Language of document : ECLI:EU:T:2004:192

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione Ampliata)
28 giugno 2004 (1)

«Liquidazione delle spese – Onorari di solicitor e di barrister – Onorari di economisti – Spese IVA»

Nel procedimento T-342/99 DEP,

rappresentata dal sig. M. Nicholson, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese che la Commissione deve rimborsare alla Airtours plc a seguito della sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, causa T-342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II-2585),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione Ampliata),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi e dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1
Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1999, la Airtours plc (oggi denominata My Travel Group plc) ha proposto al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 22 settembre 1999 che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso IV/M.1524 – Airtours/First Choice; in prosieguo: la «Decisione»), pubblicata con il numero 2000/276/CE (GU 2000, L 93, pag. 1).

2
Con sentenza 6 giugno 2002, causa T‑342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II‑2585; in prosieguo: la «sentenza Airtours»), il Tribunale ha annullato la Decisione e ha condannato la Commissione alle spese.

3
Con lettera 10 settembre 2002 la ricorrente ha chiesto alla Commissione il rimborso della somma di lire sterline (GBP) 1 464 441,55 a titolo di onorari versati ai propri consulenti e spese diverse dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla quale va ad aggiungersi l’importo di GBP 253 543,47 a titolo di IVA, per un importo complessivo di GBP 1 717 985,02.

4
Con lettera 14 ottobre 2002 la Commissione ha respinto tale domanda per il motivo che essa non era giustificata e ha fatto una controproposta per le spese esposte dalla Airtours che ammontava a GBP 130 000.

5
Con lettera 30 gennaio 2003 la ricorrente ha esposto alla Commissione le ragioni per le quali gli importi richiesti le parevano giustificati e respingeva la proposta di pagamento di una somma di GBP 130 000.

6
Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2003 la ricorrente ha presentato una domanda di liquidazione delle spese, nella quale ha invitato il Tribunale a fissare, in applicazione dell’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale, l’importo complessivo delle spese recuperabili in GBP 1 464 441,55 a titolo di onorari e spese diverse dall’IVA più GBP 253 543,47 a titolo di IVA, per un importo complessivo di GBP 1 717 985,02.

7
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2003, la Commissione ha depositato le sue osservazioni e ha invitato il Tribunale a fissare le spese complessive recuperabili, comprese quelle relative al presente procedimento, in GBP 170 000.


In diritto

8
La ricorrente deduce, in sostanza, due serie di argomenti a sostegno della sua domanda di liquidazione delle spese. In primo luogo sostiene che, per analogia con il diritto processuale inglese, ha diritto a una fissazione generosa delle spese nella presente causa. In secondo luogo, sostiene che l’importo richiesto risponde ai criteri posti dalla giurisprudenza in materia di spese ripetibili e copre spese che dovevano necessariamente essere affrontate nella presente causa.

A – Sul diritto a una fissazione generosa delle spese

Argomenti delle parti

9
La ricorrente afferma di aver diritto a una fissazione generosa delle proprie spese. Ritiene che la stima dell’importo delle spese ripetibili debba tener conto della gravità delle censure del Tribunale avverso la Decisione (sentenza Airtours, punto 294). Sottolinea altresì che la valutazione di tale importo deve tener conto della necessità di avere un controllo giurisdizionale efficace, in particolare nell’ambito del controllo delle concentrazioni, e cita a questo proposito il comunicato stampa della Commissione emesso a seguito della pronuncia della sentenza Airtours, numerosi articoli di stampa, nonché la relazione pubblicata dal Comitato sull’Unione europea della Camera dei Lords britannica in data 23 luglio 2002.

10
La ricorrente sostiene che, per analogia con il diritto processuale inglese, ha diritto di essere rimborsata su base indennitaria. Tutte le spese provocate dal ricorso dovrebbero esserle rimborsate, a meno che non siano di un importo irragionevole o siano state affrontate senza ragionevole motivo. Infatti, se così non fosse, ciò contribuirebbe a dissuadere l’interessato dal proporre un ricorso o lo indurrebbe a non affrontare troppe spese, con la conseguenza che il Tribunale non potrebbe avere a disposizione tutti gli elementi di fatto, economici e giuridici che gli consentano di esercitare il suo sindacato in maniera soddisfacente.

11
La Commissione rileva che la giurisprudenza non prevede la possibilità di una maggiorazione delle spese a titolo di sanzione della parte soccombente.

Giudizio del Tribunale

12
Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura:

«Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

13
Secondo l’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione consegue che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle esposte ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 28, e 6 marzo 2003, cause riunite T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, Racc. pag. II‑685, punto 33).

14
In applicazione di tali principi, l’importo delle spese ripetibili non può eccedere l’importo delle spese indispensabili che sono state esposte dal ricorrente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. La ricorrente non può pertanto avvalersi del contenuto della sentenza Airtours, delle prese di posizione della Commissione o della Camera dei Lords britannica a seguito di tale sentenza o, più generalmente, della necessità di avere un controllo giurisdizionale efficace per ottenere più di quanto le spetti ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

15
Inoltre, si deve rilevare che le norme applicabili alla fissazione dell’importo delle spese ripetibili sono definite nel regolamento di procedura e non possono essere dedotte, per analogia, dal diritto processuale inglese invocato dalla ricorrente.

16
Pertanto, l’importo delle spese ripetibili nella presente fattispecie dev’essere valutato a norma dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

B – Sulla valutazione dell’importo delle spese ripetibili

17
Secondo costante giurisprudenza, il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑1547, punto 27, e 10 gennaio 2002, causa T‑80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II‑1, punto 26).

18
È del pari giurisprudenza costante che, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, Leeuwarder Papierwarenfabriek/ Commissione, Racc. pag. 3727, punto 3; e ordinanza Starway/Consiglio, cit., punto 27).

1. Sull’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario nonché le difficoltà della causa

Argomenti delle parti

19
La ricorrente sostiene che l’oggetto e la natura della controversia sollevavano, nella specie, questioni economiche e giuridiche nuove e complesse, come sta a dimostrare la lunghezza della Decisione, del ricorso e della sentenza. Sottolinea altresì che la sentenza Airtours ha profondamente influenzato la materia del controllo delle concentrazioni, sia dal punto di vista della definizione della nozione di posizione dominante collettiva, sia dal punto di vista dell’efficacia del controllo giurisdizionale, come risulta da numerosi articoli di stampa e di dottrina che hanno fatto seguito a tale sentenza. In particolare, la ricorrente fa osservare che il Tribunale non si è limitato a riprendere meccanicamente il testo definito nella sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/Commissione (Racc. pag. II‑753), ma ha approfittato degli elementi della presente fattispecie per sviluppare e precisare il testo applicabile a situazioni di posizione dominante collettiva, trattandosi, tra l’altro, della questione se la Commissione possa vietare un’operazione di concentrazione quando il mercato di cui trattasi è oligopolistico e non collusivo.

20
La Commissione riconosce che la controversia sollevava numerose questioni di fatto e di diritto. Ciò nondimeno, non considera che la causa abbia avuto un’influenza determinante sull’evoluzione del diritto comunitario. Per quanto riguarda la definizione di posizione dominante collettiva, la Commissione sostiene che i principali elementi di tale nozione erano già stati esaminati nella citata sentenza Gencor/Commissione, e che sono stati ampiamente esplicitati nei lavori giuridici di base. La ricorrente non potrebbe pertanto assumere di aver rimesso la Commissione «sulla giusta strada» di tale giurisprudenza dopo che questa ha tentato di applicare nuovi criteri nella Decisione, poiché tale affermazione riposa su un’interpretazione erronea e tendenziosa della Decisione. La Commissione riconosce tuttavia che vi è stato un disaccordo circa la natura del meccanismo di ritorsione, questione relativamente minore. Per quanto riguarda l’efficacia del controllo giurisdizionale, la Commissione non comprende in quale misura la presente causa rivesta una particolare importanza, dal momento che l’esame particolareggiato cui il Tribunale ha proceduto corrisponde a quello cui esso procede nell’ambito di qualsiasi ricorso. Inoltre, la Commissione sostiene che, anche se l’esame di una siffatta causa richiede un lavoro considerevole, l’importo delle spese richiesto dalla ricorrente si rivela comunque particolarmente eccessivo.

Giudizio del Tribunale

21
Si deve anzitutto rilevare che il ricorso riguardava l’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, come modificato, GU 1990, L 257, pag. 13), e, più precisamente, una decisione della Commissione adottata in seguito a un procedimento di esame approfondito, che dichiara il progetto di acquisizione notificato dalla ricorrente incompatibile con il mercato comune. Inoltre, al di là delle difficoltà inerenti alla materia del controllo delle concentrazioni, che richiede un’analisi in prospettiva del mercato di riferimento, la Decisione presentava la particolarità di vietare la realizzazione dell’operazione prevista in quanto veniva a costituire una posizione dominante collettiva, il che suppone un esame approfondito degli effetti di tale operazione sulla concorrenza.

22
Si deve inoltre sottolineare che, anche se la nozione di posizione dominante collettiva nell’ambito del regolamento n. 4064/89 aveva già costituito l’oggetto di due sentenze della Corte e del Tribunale (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione, detta «Kali & Salz», Racc. pag. I‑1375, e sentenza Gencor/Commissione, cit.), essa resta ciò nondimeno delicata da definire e da mettere in atto.

23
Pertanto, la presente causa ha sollevato punti nuovi relativamente alla definizione e alla caratterizzazione di una posizione dominante collettiva, non definita nella normativa vigente, all’esistenza di un tacito coordinamento tra i membri di un oligopolio dominante, alla necessità di identificare fattori di dissuasione per assicurare la coesione interna di un siffatto oligopolio e, più generalmente, al grado di prova richiesto da parte della Commissione allorché vuole vietare la realizzazione di un’operazione di concentrazione in quanto sfocerebbe nella creazione di una posizione dominante collettiva che avrebbe la conseguenza di ostacolare la concorrenza in maniera significativa nel mercato comune. Si deve a questo proposito rilevare che, a differenza della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Gencor, che aveva ad oggetto la creazione di un duopolio del platino, una materia prima commerciabile nel mondo intero, la presente causa riguardava la creazione di un oligopolio, concretizzato dalla scomparsa di una delle quattro grandi imprese di viaggi britanniche, su un mercato di servizi stagionali. La nozione di posizione dominante collettiva era pertanto più delicata da mettere in atto nell’ambito della presente causa.

24
Di conseguenza, la presente causa era importante per quanto riguarda il diritto comunitario della concorrenza e sollevava numerose e complesse questioni economiche e giuridiche, le quali hanno dovuto essere esaminate dai consulenti della ricorrente nell’ambito del ricorso di annullamento.

2. Sugli interessi economici che la controversia ha costituito per le parti

Argomenti delle parti

25
La ricorrente sottolinea che l’acquisizione della First Choice da parte dell’Airtours è stata valutata in GBP 850 milioni circa, il che rappresenta un interesse economico considerevole, e che una siffatta operazione non ha potuto essere realizzata in conseguenza della Decisione. La ricorrente rileva altresì che è stata privata di un’opportunità di crescere e di realizzare economie e sinergie per effetto della progettata fusione. Non ha potuto inoltre partecipare alla consolidazione dell’industria del turismo che sarebbe successivamente intervenuta.

26
La Commissione riconosce che la ricorrente ha sofferto la perdita di un’opportunità. Rileva tuttavia che il suo interesse finanziario è difficile da valutare in ragione del fatto che era poco probabile che la Airtours fosse stata in grado di acquisire la First Choice a seguito della sentenza del Tribunale. L’interesse finanziario della ricorrente risiederebbe soprattutto nella definizione della sua posizione in vista di future operazioni. Orbene, su questo punto la Decisione non avrebbe avuto l’effetto di escludere l’Airtours dall’ulteriore consolidazione del mercato, dal momento che tale consolidazione (casi COMP/M.2002 – Preussag/Thompson e COMP/M.2228 – C&N/Thomas Cook) ha assunto la forma di fusioni transfrontaliere e che nulla impedirebbe alla ricorrente di effettuare siffatte operazioni.

Giudizio del Tribunale

27
Si deve constatare che la Decisione ha impedito l’acquisizione di un’impresa valutata in circa GBP 850 milioni. Di conseguenza, senza che si renda necessario valutare l’evoluzione del mercato di cui trattasi a seguito della Decisione, si deve considerare che la presente causa rappresentava un interesse economico importante per la ricorrente.

3. Sulla portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto provocare ai consulenti della ricorrente

a)     Considerazioni generali

28
In limine, il Tribunale rileva che dalle considerazioni che precedono consegue che la controversia ha effettivamente potuto richiedere ai consulenti della ricorrente un lavoro considerevole.

29
Tuttavia, si deve constatare che i consulenti della ricorrente disponevano già di un’ampia conoscenza della causa per aver rappresentato l’Airtours nel corso della fase amministrativa di inchiesta approfondita del procedimento. La ricorrente aveva così già avanzato, nel corso di tale fase amministrativa, taluni degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, tra l’altro per quanto concerne la definizione del mercato e il coordinamento tacito tra i membri dell’oligopolio dominante. Questa considerazione è tale da avere in parte agevolato il lavoro e ridotto il tempo dedicato alla preparazione del ricorso (ordinanze del Tribunale 8 novembre 2001, causa T‑65/96 DEP, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II‑3261, punto 25, e Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, cit., punto 43).

30
Occorre inoltre ricordare che spetta al giudice tenere principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanze del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II‑4105, punto 20; 15 marzo 2000, causa T‑337/94 DEP, Enso-Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II‑479, punto 20, e Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, cit., punto 44). A questo proposito, la possibilità per il giudice comunitario di valutare il valore del lavoro effettuato dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C‑89/85 DEP, Ahlström e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 20, e ordinanza Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, cit., punto 31).

31
Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre valutare l’ammontare delle varie categorie di spese di cui viene chiesto il rimborso alla Commissione.

32
La ricorrente precisa, su questo punto, che l’importo totale di GBP 1 464 441,55 al netto d’imposta (GBP 1 717 985,02 con l’IVA), di cui chiede il rimborso, è così composto:

    GBP

Consulenze giuridiche specializzate

(sigg. J. Swift, QC, e R. Anderson, barrister)

Onorari

IVA

279 375,00

48 890,62

Consulenza giuridica (solicitors)

Onorari

Spese al netto di IVA

IVA

850 000,00

19 509,68

152 163,33

Consulenza economica (Lexecon)

Onorari

IVA

281 051,52

49 184,02

Esperti economici (K. Binmore e D. Neven)

Onorari

IVA

33 885,35

3 305,50

Spese legali per notifica in Lussemburgo

Onorari e spese

620,00

Totale

1 464 441,55 (al netto di IVA)

1 717 985,02 (con IVA)

b)     Consulenza giuridica (barristers e solicitors)

Argomenti delle parti

33
A titolo di spese ripetibili riguardanti le spese di consulenza giuridica, la ricorrente chiede innanzi tutto il rimborso di GBP 279 375 a titolo di onorari fatturati da due barristers specializzati in diritto della concorrenza (ovvero GBP 150 500 per il sig. J. Swift, QC, e GBP 128 875 per il sig. R. Anderson), che sono intervenuti nel corso di tutto il procedimento dinanzi al Tribunale. Su questo punto sottolinea che, come avviene dinanzi ai giudici inglesi, il ricorso ai servizi di due barristers per completare il lavoro dei solicitors è giustificato dall’importanza e dalla complessità della causa.

34
La ricorrente chiede altresì il rimborso di GBP 850 000 a titolo di onorari fatturati dallo studio di solicitors Slaughter & May. Rileva a questo titolo che l’équipe incaricata del procedimento era composta da un solicitor associato (che avrebbe lavorato 413 ore e 45 minuti), assistito per tutta la durata del procedimento da un solicitor senior (che avrebbe lavorato 315 ore e 25 minuti) e da un altro solicitor (307 ore erano state fornite all’inizio del procedimento da un primo solicitor, il quale è stato sostituito da un altro solicitor che avrebbe lavorato 204 ore e 45 minuti alla fine al procedimento). Questa équipe avrebbe altresì fatto intervenire diversi praticanti nelle varie fasi del procedimento. Così, due praticanti avrebbero lavorato 115 ore e, rispettivamente, 100 ore e 15 minuti nella fase del ricorso e un altro praticante avrebbe lavorato 193 ore e 20 minuti nella fase della replica, e tredici praticanti sarebbero intervenuti per periodi tra 15 minuti e 35 ore (per un totale di 110 ore e 30 minuti), il che si spiegherebbe con il fatto che essi cambiavano luogo di servizio ogni tre mesi e che il procedimento giudiziario è durato pressoché tre anni. La ricorrente sostiene altresì che lo studio di solicitors ha dedicato 1 760 ore alla causa e che il nucleo dell’équipe responsabile del fascicolo è rimasta al livello minimo che consentisse di assicurare il servizio dovuto al cliente.

35
La ricorrente precisa che delle 1 760 ore di lavoro fatturate dalle 19 persone dello studio di solicitors che si sono succedute dalla preparazione del ricorso a partire dalla fine del mese di settembre 1999 fino all’udienza dell’11 ottobre 2001, circa 500 ore sono state dedicate alla preparazione dell’analisi della Decisione e alla preparazione del ricorso (da ottobre a dicembre 1999), circa 500 ore all’analisi della difesa e alla preparazione della replica (da marzo ad aprile 2000), alcune ore sono state dedicate all’analisi della replica (giugno 2000), circa 100 ore alla preparazione delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento (da luglio ad agosto 2001) e circa 500 ore alla lettura della relazione d’udienza e alla preparazione dell’udienza, alla quale hanno assistito cinque persone al fine di rappresentare la Airtours (da settembre a ottobre 2001).

36
La Commissione contesta sia il numero di avvocati (barristers e solicitors) implicati, sia l’importo degli onorari e il numero di ore di lavoro fatturate.

37
Per quanto riguarda il numero degli avvocati, ritiene che possano ritenersi ripetibili soltanto gli onorari di due avvocati o al massimo tre. La Commissione sottolinea pertanto che l’impiego di 19 persone da parte della Slaughter & May è conseguenza di uno sperpero di energie. Se la Commissione riconosce che solo sei di tali 19 persone hanno dedicato molto tempo al procedimento, ritiene tuttavia una siffatta équipe più grande del necessario. Inoltre, due barristers avrebbero completato tale équipe, il che sarebbe eccessivo e assolutamente non indispensabile. Infatti, tale équipe di otto persone comprendeva tre avvocati esperti, mentre uno solo, appoggiato da una piccola équipe competente, sarebbe stato ampiamente sufficiente. Al confronto, in seno alla Commissione, il fascicolo sarebbe stato preparato e presentato da un solo membro del suo servizio giuridico, con il sostegno di due economisti della direzione generale della concorrenza che avevano partecipato alla fase amministrativa del procedimento.

38
Per quanto riguarda il numero di ore dedicato al fascicolo, la Commissione contesta che sia stato necessario o ragionevole dedicarvi più di 1 760 ore (e addirittura più di 2 000 ore se si tiene conto del lavoro dei due barristers), tenuto particolarmente conto del fatto che tali avvocati avevano già rappresentato la ricorrente nella fase amministrativa del procedimento e che avevano pertanto una buona conoscenza dei fatti di causa e delle questioni economiche. Inoltre, la ripartizione del tempo dedicato alle varie fasi del procedimento contenzioso starebbe a indicare uno sperpero di tale tempo. Sarebbe pertanto difficile comprendere come abbia potuto essere necessario dedicare 500 ore (circa tre mesi di lavoro) all’analisi della Decisione e alla preparazione del ricorso di annullamento o sia stato possibile dedicare lo stesso numero di ore ad analizzare e a rispondere alla memoria difensiva della Commissione in un momento in cui gli atti non potevano più contenere nuovi elementi. 700 ore apparirebbero più ragionevoli delle 1 760 ore fatturate.

39
Per quanto riguarda l’importo degli onorari fatturati, la Commissione lo ritiene esorbitante. La fattura di GBP 850 000 per 1 760 ore di lavoro implica una tariffa oraria di circa GBP 500 e questo per tutte le categorie di giuristi implicati (associati, collaboratori anziani, collaboratori e praticanti). Orbene, all’epoca sarebbe stato raro pagare onorari superiori alle GBP 350, fatta eccezione degli avvocati più esperti degli studi più in vista. A Bruxelles le tariffe degli avvocati specializzati in diritto comunitario sarebbero generalmente inferiori. In linea di principio, le tariffe orarie dei collaboratori (assistant solicitors) non supererebbero, in funzione della loro esperienza, GBP 200, mentre quelle dei praticanti dovrebbero variare approssimativamente tra GBP 50 e 80. Tenuto conto della normale ripartizione dei compiti tra il personale più o meno sperimentato e del fatto che gli avvocati esperti sono maggiormente retribuiti, una tariffa oraria media ragionevole per un’équipe dovrebbe essere ampiamente inferiore a GBP 200.

Giudizio del Tribunale

40
Nel presente procedimento la ricorrente ha deciso di farsi rappresentare contemporaneamente da barristers («counsel») e da solicitors. Chiede pertanto il rimborso di GBP 1 129 375 a titolo di spese ripetibili relative alle spese dei suoi consulenti legali, ossia GBP 279 375 per gli onorari dei barristers e GBP 850 000 per gli onorari dei solicitors.

41
Spetta di conseguenza al Tribunale stabilire se, e in quale misura, tali onorari costituiscano spese indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

42
Si deve a questo proposito rilevare che in più giurisdizioni di common law, tra cui quella dell’Inghilterra e del paese del Galles, la professione di avvocato si caratterizza per il fatto di essere ripartita in due settori, i solicitors da un lato, e i barristers dall’altro, tra i quali esisteva, fino a poco tempo fa, una ripartizione delle funzioni che erano complementari ma distinte. Il solicitor agiva in quanto consulente del suo cliente in vari rami del diritto; non aveva il diritto di svolgere difese dinanzi ai giudici superiori ma, quando era necessario, aveva diritto di ricorrere a tal fine ai servizi del barrister. Il barrister era specializzato nella difesa orale della causa e non poteva essere incaricato direttamente dai clienti

43
Per quanto riguarda le controversie dinanzi ai giudici comunitari, le regole professionali pertinenti sono state modificate, con la conseguenza che oggi non esiste ostacolo legale o deontologico a che una parte possa farsi rappresentare esclusivamente da un solicitor o da un barrister d’Inghilterra e del paese del Galles, sia ai fini della fase scritta del procedimento sia di quella orale. Da ciò non consegue tuttavia che, allorché un cliente decide di farsi rappresentare contemporaneamente da un solicitor e da un barister, gli onorari dovuti all’uno e all’altro non devono essere considerati spese indispensabili ai fini del procedimento, ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

44
Per procedere alla liquidazione delle spese in queste situazioni, spetta al Tribunale esaminare in quale misura le prestazioni effettuate dall’insieme dei consulenti interessati erano necessarie per lo svolgimento del procedimento giudiziario e assicurarsi che l’impegno delle due categorie di consulenti non abbia comportato un’inutile duplicazione delle spese. Qualora, come nel caso di specie, la ricorrente intenda, con il suo ricorso, ottenere l’annullamento di una decisione della Commissione adottata in esito a un procedimento amministrativo nel corso del quale era rappresentata dalla stessa équipe di consulenti giuridici, le spese indispensabili esposte dinanzi al Tribunale consistono essenzialmente in quelle relative alla preparazione e alla stesura delle memorie e delle risposte, alle misure di organizzazione o di istruzione disposte dal Tribunale e alla partecipazione all’udienza.

45
Ne consegue che, per esempio, allorché un cliente decide, su consiglio del suo solicitor, di fare ricorso ai servizi di un barrister affinché questi gli dia consigli circa l’eventuale introduzione di un ricorso di annullamento e tale barrister sia incaricato di redigere le scritture e di rappresentare il cliente nel corso della fase orale del procedimento, i costi indispensabili del solicitor si limitano alle spese attinenti al fatto di incaricare il barrister, all’esecuzione degli atti da questo consigliati, al fatto di confezionare e depositare le memorie e alla partecipazione all’udienza.

46
Nella specie, dagli atti di causa risulta, in primo luogo, che, se è vero che le varie note di onorari dei due barristers non consentono di identificare il numero di ore che essi hanno dedicato alla causa, tali documenti forniscono tuttavia una breve descrizione delle prestazioni effettuate per conto della ricorrente. Pertanto le note di onorari del sig. R. Anderson fanno riferimento alla preparazione di una nota sul procedimento dinanzi al Tribunale, alla lettura di documenti in varie fasi del procedimento («perusing papers»), al tempo trascorso a intervenire nell’ambito delle conferenze con i solicitors («advising in conference») o con il sig. J. Swift, alla redazione e alla correzione del ricorso, alla redazione della replica, alle ricerche e alla preparazione delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento, alla preparazione dell’udienza, nonché alle spese di viaggio e di soggiorno in Lussemburgo. Parimenti, le note di onorari del sig. J. Swift fanno riferimento a vari interventi circa il contenuto delle memorie («settling application» o «reading and considering rejoinder»), al tempo passato a discutere con i solicitors o con il sig. R. Anderson, per quanto riguarda, in particolare, le risposte alle misure di organizzazione del procedimento, la preparazione dell’udienza nonché le spese di viaggio e di soggiorno in Lussemburgo. Il Tribunale rileva pertanto che il lavoro dei barristers ha riguardato tutte le fasi del procedimento contenzioso.

47
Si deve in secondo luogo ricordare che, oltre ai due barristers di cui sopra, la causa di cui trattasi faceva altresì intervenire due solicitors sperimentati in possesso di una certa esperienza in materia di diritto della concorrenza, i quali erano permanentemente assistiti da un solicitor (un solicitor all’inizio del procedimento e successivamente un altro alla fine) e da più di una dozzina di praticanti.

48
Inoltre, il confronto tra il numero di ore dedicate dallo studio di solicitors alle varie fasi del procedimento contenzioso e le note degli onorari dei barristers consente di rilevare che il lavoro dello studio di solicitors coincideva ampiamente con il lavoro svolto dai barristers. Ad esempio, la ricorrente afferma che lo studio dei solicitors ha dedicato 500 ore alla preparazione del ricorso, pari a 62 giorni di lavoro sulla base di 8 ore giornaliere fatturate. Orbene, le note di onorari del sig. R. Anderson indicano che, dopo aver letto vari documenti tra il 9 e il 12 novembre 1999, questi ha lavorato alla redazione o alla correzione del ricorso tra il 15 novembre e il 1° dicembre 1999. Le note di onorari del sig. J. Swift indicano pure che questi ha lavorato il 29 e il 30 novembre 1999 alla lettura del ricorso. I barristers hanno pure lavorato, secondo le stesse modalità, alla preparazione e alla redazione della replica, mentre la ricorrente indica che lo studio dei solicitors ha dedicato 500 ore alla preparazione di tale memoria.

49
Pertanto, l’impiego combinato di due barristers e di due solicitors sperimentati costituisce ampiamente uno spreco, poiché il loro lavoro ha in parte avuto lo stesso oggetto.

50
Si deve in terzo luogo ricordare che, al pari dei barristers, lo studio di solicitors rappresentava la ricorrente nell’ambito del procedimento di inchiesta amministrativa approfondita. Inoltre, le memorie della Commissione si limitavano a confutare gli argomenti della ricorrente senza introdurre nuovi sviluppi idonei a modificare l’analisi presentata nel ricorso e nella replica, il che facilitava il lavoro dei barristers e dei solicitors nell’ambito della fase contenziosa del procedimento.

51
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che il numero di ore di lavoro dedicate al fascicolo, secondo la ricorrente, è eccessivo e che non può nella sua totalità costituire «spese indispensabili» ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

52
Si deve inoltre sottolineare che le informazioni comunicate dalla ricorrente per quanto riguarda gli onorari dello studio di solicitors non precisano la tariffa oraria fatturata dalle varie categorie di persone intervenute nel procedimento, e cioè un solicitor associato, un solicitor senior, due solicitors e più praticanti. In assenza di una siffatta informazione si deve constatare che, dividendo la somma richiesta (GBP 850 000) per il numero di ore fatturate (1 760 ore), la tariffa oraria media di tali differenti categorie di persone è di circa GBP 483. Orbene, se una tariffa oraria di un tale importo può, se del caso, essere eventualmente prevista per retribuire i servizi di un professionista particolarmente sperimentato, non può evidentemente applicarsi a tutte le categorie di persone implicate in questa causa, come solicitors senior, solicitors e praticanti, che insieme hanno effettuato 1 346 delle 1 760 ore fatturate dallo studio di solicitors, cioè oltre il 75% del lavoro.

53
Viene pertanto operata una giusta valutazione degli onorari dei consulenti legali ripetibili alla Commissione nel fissarne l’importo in GBP 420 000, ossia GBP 95 000 per quanto riguarda il sig. Swift, GBP 75 000 per quanto riguarda il sig. Anderson e GBP 250 000 per quanto riguarda lo studio di solicitors.

c)     Consulenti ed esperti economici

54
La ricorrente sostiene che il coinvolgimento di esperti economici era necessario nella presente fattispecie.

55
A questo proposito il Tribunale rileva che, tenuto conto del carattere essenzialmente economico delle valutazioni effettuate dalla Commissione nell’ambito del controllo delle operazioni di concentrazione, l’intervento di consulenti o esperti economici specializzati in tale settore a complemento del lavoro dei consulenti legali può talvolta rivelarsi indispensabile e comportare così spese ripetibili ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura (v., in un altro settore economico, ordinanze del Tribunale 8 luglio 1998, cause riunite T‑85/94 DEP e T‑85/94 OP-DEP, Branco/Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 27, e 17 settembre 1998, causa T‑271/94 DEP, Branco/Commissione, Racc. pag. II‑3761, punto 21).

56
Si deve pertanto constatare che il numero di esperti economici coinvolti nel procedimento contenzioso è considerevole. Infatti, la causa di cui trattasi ha richiesto l’intervento di una équipe di tre consulenti economici, assistiti da vari ricercatori, e due esperti supplementari. La ricorrente non spiega del resto sotto quale aspetto la presente causa poteva richiedere l’intervento di cinque economisti.

i) Onorari di Lexecon

–     Argomenti delle parti

57
Per quanto riguarda il rimborso della somma di GBP 281 051,52 a titolo di onorari fatturati dalla Lexecon, la ricorrente rileva che i consulenti di tale studio sono intervenuti nella fase della preparazione del ricorso, della replica e delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento, e che l’importanza del loro contributo risulta dalla sentenza Airtours, in particolare per quanto riguarda gli argomenti relativi alla definizione della posizione dominante collettiva e alla necessità di dare corpo a un meccanismo dissuasivo. Rispondendo all’argomento della Commissione secondo il quale non è possibile comprendere perché la Lexecon ha dedicato 1 501 ore all’esame del fascicolo, mentre era già intervenuta nell’ambito della fase amministrativa del procedimento, la ricorrente fa presente che la partecipazione della Lexecon a tale procedimento consente di assicurare che non vi siano stati tempi di lettura inutili.

58
La Commissione rileva che la somma richiesta dal gabinetto Lexecon, che aveva già prestato assistenza alla ricorrente nel corso della fase amministrativa del procedimento, è considerevole. Secondo la Commissione, una nuova analisi non era necessaria, poiché non vi era alcuna differenza tra le questioni economiche sollevate nell’ambito del procedimento amministrativo e in quello dinanzi al Tribunale. La Commissione rileva altresì che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare sotto quale aspetto la Lexecon abbia realmente contribuito all’esame degli atti.

–     Giudizio del Tribunale

59
Si deve constatare che la somma di GBP 281 051,52 richiesta copre 1 501 ore di lavoro effettuate da una équipe composta da tre persone assistita da più ricercatori. A questo proposito le sole informazioni comunicate dalla ricorrente si riferiscono, da un lato, al dettaglio del lavoro svolto dai membri dell’équipe incaricata dello studio degli atti, cioè i sigg. B. Bishop (18 ore a GBP 360 l’ora) e A. Overd (643 ore a GBP 220 l’ora), la sig.ra D. Jackson (709 ore a GBP 180 l’ora) e dalla «Research Economists/Associates» (131 ore a GBP 120 l’ora) e, dall’altro, all’indicazione secondo la quale tale lavoro aveva ad oggetto «servizi professionali» effettuati tra il novembre 1999 e l’ottobre 2001, senza fornire ulteriori dettagli.

60
Orbene, se la natura della controversia poteva giustificare la presenza di un consulente economico in tutte le fasi del procedimento dinanzi al Tribunale, il numero di ore di lavoro fatturate appare eccessivo, in ragione della partecipazione della Lexecon alla fase amministrativa del procedimento e della mancanza di precisione delle note di onorari trasmesse dalla ricorrente.

61
Di conseguenza, viene operata un’equa valutazione degli onorari ripetibili fissandone l’ammontare, per quanto riguarda la Lexecon, in GBP 30 000.

ii) Onorari dei professori K. Binmore e D. Neven

–     Argomenti delle parti

62
Per quanto riguarda il rimborso della somma di GBP 18 900 a titolo di onorari del prof. Binmore, la ricorrente rileva che i lavori svolti da quest’ultimo riguardavano in particolare la preparazione di una relazione allegata al ricorso e di cui viene fatta menzione nella relazione d’udienza. I costi prodotti da tali lavori sarebbero pertanto giustificati.

63
Parimenti, per quanto riguarda il rimborso della somma di GBP 14 985,35 a titolo di onorari del prof. Neven, la ricorrente rileva che i lavori da questi svolti riguardavano in particolare la preparazione di una relazione allegata al ricorso e di cui viene fatta menzione nella relazione d’udienza. Inoltre, il Tribunale avrebbe più volte fatto riferimento a un’altra relazione economica del medesimo autore, preparata nell’ambito del procedimento amministrativo. I costi prodotti da tali lavori peritali sarebbero pertanto giustificati.

64
La Commissione ritiene che i contributi dei professori Binmore e Neven non erano necessari. La menzione della loro relazione nella relazione d’udienza sarebbe normale, poiché questo è lo scopo di tale tipo di documento. Inoltre, la ricorrente giustificherebbe l’importanza dell’intervento del prof. Neven facendo riferimento alle osservazioni da lui presentate nell’ambito della fase amministrativa del procedimento e non in quello della fase giudiziaria.

–     Giudizio del Tribunale

65
Si deve rilevare anzitutto che la somma di GBP 18 900 richiesta come rimborso delle spese relative agli onorari fatturati dal prof. Binmore si compone, da un lato, della somma di GBP 16 400, a titolo di contributo alla preparazione della documentazione relativa al ricorso e, dall’altro, della somma di GBP 2 500, a titolo di preparazione di una relazione intitolata «The Failure of the Commission to Understand the Economics of Tacit Collusion», allegata alla replica.

66
Orbene, le note di onorari trasmesse dalla ricorrente non forniscono alcuna informazione che consenta di comprendere in che cosa sia consistito il contributo del prof. Binmore alla preparazione degli allegati al ricorso. Le varie analisi economiche comunicate in allegato al ricorso erano costituite da estratti di vari manuali o riviste. A questo proposito, il Tribunale ritiene che, se è vero che tali analisi gli hanno consentito di beneficiare di un excursus economico generale relativo a taluni aspetti della fattispecie qui in esame, non può ritenersi indispensabile spendere GBP 16 400 per la riunione di tali documenti.

67
Per quanto riguarda la relazione intitolata «The Failure of the Commission to Understand the Economics of Tacit Collusion», preparata dal prof. Binmore e allegata alla replica, il Tribunale rileva che questo rapporto esaminava la questione dei concetti economici relativi alla collusione implicita e può pertanto considerarsi indispensabile nell’ambito del presente procedimento.

68
Di conseguenza, viene operata un’equa valutazione degli onorari ripetibili per quanto riguarda il prof. Binmore fissandone l’ammontare in GBP 4 500 (ossia GBP 2 000 per la preparazione dei documenti relativi al ricorso e GBP 2 500 per la relazione).

69
Il Tribunale rileva inoltre che la somma di GBP 14 985,35 chiesta quale rimborso delle spese relative agli onorari fatturati dal prof. Neven copre, in primo luogo, la somma di GBP 5 583,17, a titolo di preparazione di un rapporto intitolato «Case n. IV/M.1524 Airtours/First Choice: an Economic Analysis of the Commission Decision», che era allegato al ricorso, in secondo luogo, la somma di GBP 3 479,40, a titolo di contributo del prof. Neven alla preparazione della replica e alla preparazione di un rapporto intitolato «Airtours vs Commission of the European Communities – Case T‑342/99: Collective Dominance in the Commissione’s Statement of Defense, A Comment», che era allegato alla replica e, in terzo luogo, la somma di GBP 5 922,78, a titolo di preparazione e di partecipazione all’udienza.

70
A questo proposito il Tribunale rileva che i contributi che il prof. Neven ha presentato nell’ambito del procedimento giudiziario sono stati necessari per consentire al Tribunale di disporre di una relazione economica precisa, minuta e argomentata circa i vari aspetti della presente fattispecie, per quanto riguarda sia la Decisione sia il contenuto del controricorso.

71
Di conseguenza, poiché le spese relative agli onorari corrisposti al prof. D. Neven sono state obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, si deve procedere al rimborso della somma di GBP 14 985,35 a tal titolo incorsa.

72
Concludendo, viene operata un’equa valutazione degli onorari ripetibili fissandone l’ammontare a titolo di consulenti ed esperti economici della ricorrente in GBP 49 485,35 (ossia GBP 30 000 a titolo di contributo della Lexecon, GBP 4 500 a titolo di contributo del prof. Binmore e GBP 14 985,35 a titolo di contributo del prof. Neven).

d)     Spese di domiciliazione in Lussemburgo

73
La ricorrente chiede il rimborso di GBP 620 a titolo di spese di domiciliazione in Lussemburgo, che costituiscono spese indispensabili. La Commissione non ha presentato osservazioni al riguardo.

74
Poiché era necessario all’epoca in cui il ricorso è stato depositato affrontare spese di domiciliazione in Lussemburgo, e poiché il loro importo non è stato contestato dalla Commissione, se ne deve accordare il rimborso.

e)     Spese diverse dall’IVA

75
La ricorrente chiede il rimborso di GBP 19 509,68 a titolo di spese connesse a oneri diversi dall’IVA, per il motivo che tali spese sono relative alle spese ragionevoli di fotocopie, di spostamento e di sistemazione in albergo (ivi comprese quelle relative a più di un avvocato e ai consulenti economici) e devono essere considerate come spese necessariamente affrontate. La Commissione non ha presentato osservazioni su tale punto.

76
Poiché tali spese non sono state contestate dalla Commissione, esse devono essere consentite come spese ripetibili e se ne deve disporre il rimborso.

f)     IVA

77
La ricorrente chiede il rimborso della somma di GBP 253 543,47 a titolo di spese connesse all’IVA sulle spese ripetibili, che sarebbe pure essa ripetibile (ordinanza Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, cit., punto 4).

78
La Commissione contesta questa analisi e cita a questo proposito il punto 20 dell’ordinanza della Corte 16 dicembre 1999, causa C‑137/92 P-DEP, Hüls/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

79
Il Tribunale rileva che, poiché la ricorrente è assoggettata all’IVA, essa ha il diritto di recuperare presso le autorità tributarie l’IVA pagata sui beni e servizi da essa acquisiti. L’IVA non rappresenta pertanto per essa una spesa e pertanto non può chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulle spese ripetibili presso la Commissione in applicazione dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura. Infatti, l’IVA pagata sugli onorari e sulle spese di avvocato non può costituire oggetto di un rimborso, dal momento che non è controverso che la ricorrente ha potuto dedurre gli importi a tal titolo pagati e non ha pertanto dovuto sopportarne gli oneri (v., in tal senso, ordinanza Hüls/Commissione, cit., punto 20).


Conclusione

80
Tenuto conto di tutto quanto sopra precede, l’importo delle spese ripetibili dalla ricorrente presso la Commissione è fissato in GBP 489 615,03 al netto di IVA, ossia GBP 420 000 a titolo di onorari dei consulenti legali (GBP 95 000 per quanto riguarda il sig. Swift, GBP 75 000 per quanto riguarda il sig. Anderson e GBP 250 000 per quanto riguarda lo studio di solicitors), GBP 30 000 a titolo di onorari della Lexecon, GBP 4 500 a titolo di onorari del prof. Binmore, GBP 14 985,35 a titolo di onorari del prof. Neven, GBP 620 a titolo di spese di domiciliazione e GBP 19 509,68 a titolo di spese diverse dall’IVA.

81
Poiché tale importo tiene conto di tutte le circostanze della fattispecie fino al momento dell’adozione della presente ordinanza, non si deve statuire separatamente sul rimborso delle spese esposte dalla ricorrente ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanze Groupe Origny/Commissione, cit., punto 44, e Nan Ya Plastics e Far Eastern Textile/Consiglio, cit., punto 49).


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione Ampliata)



così dispone:

L’importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare alla Airtours è fissato in GBP 489 615,03 (lire sterline quattrocentottantanovemilaseicentoquindici e tre centesimi).

Lussemburgo, 28 giugno 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: l'inglese.