Language of document : ECLI:EU:T:2002:246

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 ottobre 2002 (1)

«Regolamento (CE) n. 111/1999 - Regolamento (CE) n. 1135/1999 - Aiuto alimentare alla Russia - Gara per il reperimento - Gara per il trasporto - Rapporto contrattuale - Clausola compromissoria - Domanda di esecuzione di un contratto - Ricevibilità - Fornitura dei certificati per ogni mezzo di trasporto - Interessi moratori»

Nella causa T-134/01,

Hans Fuchs Versandschlachterei KG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Schrömbges, L. Harings e C. Hütter,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere, in via principale, la condanna della Commissione a pagare una somma di marchi tedeschi (DEM) 13 130,04 (EUR 6 713,28), aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000, e, in via subordinata, l'ingiunzione al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung a pagare una somma di DEM 13 130,04 (EUR 6 713,28) aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2802, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349, pag. 12), prevede la messa a disposizione di prodotti agricoli per la Federazione russa.

2.
    Secondo l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2802/98, le spese di fornitura, compreso il trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera, ma escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità sono determinate mediante gara o, per motivi inerenti all'urgenza o alle difficoltà di inoltro, mediante licitazione ristretta.

3.
    Secondo l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2802/98, la Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni alle condizioni previste dal detto regolamento.

4.
    Il regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento n. 2802/98 (GU L 14, pag. 3), al suo terzo ‘considerando’ enuncia che:

«(...) onde garantire un'adeguata concorrenza tra i diversi operatori della Comunità, è opportuno che le forniture di prodotti trasformati e le forniture di prodotti non disponibili all'intervento, da prelevarsi sul mercato comunitario, siano organizzate in due fasi e che si proceda dapprima all'aggiudicazione della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione dei prodotti sul mercato, secondo i casi, e successivamente all'aggiudicazione della consegna allo stadio convenuto per la fornitura al paese beneficiario».

5.
    L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 111/1999 recita quanto segue:

«La gara può vertere sulla determinazione delle spese di fornitura di prodotti da mobilizzare sul mercato comunitario. Per questa fornitura, le spese comprendono il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara, conformemente alle disposizioni della gara particolare».

6.
    L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 111/1999 enuncia che le offerte sono inviate per iscritto all'ente d'intervento che, in forza dell'art. 6, n. 1, di tale regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 maggio 1999, n. 1125 (GU L 135, pag. 41), trasmette alla Commissione, per ciascuna partita, copia integrale delle due migliori offerte pervenute.

7.
    Ai sensi dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 111/1999, quale modificato dal regolamento n. 1125/1999, la Commissione notifica quanto prima l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario, inviando copia della pertinente decisione all'ente d'intervento che ha ricevuto le offerte.

8.
    Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 111/1999, la domanda di pagamento della fornitura è presentata all'ente d'intervento.

9.
    L'art. 16 del regolamento n. 111/1999 enuncia:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento».

10.
    Il 28 maggio 1999 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1135/1999, che indice una seconda gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia (GU L 135, pag. 85).

11.
    Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1135/1999, è indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di 40 000 tonnellate di carni suine carcasse equivalenti, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare quale fornitura ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1135/1999.

12.
    L'art. 2 del regolamento n. 1135/1999 enuncia:

«Per una data partita la fornitura comporta:

a)    l'acquisto dei prodotti di cui all'allegato I, da mobilizzare sul mercato comunitario, e, nel caso di acquisto di prodotti freschi, la loro trasformazione in prodotti congelati;

b)    il condizionamento e la stampigliatura dei prodotti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I;

c)    la consegna dei prodotti allo stadio di uscita magazzino frigorifero nella Comunità, presso il luogo indicato dal concorrente nella propria offerta, caricati su un mezzo di trasporto, entro il termine stabilito all'allegato II;

d)    il mantenimento del prodotto a disposizione del trasportatore, prima dell'inizio del carico, per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi a partire dalle date fissate nell'allegato II. Trascorso tale periodo, all'aggiudicatario della mobilitazione è corrisposto l'importo stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Nell'offerta è indicato l'indirizzo preciso del luogo di messa a disposizione (deposito frigorifero) presso il quale tutti i prodotti di una medesima partita devono essere raggruppati. Tale luogo dev'essere di agevole accesso ai fini della presa in consegna da parte di un trasportatore e consentire un ritmo di carico di 100 tonnellate per giorno lavorativo».

13.
    L'art. 6 del regolamento n. 1135/1999 è redatto come segue:

«L'aggiudicatario prende i provvedimenti necessari affinché al momento del ritiro l'aggiudicatario della fornitura riceva i certificati seguenti:

-    certificato veterinario,

-    certificato di origine,

-    certificato di qualità, e

-    certificato sanitario.

Le spese relative all'ottenimento di tali certificati sono a carico dell'aggiudicatario della mobilitazione dei prodotti.

I certificati sono redatti conformemente ai modelli trasmessi agli operatori dalla Commissione, su loro richiesta».

14.
    Il regolamento n. 1135/1999 è stato sospeso dal regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 1999, n. 1248, recante sospensione della gara indetta dal regolamento n. 1135/1999 (GU L 150, pag. 23). Con il regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 1999, n. 1773 (GU L 221, pag. 46), il regolamento n. 1248/1999 è stato abrogato ed il regolamento n. 1135/1999 è stato modificato nella parte che riguarda, in particolare, le diverse date previste per la presentazione delle offerte e per l'esecuzione della fornitura.

15.
    Con il regolamento (CE) della Commissione 13 settembre 1999, n. 1955, relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia (GU L 242, pag. 13), è stata indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di carni suine, reperite sulla base del regolamento n. 1135/1999, dai depositi comunitari alla Russia.

Fatti all'origine della controversia

16.
    Il 1° settembre 1999 la ricorrente ha depositato presso il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (in prosieguo: il «BLE»), che è l'ente di intervento tedesco, un'offerta di reperimento di carne suina a destinazione della Russia in applicazione dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1135/1999.

17.
    Con decisione 14 settembre 1999, la Commissione ha aggiudicato il reperimento ai concorrenti elencati all'art. 1 di tale decisione. Ai sensi di tale decisione la partita 14 - 1 000 tonnellate di semi-carcasse - è stata aggiudicata alla ricorrente.

18.
    Con telefax 15 ottobre 1999 la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di aggiudicare alla società Tour Trans Internationale Speditions GmbH (in prosieguo: la «Tour Trans») il trasporto della partita della ricorrente.

19.
    La ricorrente ha rilasciato alla Tour Trans, al momento del ritiro della partita presso il deposito frigorifero di Zerbst (Germania), 60 certificati veterinari, compresi i certificati sanitari, redatti dal servizio veterinario di Duisburg per i quantitativi consegnati al deposito frigorifero di Zerbst, un certificato di origine redatto dalla Camera di commercio e industria di Duisburg per un quantitativo totale di kg 1 013 331,2, nonché un certificato di qualità redatto dalla ricorrente per il medesimo quantitativo.

20.
    Non essendo d'accordo con le operazioni svolte dalla ricorrente, la Tour Trans ha preteso dalla prima che essa mettesse a sua disposizione i documenti necessari per ogni mezzo di trasporto utilizzato dalla seconda e ha annunciato che, in caso di rifiuto, essa li avrebbe fatti redigere a spese della ricorrente.

21.
    Con lettera 20 ottobre 1999 la ricorrente ha informato la Commissione del disaccordo insorto tra lei stessa e la Tour Trans. La Commissione ha risposto, con lettera 25 ottobre 1999, facendo riferimento all'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, che l'aggiudicatario del reperimento è tenuto a fornire i certificati previsti da tale disposizione per ogni mezzo di trasporto utilizzato.

22.
    Con lettera 10 novembre 1999 la Commissione ha fatto presente alla ricorrente che la Tour Trans avrebbe proceduto all'ottenimento dei certificati necessari, ma che, in forza dell'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, le spese ad essi relative avrebbero dovuto essere sopportate dalla ricorrente e addebitate da parte del BLE.

23.
    Il 26 novembre 1999 la Tour Trans ha inviato al BLE la sua fattura per le spese relative all'ottenimento di certificati per ogni mezzo di trasporto, di importo pari a DEM 13 130,04. Con lettera 1° marzo 2000, il BLE ha informato la ricorrente che le era stata addebitata la somma di DEM 13 130,04, somma che è stata detratta dall'importo che la ricorrente doveva percepire.

24.
    Con lettera 2 maggio 2000 la ricorrente ha manifestato il suo disaccordo presso la Commissione in merito alla circostanza che il BLE le aveva addebitato tali spese e ha reclamato il pagamento della somma trattenuta.

25.
    Con lettera 4 agosto 2000 la Commissione ha inviato una copia di tale lettera al BLE ricordando che i certificati devono essere forniti per ogni mezzo di trasporto. Essa ha concluso tale lettera chiedendo al BLE di informarne la ricorrente.

26.
    Il 19 settembre 2000 la ricorrente, tramite i suoi avvocati, ha inviato una lettera alla Commissione con uno schema degli argomenti a sostegno della sua tesi secondo la quale i certificati non devono essere forniti per ogni mezzo di trasporto utilizzato, ma per il complesso della partita.

27.
    Con lettera 10 aprile 2001, la Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente, ricordando gli argomenti che essa aveva espresso nelle sue lettere precedenti.

Procedimento

28.
    Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha chiesto alle parti di rispondere a quesiti scritti e di produrre taluni documenti. Le parti hanno adempiuto tali richieste.

30.
    Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state formulate all'udienza pubblica che si è svolta il 23 aprile 2002.

31.
    Nel corso dell'udienza il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre, entro un termine di due settimane, il modello del certificato di origine, menzionato all'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, in lingua tedesca.

32.
    In risposta a tale richiesta la Commissione ha depositato una lettera il 15 maggio 2002.

33.
    La ricorrente non ha presentato osservazioni in merito a tale lettera nel termine fissato.

Conclusioni delle parti

34.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    condannare la Commissione a pagarle la somma di DEM 13 130,04, aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000;

-    in via subordinata, ingiungere al BLE di pagarle la somma di DEM 13 130,04, aumentata degli interessi al tasso annuo dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000;

-    condannare la Commissione alle spese.

35.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

36.
    La ricorrente fa valere, riferendosi all'art. 238 CE, che la Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa e che, in forza dell'art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), tale competenza è esercitata, nel caso di specie, dal Tribunale.

37.
    La ricorrente ritiene che esista un vincolo contrattuale tra essa e la Commissione in cui è compresa la clausola compromissoria dell'art. 16 del regolamento n. 111/1999, che risulterebbe dal fatto che la Commissione ha accettato la sua offerta. Un tale vincolo sarebbe inerente al settore degli appalti pubblici. Nella sentenza 11 febbraio 1993, causa C-142/91, Cebag/Commissione (Racc. pag. I-553), la Corte avrebbe ammesso l'esistenza di un vincolo contrattuale tra la Commissione e i concorrenti basato sul fatto che un elemento essenziale della fornitura, vale a dire il prezzo, è funzione dell'offerta presentata dai partecipanti alla gara e della sua accettazione ad opera della Commissione.

38.
    In tale contesto, la ricorrente si riferisce ancora all'art. 24, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 1996, n. 1292, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166, pag. 1), che abiliterebbe la Commissione a concludere contratti nell'ambito dei programmi di aiuto alimentare.

39.
    Secondo la ricorrente, benché la Commissione cooperi con enti di intervento nazionali, la decisione vincolante di attribuzione dell'appalto sarebbe comunque riservata alla Commissione, in forza dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 111/1999. Secondo i principi della sentenza Cebag/Commissione, cit., la competenza a decidere su un elemento essenziale della fornitura, vale a dire il prezzo, fonda in tal modo un rapporto contrattuale tra la concorrente e la Commissione. Gli enti di intervento nazionali avrebbero partecipato all'esecuzione dei provvedimenti di reperimento solo in quanto ausiliari della Commissione, come ciò deriverebbe altresì dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 111/1999.

40.
    Per quanto riguarda la domanda di pagamento degli interessi, la ricorrente ritiene che non sia necessario motivare tale domanda in modo specifico, dato che il diritto agli interessi deriva dall'esistenza della domanda principale e dai principi generali di diritto riconosciuti dal Tribunale.

41.
    La Commissione è del parere che il ricorso sia irricevibile.

42.
    In primo luogo, essa fa valere che non esiste un rapporto contrattuale tra lei e i concorrenti perché, da una parte, i regolamenti applicabili nella fattispecie non conterrebbero alcun riferimento di tal genere e, dall'altra, i provvedimenti di reperimento sono eseguiti in gran parte dagli enti di intervento degli Stati membri e, pertanto, non direttamente dalla Commissione.

43.
    La sentenza Cebag/Commissione, cit., alla quale la ricorrente si riferisce, non potrebbe essere invocata nel caso di specie perché i regolamenti che erano alla base di tale sentenza sarebbero qualitativamente diversi dai regolamenti n. 2802/98 e n. 111/1999. Le norme generali relative alla politica di aiuto alimentare, contenute nel regolamento n. 1292/96, non sarebbero applicabili ai provvedimenti contestati nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. Il regolamento n. 2802/98 non conterrebbe alcuna disposizione che autorizzi la Commissione a concludere contratti. Contrariamente al regolamento n. 1292/96, il regolamento n. 2802/98 sarebbe adottato sulla base dell'art. 37 CE, il che implicherebbe che si tratti di un provvedimento preso nell'ambito della politica agricola comune.

44.
    Ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 2802/98, che si riferisce all'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sopporterebbe le spese legate all'esecuzione del provvedimento. In tale caso, spetterebbe agli Stati membri assicurare l'esecuzione nel loro territorio delle normative comunitarie. Le autorità nazionali agirebbero quindi, in linea di principio, in loro nome e sotto la propria responsabilità.

45.
    L'art. 16 del regolamento n. 111/1999 non potrebbe essere considerato una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE dato che i rapporti di cui trattasi non sarebbero di natura contrattuale.

46.
    La Commissione aggiunge che, anche se il ricorso fosse riqualificato come ricorso di annullamento, in forza dell'art. 230 CE, contro la decisione della Commissione contenuta nella lettera 29 marzo 2001, il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile, posto che tale decisione si limita a confermare una decisione anteriore, che non è stata impugnata in tempo utile.

47.
    La Commissione fa valere inoltre che, in ogni caso, la domanda di pagamento degli interessi dell'8% a decorrere dal 1° marzo 2000 è irricevibile, dato che il ricorso non contiene alcuna motivazione a sostegno di tale domanda, il che è contrario agli obblighi di cui all'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

48.
    Occorre anzitutto chiedersi se, nel caso di specie, esista un rapporto giuridico tra la Commissione e la ricorrente e, eventualmente, determinare se tale rapporto sia di natura contrattuale.

49.
    Secondo l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2802/98, la Commissione è incaricata dell'esecuzione delle azioni di messa a disposizione di prodotti agricoli a favore della Russia. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del regolamento n. 111/1999, la Commissione decide l'attribuzione della fornitura ad un aggiudicatario, mentre il ruolo degli enti di intervento si limita, in tale fase, a ricevere e a trasmettere alla Commissione le offerte dei partecipanti. La decisione 14 settembre 1999, con la quale la partita 14 è stata aggiudicata alla ricorrente, proviene dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del medesimo regolamento, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura. Secondo le disposizioni dell'art. 9 del medesimo regolamento, il controllo sulla fornitura spetta alla Commissione. Infine, a termini della lettera 1° marzo 2000 del BLE alla ricorrente, il BLE ha trattenuto la somma di DEM 13 130,04 in conformità alle istruzioni della Commissione del 10 novembre 1999.

50.
    Da tali disposizioni e da tali circostanze risulta che è sorto un rapporto giuridico tra la Commissione, in qualità di aggiudicatrice, e la ricorrente, in quanto aggiudicataria. L'esistenza di un rapporto giuridico tra la Commissione e la ricorrente non è messa in discussione dal fatto che i provvedimenti di reperimento sono eseguiti in parte dagli enti di intervento degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il pagamento degli aggiudicatari secondo la procedura prevista all'art. 10 del regolamento n. 111/1999.

51.
    Quanto alla qualificazione del rapporto giuridico esistente tra la Commissione e la ricorrente, occorre rilevare, in primo luogo, che i regolamenti applicabili, cioè i regolamenti nn. 2802/98, 111/1999 e 1135/1999, non contengono alcuna indicazione esplicita. Tali regolamenti si distinguono quindi, a tale riguardo, dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 3972, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (GU L 370, pag. 1), regolamento che era applicabile nella causa che ha dato luogo alla sentenza Cebag/Commissione, cit., e dal regolamento (CE) n. 1292/96 (che ha sostituito il regolamento n. 3972/86), nei quali è espressamente previsto che l'aiuto alimentare è fornito sulla scorta di impegni contrattuali.

52.
    Tuttavia, l'assenza di una tale esplicita qualificazione nei regolamenti applicabili nel caso di specie non per questo esclude che il rapporto tra la Commissione e un aggiudicatario, come la ricorrente, possa essere considerato di natura contrattuale.

53.
    Nel caso di specie, in forza dell'offerta della ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della Commissione è sorto un rapporto giuridico tra queste due parti che fa nascere tra esse diritti ed obblighi reciprochi. La ricorrente si è impegnata a consegnare un quantitativo di carne suina in un certo luogo e a una data stabilita. La Commissione, da parte sua, si è impegnata a che venisse pagato il prezzo convenuto. Un rapporto del genere soddisfa i requisiti di un contratto bilaterale (ordinanze del Tribunale 18 luglio 1997, causa T-44/96, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II-1331, punti 33-35, e 3 ottobre 1997, causa T-186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1633, punti 41-44).

54.
    L'esistenza di un rapporto contrattuale tra la Commissione e la ricorrente è confermata dalla presenza della clausola, contenuta nell'art. 16 del regolamento n. 111/1999, secondo cui la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inadempimento o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del detto regolamento. Infatti, tale clausola ha ragionevolmente senso solo in presenza di un rapporto contrattuale tra la Commissione e un aggiudicatario come la ricorrente.

55.
    Dalle considerazioni che precedono deriva che la domanda della ricorrente, basata sull'art. 16 del regolamento n. 111/1999 e sull'art. 238 CE, è ricevibile.

56.
    Quanto alla ricevibilità della domanda accessoria di pagamento degli interessi, occorre rilevare che negli ordinamenti degli Stati membri è generalmente ammesso che un ritardo nel pagamento implica un danno per il quale il creditore dev'essere risarcito. Alla stessa maniera, l'art. 78 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dispone che, se una parte non paga il prezzo o un'altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto agli interessi su tale somma. Il diritto comunitario riconosce un tale obbligo di risarcimento come un principio generale di diritto (v., a titolo di esempio, sentenze della Corte 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 20, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 32, e sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, cause riunite T-202/96 e T-204/96, Van Löwis e Alvarez-Cotera/Commissione, Racc. pag. II-2829).

57.
    Là dove la domanda accessoria riguarda il pagamento degli interessi di mora come risarcimento forfettario e astratto, essa non dev'essere motivata in modo specifico e, in quanto tale, è ricevibile.

Nel merito

58.
    La domanda della ricorrente costituisce, in via principale, un'azione per ottenere l'esecuzione del contratto stipulato tra la stessa e la Commissione. L'unico motivo dedotto nel contesto di tale azione è ricavato da un'interpretazione errata dei regolamenti n. 111/1999 e n. 1135/1999, in particolare dell'art. 6 del regolamento n. 1135/1999.

59.
    In subordine, la domanda della ricorrente costituisce una domanda di risarcimento dei danni. L'unico motivo dedotto in tale contesto è ricavato da una violazione del dovere di informazione preliminare alla stipulazione del contratto.

Argomenti delle parti

60.
    La ricorrente deduce che l'art. 6 del regolamento n. 1135/1999 obbliga l'aggiudicatario del reperimento del prodotto a fornire all'aggiudicatario del trasporto taluni certificati «al momento del ritiro». Il riferimento a tale momento indicherebbe che i documenti previsti da tale disposizione sono quelli atti a garantire che la merce è, in quel momento, conforme alla normativa. L'art. 6 non riguarderebbe il successivo trasporto verso la Russia, ma solo l'aggiudicazione per il reperimento. Poiché l'aggiudicatario del trasporto poteva redigere per ogni mezzo di trasporto la documentazione necessaria, sulla base dei certificati forniti dalla ricorrente, questa ritiene di avere adempiuto ai suoi obblighi. L'art. 6 non obbligherebbe dunque a fornire all'aggiudicatario del trasporto i certificati per ogni mezzo di trasporto, né a sopportare le spese relative all'ottenimento di tali certificati.

61.
    L'interpretazione difesa dalla Commissione sarebbe incompatibile con il senso e lo scopo dell'art. 6 del regolamento n. 1135/1999. La divisione dell'aggiudicazione in due parti distinte darebbe luogo a due categorie di obblighi altrettanto distinti. L'aggiudicatario del reperimento si limiterebbe a condurre la merce ad un livello di disponibilità previsto dal regolamento, che dev'essere raggiunto «al momento del ritiro», momento a partire dal quale terminerebbero i suoi obblighi. I costi derivanti da adempimenti successivi non sarebbero imputabili all'aggiudicatario del reperimento, bensì all'aggiudicatario del trasporto.

62.
    La ricorrente fa valere che essa si trova nell'impossibilità giuridica e di fatto di mettere a disposizione certificati per ogni mezzo di trasporto utilizzato. Essa non potrebbe disporre di informazioni che riguardino, per esempio, il tipo, il numero e le caratteristiche di ogni mezzo di trasporto. Solo l'aggiudicatario del trasporto sarebbe in grado di definire tali parametri. L'interpretazione fornita dalla Commissione imporrebbe un onere ingiusto all'aggiudicatario del reperimento, posto che l'aggiudicatario del trasporto può scegliere una modalità di trasporto senza tenere conto dell'aggiudicatario del reperimento. Quando essa ha presentato la sua offerta, la ricorrente non avrebbe potuto sapere di quali documenti l'aggiudicatario del trasporto avrebbe avuto bisogno né le spese che ciò avrebbe comportato.

63.
    Dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1955/1999 deriverebbe altresì che gli obblighi dell'aggiudicatario del reperimento terminano con la consegna della merce al magazzino frigorifero.

64.
    Infine, l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 111/1999 elencherebbe come costi per la fase della consegna, in particolare, il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura, e non i costi per la redazione dei documenti destinati al successivo trasporto della merce.

65.
    La Commissione invoca l'art. 5, n. 1, lett. g), del regolamento n. 111/1999, secondo cui il prezzo dell'offerta doveva tenere conto delle spese di trasporto e di immagazzinamento fino allo stadio di consegna previsto nel bando di gara. Secondo l'art. 2, lett. c), del regolamento n. 1135/1999, la consegna comporterebbe la messa a disposizione dei prodotti caricati sui mezzi di trasporto. In tale contesto, l'art. 6 del regolamento n. 1135/1999 dovrebbe essere interpretato nel senso che i certificati da esso previsti dovevano essere redatti per ogni mezzo di trasporto utilizzato e che i costi ad essi relativi dovevano essere sopportati dall'aggiudicatario del reperimento.

66.
    Inoltre, con il riferimento ai modelli di certificati contenuto nel regolamento n. 1135/1999, all'art. 6, ultimo comma, questi sarebbero divenuti indirettamente parte integrante dell'art. 6. Tali modelli non lascerebbero alcun dubbio sul fatto che i certificati dovevano essere redatti per ogni mezzo di trasporto utilizzato.

67.
    La Commissione ammette che era necessario che l'aggiudicatario del reperimento collaborasse con l'aggiudicatario del trasporto. A tal fine, la Commissione avrebbe comunicato il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario del trasporto alla ricorrente con lettera 15 ottobre 1999.

68.
    La Commissione ricorda che il regolamento n. 1955/1999, applicabile al trasporto di carni suine destinate alla Russia, non contiene alcuna disposizione paragonabile all'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, e che manca così un fondamento normativo in forza del quale l'aggiudicatario del trasporto dovrebbe sopportare i costi relativi all'ottenimento dei certificati in questione.

69.
    La Commissione contesta la tesi della ricorrente secondo la quale essa si troverebbe nell'impossibilità di redigere i certificati, segnalando che, tranne la ricorrente, nessuno degli aggiudicatari della gara di cui trattasi ha incontrato problemi nell'elaborazione dei certificati necessari.

Giudizio del Tribunale

70.
    La questione che divide le parti è, in sostanza, se tra gli obblighi della ricorrente in quanto aggiudicataria della fornitura dei prodotti ci sia quello di trasmettere, a sue spese, alla Tour Trans, in quanto aggiudicataria della fornitura del trasporto, certificati per ogni mezzo di trasporto.

71.
    Occorre in primo luogo costatare che è pacifico tra le parti che la ricorrente ha rilasciato alla Tour Trans, al momento del ritiro della partita presso il magazzino frigorifero, 60 certificati veterinari, compresi i certificati sanitari, un certificato di origine e un certificato di qualità e che la Tour Trans ha potuto ottenere i certificati necessari per il trasporto dei prodotti verso la Federazione russa sulla base dei certificati che le sono stati trasmessi dalla ricorrente.

72.
    In secondo luogo si deve rilevare che, nel regolamento n. 1135/1999, all'art. 6, primo comma, si parla della trasmissione, al momento del ritiro dei prodotti, di quattro tipi di certificato da redigere, secondo il tenore di tale disposizione, in un solo esemplare, e che tale disposizione non fa esplicitamente menzione dell'obbligo dell'aggiudicatario della fornitura dei prodotti di trasmettere certificati per ogni mezzo di trasporto previsto dall'aggiudicatario della fornitura del trasporto.

73.
    Un tale obbligo non può derivare neanche dall'art. 2 del medesimo regolamento, né dagli artt. 2, n. 3, e 5, n. 1, lett. g), del regolamento n. 111/1999, come modificato dal regolamento n. 1125/1999, che definiscono gli elementi della prestazione da adempiere da parte dell'aggiudicatario della fornitura dei prodotti.

74.
    Alla luce di ciò, il semplice riferimento, senza indicazione preliminare, nel regolamento n. 1135/1999, all'art. 6, terzo comma, ai modelli comunicati dalla Commissione agli operatori su loro domanda non può essere sufficiente per imporre un obbligo aggiuntivo, rispetto a quelli definiti nelle disposizioni applicabili, agli aggiudicatari della fornitura dei prodotti. Infatti, questi non potevano ragionevolmente immaginare che tali modelli implicassero un'estensione dei loro obblighi, tanto più che i modelli, ai quali si riferisce l'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, non erano disponibili in tedesco, come ha indicato la Commissione nella sua lettera al cancelliere del Tribunale 15 maggio 2002. In altri termini, l'obbligo per l'aggiudicatario della fornitura dei prodotti di trasmettere certificati per ogni mezzo di trasporto previsto dall'aggiudicatario della fornitura del trasporto non è divenuto oggetto di accordo contrattuale tra le parti.

75.
    Tale valutazione non è messa in discussione dall'argomento della Commissione secondo cui il regolamento n. 1955/1999, applicabile al trasporto di carni suine destinate alla Russia, non contiene alcuna disposizione paragonabile all'art. 6 del regolamento n. 1135/1999, e secondo cui manca così un fondamento normativo in forza del quale l'aggiudicatario del trasporto debba sopportare i costi relativi all'ottenimento dei certificati di cui a tale disposizione. Infatti, dalla mancanza di una disposizione del genere nel regolamento n. 1955/1999 non risulta che spetti all'aggiudicatario del reperimento dei prodotti trasmettere, a sue spese, i quattro tipi di certificato per ogni mezzo di trasporto previsto.

76.
    Ne consegue che la ricorrente non è stata inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali, come definiti dai regolamenti applicabili, e che, pertanto, la somma di DEM 13 130,04 non poteva esserle addebitata ad alcun titolo.

77.
    La domanda principale della ricorrente è quindi accolta.

78.
    La somma dovuta dalla Commissione dev'essere aumentata degli interessi di mora, a decorrere dal 2 maggio 2000, data nella quale la ricorrente ha reclamato alla Commissione il pagamento della somma dovuta, e fino al pagamento integrale. Per quanto riguarda il tasso annuale da applicare agli interessi moratori, il Tribunale ritiene che tale tasso debba essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante le varie fasi del periodo interessato, aumentato di due punti.

79.
    Poiché la domanda principale della ricorrente è stata accolta, non occorre decidere sulla domanda proposta in via subordinata.

Sulle spese

80.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La Commissione è condannata a pagare alla ricorrente la somma di EUR 6 713,28, aumentata degli interessi di mora a decorrere dal 2 maggio 2000 e fino al pagamento integrale. Il tasso degli interessi moratori da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    La Commissione è condannata alle spese.

Moura Ramos
Pirrung
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingua processuale: il tedesco.