbe le condizioni previste dall’articolo 26 del regolamento n. 702/2014.

62.      Con misure di organizzazione del procedimento, la Corte ha chiesto agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia se il regolamento n. 702/2014 sia applicabile ratione temporis al caso di specie e se l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 26 di tale regolamento.

63.      In risposta a tali quesiti, l’ASPC ha sostenuto che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 702/2014, come definito all’articolo 1 di quest’ultimo. In ogni caso, tale normativa regionale non soddisferebbe le condizioni previste dall’articolo 26 del regolamento n. 702/2014.

64.      Il governo italiano ha ribadito la sua posizione come sintetizzata al precedente paragrafo 61.

65.      La Commissione ha sostenuto che il regolamento n. 702/2014 sarebbe applicabile ratione temporis, ma che sarebbe poco probabile che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 26 di tale regolamento.

66.      Tenuto conto delle informazioni limitate contenute nel fascicolo, non sono in grado di stabilire se le condizioni di cui al regolamento n. 702/2014 siano soddisfatte nel caso di specie. Tuttavia, tenterò di fornire alcune indicazioni al giudice del rinvio.

67.      In primo luogo, come sostenuto dal governo italiano e dalla Commissione, il regolamento n. 702/2014 sembra trovare applicazione, ratione temporis, nel caso di specie.

68.      Il regolamento n. 702/2014 è entrato in vigore il 1° luglio 2014 (47), ossia, molto probabilmente (48), dopo la corresponsione dell’indennità ad AU (49).

69.      Tuttavia, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014 dichiara che esso si applica «agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore», purché detti aiuti soddisfino le condizioni di cui a tale regolamento.

70.      Pertanto, fatto salvo il rispetto di tali condizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale regolamento è applicabile alla presente causa (50).

71.      In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 702/2014, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III di tale regolamento.

72.      Per quanto riguarda le condizioni previste al capo I del regolamento n. 702/2014, rilevo, in particolare, quanto segue: nessuna delle soglie di notifica elencate all’articolo 4 di tale regolamento sembra trovare applicazione; l’indennità in questione soddisfa il requisito di trasparenza, poiché consiste in una sovvenzione [v. articolo 5, paragrafo 2, lettera a)]; e, nella misura in cui essa mira a indennizzare il danno subito dai proprietari di animali abbattuti, non è richiesta la prova di un effetto d’incentivazione [v. articolo 6, paragrafo 5, lettera d)].

73.      Per quanto riguarda le condizioni previste dal capo III del regolamento n. 702/2014, la pertinente categoria di aiuti è definita all’articolo 26, il quale concerne, inter alia, gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e destinati a ovviare ai danni da esse causati.

74.      In primo luogo, il governo italiano sostiene, a tale riguardo, che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 si inserisce nell’ambito di un programma nazionale di prevenzione, controllo o eradicazione delle malattie in questione, come richiesto dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014. Osservo che l’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, la decisione del 2002 e la risposta dell’ASPC ai quesiti scritti della Corte fanno riferimento a un’altra indennità, prevista da una normativa nazionale, e non regionale, complementare rispetto all’indennità in questione (51).

75.      In secondo luogo, le malattie per le quali è prevista un’indennità in forza dell’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005, vale a dire la tubercolosi e la leucosi (per quanto riguarda i bovini) e la brucellosi (per quanto riguarda i bovini, gli ovini e i caprini) sono menzionate nell’elenco delle epizoozie compilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (52), come richiesto dall’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento n. 702/2014.

76.      In terzo luogo, la Commissione sostiene che la condizione prevista all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014, secondo cui l’aiuto deve essere erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall’epizoozia, non è soddisfatta nel caso di specie. A tale riguardo, osservo che, probabilmente, l’indennità in questione non è stata corrisposta ad AU prima del 2008 (53) e che, secondo le osservazioni scritte dell’ASPC, essa riguardava animali abbattuti a partire dal 2003. Se ciò fosse corretto, almeno una parte dell’indennità in questione potrebbe essere stata corrisposta ad AU in violazione dell’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014. Anche tale verifica spetta al giudice del rinvio.

77.      In quarto luogo, l’ASPC sostiene che l’indennità in questione non è conforme all’articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento n. 702/2014, poiché, anziché finanziare i costi ammissibili come elencati in tali disposizioni, essa mirerebbe unicamente a indennizzare gli allevatori dei danni subiti. Inoltre, secondo l’ASPC, il calcolo dell’indennità in questione in funzione della specie, del sesso e dell’età degli animali non soddisferebbe le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 9, del medesimo regolamento, il quale impone che il calcolo sia basato sul valore di mercato degli animali abbattuti.

78.      A mio avviso, l’argomentazione dell’ASPC non è persuasiva. Indipendentemente dall’affermazione del governo italiano secondo cui l’indennità di cui trattasi potrebbe avere natura sia preventiva, sia compensativa, osservo che un aiuto ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 702/2014 può avere quale unico oggetto l’indennizzo degli allevatori per l’abbattimento di animali. Infatti, tale disposizione, ai sensi del suo paragrafo 1, concerne non soltanto gli aiuti destinati a indennizzare le piccole e medie imprese «dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione» di epizoozie, ma anche gli aiuti «destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie» (54). Inoltre, mi sembra che i paragrafi 7, 8 e 9, dell’articolo 26 del regolamento n. 702/2014 si applichino a misure diverse. Mentre l’articolo 26, paragrafo 7, riguarda «misure di prevenzione», l’articolo 26, paragrafo 8 concerne «misure di controllo ed eradicazione», mentre l’articolo 26, paragrafo 9, si applica ad «aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie». Pertanto, se, come sostenuto dall’ASPC, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 mirasse unicamente a indennizzare gli allevatori per l’abbattimento di animali, l’indennizzo concesso sulla base di detta norma dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, vale a dire in relazione al «valore di mercato degli animali abbattuti» e alle conseguenti «perdite di reddito». In tal caso i costi ammissibili elencati all’articolo 26, paragrafi 7 e 8 non possono essere presi in considerazione, poiché tali paragrafi si applicano a tipi diversi di misure di aiuto. Infine, non vedo il motivo per cui, come sostenuto dall’ASPC, la specie, il sesso e l’età degli animali abbattuti non dovrebbero essere considerati fattori pertinenti al fine di determinare il loro valore di mercato.

79.      In quinto luogo, il giudice del rinvio dovrà verificare se, come sostiene l’ASPC, non vi sia stato un riconoscimento formale di un focolaio, come richiesto dall’articolo 26, paragrafo 10, del regolamento n. 702/2014.

80.      In sesto luogo, rilevo che, nella decisione del 2002, la Commissione si è mostrata indulgente per quanto riguarda il requisito, previsto all’articolo 26, paragrafo 13, del regolamento n. 702/2014 (55), secondo il quale gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 26 «e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario» sono limitati al 100% dei costi ammissibili (nel caso di specie, il 100% del valore di mercato e delle conseguenti perdite di reddito). Come menzionato supra, al paragrafo 46, in tale decisione la Commissione ha accettato, per ragioni di semplificazione del procedimento amministrativo, la possibilità di un certo grado di sovracompensazione in casi singoli.

81.      Pertanto, qualora il giudice del rinvio ritenga che, nel caso di specie, le condizioni elencate al capo I e all’articolo 26 del regolamento n. 702/2014 siano soddisfatte, ne conseguirebbe che le autorità italiane non hanno violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE omettendo di notificare l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 prima di darvi esecuzione.

82.      Di converso, qualora il giudice del rinvio ritenga, in particolare alla luce del precedente paragrafo 76, che tali condizioni non siano soddisfatte, tale normativa sarebbe stata attuata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, come indicato supra, al paragrafo 60, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 sarebbe comunque stato attuato nel rispetto di tale disposizione se, come suggerito dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti della Corte, esso costituisse un aiuto de minimis ai sensi del regolamento n. 1408/2013.

83.      A tale riguardo, rilevo che, sebbene tale regolamento sia entrato in vigore il 1º gennaio 2014 (56), esso risulta applicabile ratione temporis in forza del suo articolo 7, paragrafo 1. Tale disposizione, al pari dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, precisa che il regolamento n. 1408/2013 «si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui [a tale] regolamento». A tale riguardo, il ragionamento seguito per quanto concerne il regolamento n. 702/2014 può applicarsi anche al regolamento n. 1408/2013 (57).

84.      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/2013, le misure di aiuto «che soddisfano le condizioni di cui [a tale] regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE]».

85.      L’indennità corrisposta ad AU, che ammonta a EUR 11 930,08, non supera la soglia de minimis prevista all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 (supponendo che, nell’arco di tre esercizi fiscali, AU non abbia beneficiato di aiuti supplementari che, unitamente a quello summenzionato, superino la soglia de minimis). Spetta al giudice del rinvio verificare che l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore agricolo in Italia non superi il limite massimo nazionale fissato all’articolo 3, paragrafo 3, e all’allegato di tale regolamento.

86.      Concludo che una misura nazionale come l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 può essere esentata dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, purché soddisfi le condizioni di cui al capo I e all’articolo 26 del regolamento n. 702/2014, in particolare la condizione, prevista all’articolo 26, paragrafo 6, di tale regolamento, che l’aiuto sia erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall’epizoozia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Siffatta misura può altresì essere esentata dall’obbligo di notifica qualora soddisfi le condizioni previste dal regolamento n. 1408/2013, circostanza che, parimenti, spetta al giudice del rinvio verificare.

IV.    Conclusione

87.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) nel modo seguente:

1)      Una misura nazionale come quella di cui al procedimento principale, che ha l’unico scopo di aumentare la dotazione assegnata a un regime di aiuti autorizzato e di prevedere una proroga di sei anni di tale regime, costituisce una modifica di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], salvo che tale aumento sia inferiore alla soglia del 20% prevista all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)      Siffatta misura può essere esentata dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, purché soddisfi le condizioni di cui al capo I e all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, in particolare la condizione, prevista all’articolo 26, paragrafo 6, di tale regolamento, che l’aiuto sia erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall’epizoozia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Siffatta misura può altresì essere esentata dall’obbligo di notifica qualora soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, circostanza che, parimenti, spetta al giudice del rinvio verificare.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 1999, L 83, pag. 1.


3      Legge Regione Sicilia 5 giugno 1989, n. 12, Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 12/1989»).


4      Legge Regione Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 19/2005»).


5      Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 sugli aiuti di Stato NN 37/98 (ex N 808/97) e NN 138/02 – Italia (Sicilia) – Aiuti a seguito di epizoozie: articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 «Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali per l’anno finanziario 1997 – Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30» (aiuto NN 37/98) ed articolo 7 della legge regionale n. 22/1999 «Interventi urgenti per il settore agricolo» (aiuto NN 138/02) [C(2002) 4786)] (in prosieguo: «la decisione del 2002»).


6      Legge Regione Sicilia 7 novembre 1997, n. 40, Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana per l’anno finanziario 1997 – Assestamento. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 40/1997»).


7      Legge Regione Sicilia 28 settembre 1999, n. 22, Interventi urgenti per il settore agricolo (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 22/1999»).


8      GU 2000, C 232, pag. 17.


9      Osservo che l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005, la cui compatibilità con gli articoli 107 e 108 TFUE costituisce l’oggetto della prima e della seconda questione, non finanzia soltanto l’indennità in questione, ma anche il compenso corrisposto ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento, previsto dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989. Tuttavia, la controversia di cui al procedimento principale verte unicamente sull’indennità in questione, che AU ritiene gli sia dovuta. Essa non concerne il pagamento del compenso ai veterinari. Pertanto, esaminerò la compatibilità dell’articolo 25 comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 con gli articoli 107 e 108 TFUE soltanto nella misura in cui concerne il pagamento ad AU dell’indennità in questione.


10      Sentenze del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 22); del 16 luglio 2015, BVVG (C‑39/14, EU:C:2015:470, punto 19); e del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 83).


11      Sentenze del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 36); del 19 marzo 2015, OTP Bank (C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 35); del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punto 45); del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 86); e del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, punto 25). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa P (C‑6/12, EU:C:2013:69, paragrafi da 22 a 26 e 35), e dell’avvocato generale Wahl nella causa Fallimento Traghetti del Mediterraneo (C‑387/17, EU:C:2018:712, paragrafi da 37 a 41).


12      Sentenza del 13 dicembre 2018, Rittinger e a. (C‑492/17, EU:C:2018:1019, punto 43).


13      Regolamento del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU 2014, L 193, pag. 1).


14      Regolamento del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9).


15      V. articolo 1, lettera f), e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.


16      Sentenze dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742, punti 24, 26 e 46); del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 89, 92 e 95); e del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, punti 84, 87 e 88).


17      V. articoli da 17 a 19 del regolamento n. 659/1999.


18      V. la giurisprudenza citata supra, alla nota 11.


19      Alla luce dell’importanza attribuita dal giudice del rinvio alla decisione del 2002, mi limiterò a esaminare se l’articolo 25, comma 16 della legge regionale siciliana n. 19/2005 costituisca un aiuto esistente ai sensi del punto ii) dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999. Di conseguenza, non mi occuperò della questione se tale normativa rientri nel punto iv) di tale disposizione, ai sensi del quale gli aiuti sono «considerati aiuti esistenti» alla scadenza del periodo limite di 10 anni per il loro recupero da parte della Commissione, come previsto dall’articolo 15 del medesimo regolamento. Infatti, la questione se l’indennità corrisposta ad AU rientri negli aiuti «considerati aiuti esistenti» non è stata menzionata fra i motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale, né nelle osservazioni scritte delle parti. Inoltre, e indipendentemente dalla portata da attribuire all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 quando invocato dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2018, ANGED, C‑233/16, EU:C:2018:280, punto 80; del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 62; e del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111, punto 130), le informazioni contenute nel fascicolo di causa non sono sufficienti per stabilire se, nel caso di specie, tale periodo sia trascorso o meno (v., infra, nota 49).


20      Regolamento del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).


21      V. anche, per quanto concerne la violazione della condizione prevista nella dichiarazione di compatibilità della Commissione (ossia il requisito che la domanda di aiuto per un progetto di investimento fosse presentata prima dell’inizio dei lavori), sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punti da 93 a 95).


22      Sentenza del 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel (C‑585/17, EU:C:2019:969, punti 51 e 61). V. anche sentenza del 18 luglio 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525, punto 47).


23      Sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537, punti 361 e 362), confermata in sede di impugnazione dalla sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368).


24      Sentenza del 26 febbraio 2019, Athletic Club/Commissione (T‑679/16, non pubblicata, EU:T:2019:112, punti da 98 a 102). Il motivo per cui la limitazione dell’ambito di applicazione ratione personae del regime di aiuti esistente non è stata considerata una modifica di carattere puramente formale o amministrativo è dovuto al fatto che essa ha introdotto una differenziazione fiscale nel settore dello sport professionistico. Tale differenziazione poteva incidere sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, poiché impediva al governo di invocare efficacemente l’obiettivo della promozione dello sport.


25      Con la sentenza del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione (da C‑471/09 P a C‑473/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:521).


26      Sentenza del 26 ottobre 2016, DEI/Commissione (C‑590/14 P, EU:C:2016:797, punti 58 e 59). V. anche sentenza del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑111/10, EU:C:2013:785, punto 58), e del 20 marzo 2014, Rousse Industry/Commissione (C‑271/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:175, punti da 30 a 39).


27      Sentenza del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, punto 34).


28      Sentenza del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291, punto 47).


29      Sentenza del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione (T‑584/08, EU:T:2011:26, punto 65), confermata in sede di impugnazione dall’ordinanza del 22 marzo 2012, Cantiere navale De Poli/Commissione (C‑167/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:164).


30      Sentenza del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, punti da 39 a 41, 50 e 53).


31      Sentenza del 13 dicembre 2018, Rittinger e a. (C‑492/17, EU:C:2018:1019, punti da 63 a 67). Per quanto concerne misure che non sono state considerate aiuti esistenti, occorre richiamare anche le sentenze del 9 agosto 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, EU:C:1994:311, punti 28, 29 e 35), che riguardava l’ampliamento del campo di attività di un ente pubblico beneficiario di aiuti; e del 17 giugno 1999, Piaggio (C‑295/97, EU:C:1999:313, punti da 45 a 47), in cui la Corte ha stabilito che il semplice fatto che la Commissione, per un lungo periodo di tempo, non avesse avviato un’indagine su una misura statale, non poteva di per sé conferire a tale misura la natura oggettiva di aiuto esistente.


32      L’articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 prevede che «[p]er il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 16 000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle aziende unità sanitarie locali della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti, in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi, leucosi e altre malattie infettive e diffusive, negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 nonché per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell’attività di risanamento».


33      L’articolo 7 della legge regionale siciliana n. 22/1999 autorizzava, «[p]er le finalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, (…) la spesa di lire 20 000 milioni per l’esercizio finanziario 1999».


34      V., supra, nota 8.


35      L’articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 è stato notificato alla Commissione prima della sua adozione, ma è entrato in vigore prima dell’adozione della decisione del 2002.


36      Sentenza del 20 settembre 2018, Carrefour Hypermarchés e a. (C‑510/16, EU:C:2018:751, punto 37).


37      V., supra, paragrafo 45.


38      La conversione in euro corrisponde a quella calcolata dalla Commissione nella decisione del 2002 (v. punto 4 della decisione).


39      Ciò è vero anche se si considera la possibilità, menzionata nella decisione del 2002 (v. pag. 4 della stessa), di concedere ulteriori aiuti pari a ITL 17 637 516 000 per il 1996 (circa EUR 9 109 017) e a ITL 19 898 146 000 (circa EUR 10 276 535) per il 1997.


40      V. punto 3 e nota 2 della decisione del 2002.


41      Legge Regione Sicilia 5 gennaio 1993, n. 5 – Rifinanziamento dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 relativa a «Interventi per favorire il risanamento ed il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori» (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 5/1993»). L’articolo 1, primo comma, della legge regionale siciliana n. 5/1993 stabilisce che «[p]er il raggiungimento delle finalità dell’articolo 1 della [legge regionale siciliana n. 12/1989], è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 9 000 milioni per l’anno finanziario 1992 e di lire 1 000 milioni per l’anno finanziario 1993 per la concessione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti negli anni 1990, 1991 e 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive nonché per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell’azione di risanamento».


42      Decisione della Commissione del 2 aprile 1993 sugli aiuti di Stato n. 125/93 – Italia (Sicilia) – Modifica di un aiuto esistente (n. 149/89) tramite una misura di rifinanziamento. Risanamento dei bovini e degli ovini colpiti da malattia (GU 1993, C 183, pag. 7). La conversione in euro è tratta da tale decisione.


43      Legge Regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 28 – Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell’anagrafe zootecnica. Norme per l’Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 (in prosieguo: la «legge regionale siciliana n. 28/1995»). L’articolo 1, primo comma della legge regionale siciliana n. 28/1995 prevede che «[p]er le finalità di cui all’articolo 1 della [legge regionale siciliana n. 12/1989] è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 16 000 milioni per la concessione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti o da abbattere negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive, e per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell’azione di risanamento».


44      Decisione della Commissione del 15 settembre 1995 sugli aiuti di Stato N 485/A/95 – Italia (Sicilia) – Articoli 1, 2 e 8 della legge regionale n. 28/95 (GU 1997, C 216, pag. 26). La conversione in euro è tratta da tale decisione.


45      Come ricordato supra, ai paragrafi 45 e 53, l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005 e l’articolo 11 della legge regionale siciliana n. 40/1997 rinviano espressamente all’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989, ma non modificano il diritto all’indennità né alcuna delle sue caratteristiche (come previste dall’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989).


46      Decisione della Commissione del 14 luglio 1989 sull’aiuto di Stato N 149/89 – Italia (Sicilia) – Interventi per il risanamento delle greggi colpite da tubercolosi e brucellosi (v. Commissione, Diciannovesima relazione sulla politica di concorrenza, pubblicata nel 1990, pag. 316).


47      V. articolo 52 del regolamento n. 702/2014.


48      Dal fascicolo di causa non risulta quando l’indennità in questione sia stata corrisposta ad AU e, come osservato dalla Commissione, non è chiaro neppure se essa sia stata corrisposta. Tuttavia, a fini argomentativi, presumerò che l’indennità sia stata corrisposta ad AU poiché, in assenza di siffatto pagamento, non sarebbe stato concesso ad AU alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò a motivo del fatto che, conformemente alla giurisprudenza, nell’ipotesi di un regime pluriennale quale l’articolo 25, comma 16, della legge regionale siciliana n. 19/2005, l’aiuto deve considerarsi concesso al beneficiario solamente alla data in cui esso è stato effettivamente erogato a quest’ultimo, e non alla data di adozione del regime pluriennale di aiuti (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 82; ordinanza del 5 ottobre 2016, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione, C‑426/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:757, punti 29 e 30; sentenze del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 34, e del 29 novembre 2018, ARFEA/Commissione, T‑720/16, non pubblicata, EU:T:2018:853, punti da 171 a 187).


49      L’indennità in questione potrebbe essere stata corrisposta ad AU non prima del 2008, dato che, nel 2008, il Giudice unico del Tribunale di Catania ha accolto la domanda di AU diretta alla condanna dell’ASPC al pagamento dell’indennità in questione (v., supra, paragrafo 8).


50      V., per analogia, sentenza del 14 novembre 2019, Dilly’s Wellnesshotel (C‑585/17, EU:C:2019:969, punti 76 e 77). Tale sentenza riguardava l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1), il quale, al pari dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, stabilisce che «[i]l presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento (…)».


51      In particolare, l’articolo 1 della legge regionale siciliana n. 12/1989 rinvia alla legge 9 giugno 1964, n. 615, Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, alla quale rinvia anche l’ASPC.


52      Tale elenco è disponibile sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della sanità animale.


53      V. supra, nota 49.


54      Il corsivo è mio.


55      O meglio, per quanto riguarda il requisito analogo sancito al punto 11.4.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (v., supra, nota 34), poiché il regolamento n. 702/2014 non era ancora stato adottato al momento dell’adozione della decisione del 2002.


56      V. articolo 8 del regolamento n 1408/2013.


57      V., supra, paragrafi da 67 a 69.