Language of document : ECLI:EU:T:2002:247

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

15 ottobre 2002 (1)

«Programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II) - Sostegno automatico alla distribuzione - Impresa beneficiaria»

Nella causa T-233/00,

Scanbox Entertainment A/S, con sede in Farum (Danimarca), rappresentata dall'avv. T. Steffensen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Rasmussen e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2000, con la quale viene negata alla ricorrente l'ammissione al programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Contesto normativo

    

1.
    Il 10 luglio 1995 il Consiglio adottava la decisione 95/563/CE, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321, pag. 25).

2.
    Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 95/563, gli obiettivi del programma MEDIA II nel settore della diffusione e della distribuzione sono, in particolare, i seguenti:

«-    rafforzare il settore della distribuzione europea nel settore cinematografico e audiovisivo, favorendo la messa in rete dei distributori europei e incoraggiandoli ad investire nella produzione di pellicole cinematografiche europee;

-    favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei mediante incentivi alla distribuzione e alla loro programmazione nelle sale, e incoraggiare la messa in rete degli operatori (...)».

3.
    La Commissione è responsabile dell'attuazione di tale programma, le cui modalità sono definite nell'allegato della decisione 95/563. Il punto 1.2.1, lett. b), di detto allegato prevede l'attuazione di «un sistema di sostegno ai distributori europei proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei fuori del rispettivo territorio nazionale».

4.
    In applicazione delle disposizioni contenute in tale punto, la Commissione pubblicava un invito a presentare proposte 8/2000 intitolato «Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei distributori europei - “Sistema di sostegno automatico”» (in prosieguo: il «sistema di sostegno automatico»). Questo documento comprende «orientamenti per la presentazione di proposte miranti ad ottenere un contributo finanziario» (in prosieguo: gli «orientamenti»).

5.
    Il sistema di sostegno automatico si articola in due diverse fasi. La prima ha per oggetto l'individuazione dei distributori che possono essere ammessi alle sovvenzioni comunitarie in questione, la seconda, la concessione di queste ultime.

6.
    La prima fase è volta a determinare per ciascun distributore che ne abbia fatto domanda l'importo del «sostegno potenziale» al quale egli può aspirare. Tale importo è calcolato sulla base dei risultati conseguiti dal distributore nel corso del 1999. I risultati sono definiti dal numero di ingressi a pagamento per i film europei recenti, registrati in un paese diverso da quello d'origine di tali film («film europei non nazionali»), fino a un massimo di 700 000 ingressi per film. Dopo aver fatto certificare questi dati dall'autorità nazionale competente, la Commissione determina l'ammontare del sostegno potenziale moltiplicando il numero di ingressi così certificati per un importo fisso compreso tra EUR 0,40 e 0,70, secondo una formula indicata alla pag. 6 degli orientamenti, e ne informa il distributore.

7.
    La seconda fase concerne la concessione vera e propria del sostegno. Il distributore che disponga di un «sostegno potenziale» ai sensi della prima fase deve richiedere alla Commissione che il relativo importo gli sia versato sotto forma di sovvenzione, detta «reinvestimento». Tale sovvenzione è accordata ai progetti seguenti, da realizzarsi nel corso del 2000:

-    produzione di nuovi film europei non nazionali;

-    copertura dei minimi garantiti di distribuzione di film europei non nazionali recenti;

-    copertura delle spese di distribuzione di film europei non nazionali recenti.

8.
    Ogni progetto per il quale il distributore richieda una sovvenzione dev'essere autorizzato dalla Commissione.

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

9.
    La ricorrente, Scanbox Entertainment A/S (già Scanbox Danmark A/S), distribuisce film sia in Danimarca sia in Svezia e in Norvegia tramite sue controllate locali. Per questi tre paesi essa detiene in esclusiva i diritti di distribuzione dei film «Elizabeth I», «Little Voice» e «The Ninth Gate».

10.
    La Svensk Filmindustri AB (in prosieguo: la «SF») è una società svedese di distribuzione e di produzione di film facente parte di un gruppo di società che gestiscono sale cinematografiche in Svezia e in Norvegia. In base ad un contratto concluso con la ricorrente, la SF garantiva la distribuzione dei tre film succitati nella propria rete di sale in Svezia e la raccolta dei rispettivi proventi.

11.
    Il 27 ottobre 1999 la SF e la ricorrente risolvevano il loro contratto.

12.
    Nell'ambito dell'invito a presentare proposte 8/2000, la Scanbox Sweden AB, controllata della ricorrente, e la SF depositavano entrambe domanda di ammissione al sostegno potenziale per la distribuzione in Svezia dei film «Elizabeth I», «Little Voice» e «The Ninth Gate».

13.
    Con lettera del 16 giugno 2000, il consulente legale della ricorrente e delle controllate svedese e norvegese di quest'ultima esponeva alla Commissione le ragioni per le quali era la sua cliente - e non la SF - a dover essere considerata il «distributore» dei film in questione sul territorio svedese e, a questo titolo, a dover vedere accolta la propria domanda di sostegno potenziale.

14.
    Il 30 giugno 2000 la Commissione comunicava alla ricorrente di aver respinto la sua domanda e di aver accolto quella della SF. Questi i motivi rilevanti di tale decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»):

«Il sistema di sostegno automatico è stato concepito come un sussidio alle persone giuridiche che esercitano attività di distribuzione cinematografica in un dato territorio. Esso si basa sul numero degli ingressi totalizzati, ossia dei biglietti venduti da ciascun distributore per calcolare il sostegno potenziale disponibile ad essere reinvestito nella distribuzione di nuovi film. Tale sostegno non può essere considerato in nessun caso un introito legato a un certo film o a un determinato concedente, chiunque sia il titolare dei relativi diritti.

Il risultato conseguito dai distributori europei (misurato in termini di biglietti venduti in un dato territorio) è solo uno strumento per calcolare il sostegno comunitario potenziale. Poco importa, pertanto, se la Svensk Filmindustri AB abbia sostenuto la totalità oppure soltanto parte delle spese di distribuzione dei film che hanno determinato un sostegno potenziale. I dati rilevanti sono i seguenti: la Svensk Filmindustri ha distribuito direttamente il [i] film in Svezia, ha negoziato la data di uscita dei film e ha esercitato le attività indicate al punto 2.3 degli orientamenti, che definisce la distribuzione cinematografica.

L'interpretazione della Commissione circa questo punto specifico è uguale a quella adottata dalle autorità svedesi (Filmägarnas Kontrollbyrå AB) incaricate di certificare gli ingressi (biglietti venduti) relativi al territorio svedese nel 1999. A loro avviso, “la Scanbox Sweden AB non ha distribuito i titoli indicati. Questi ultimi sono distribuiti dalla Svensk Filmindustri”. A titolo informativo alleghiamo alla presente una copia di tale documento.

Alla luce di quanto precede, siamo spiacenti di doverLa informare che per la Commissione è la Svensk Filmindustri AB la società che può concorrere ad un sostegno potenziale nell'ambito dell'invito a presentare proposte 8/2000 (sostegno automatico) per i titoli seguenti: “Elizabeth”, “The Ninth Gate”, “Little Voice”».

15.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2000 la Scanbox Entertainment A/S proponeva il presente ricorso.

16.
    Il 13 novembre 2000 la Commissione notificava alla controllata svedese della ricorrente il rigetto della sua domanda di sostegno potenziale.

17.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) decideva di aprire la fase orale e di porre, nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, una serie di quesiti alle parti, le quali vi hanno risposto nel termine impartito.

18.
    Durante l'udienza del 14 marzo 2002 le parti hanno formulato le loro difese e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

19.
    La ricorrente, dopo aver chiarito all'udienza il senso delle proprie memorie, chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

20.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

Osservazioni preliminari

21.
    La ricorrente ritiene di soddisfare tutti e quattro i criteri di ammissione al sistema di sostegno automatico enunciati al punto 2.4 degli orientamenti. Pur avendo incaricato con subappalto la SF, sarebbe essa la distributrice dei tre film in questione per la Svezia. A questo titolo essa sarebbe la sola a poter essere prescelta per il sostegno automatico. Rifiutando di riconoscerle tale qualità, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e si sarebbe basata su fatti materialmente inesatti.

22.
    La Commissione respinge tali censure. Da una parte, essa ritiene che, nella fattispecie, l'ammissibilità al sostegno automatico dovesse essere commisurata, piuttosto che ai criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti, a quelli di cui al punto 3 e alla finalità del sostegno automatico. Dall'altra, la Commissione ritiene che solo la SF potesse essere ammessa al detto sostegno.

23.
    Quanto all'interpretazione degli orientamenti, il Tribunale ricorda che questi ultimi precisano che l'invito a presentare proposte 8/2000 «è rivolto alle società europee che contribuiscono con la loro attività alla realizzazione degli obiettivi [del programma MEDIA II], in particolare, alle società europee di distribuzione cinematografica».

24.
    Il punto 2.3 degli orientamenti definisce la «distribuzione (cinematografica)» nei termini seguenti:

«Ogni attività commerciale destinata a portare a conoscenza di un vasto pubblico un film su supporti di vario tipo. Detta attività può comprendere aspetti tecnici della produzione (doppiaggio/sottotitolazione, realizzazione di copie, spedizioni, ecc.) nonché operazioni di marketing e di promozione (realizzazione di filmati promozionali e di materiale pubblicitario, acquisto di spazi pubblicitari, organizzazione di eventi promozionali, ecc.)».

25.
    Il punto 2.4 degli orientamenti definisce il «distributore cinematografico» come segue:

«Ogni società europea che, avendo acquisito mediante contratto i diritti di distribuzione di un film su un dato territorio, ne assicuri direttamente la distribuzione, negozi le date di uscita nelle sale e si accolli i relativi costi di distribuzione. (I subdistributori ovvero i “distributori materiali” non rientrano in questa categoria)».

26.
    Risulta dunque da tali dati che solo le imprese di distribuzione che rispondono ai criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti possono essere ammesse al sistema di sostegno automatico. Inoltre, è pacifico che i criteri di cui al punto 2.4 degli orientamenti sono cumulativi.

27.
    La Commissione ha tuttavia contestato tale interpretazione, sostenendo che, nella fattispecie, occorreva individuare chi, se la ricorrente o la SF, avesse la maggiore «capacità di creare un pubblico per i film europei», dato che è questo il criterio enunciato al punto 3.1 degli orientamenti. In udienza la Commissione ha sottolineato che i criteri di cui al punto 3 degli orientamenti prevalgono su quelli enunciati al punto 2.4, che perseguono un obiettivo più limitato. D'altro canto, essa ha precisato che, se si fosse limitata ad esaminare le domande di sostegno potenziale unicamente sulla base dei criteri di cui al punto 2.4 degli orientamenti, nessuna delle due imprese in lizza avrebbe potuto essere dichiarata idonea. Il criterio così applicato sarebbe conforme all'obiettivo del programma MEDIA II, che è quello di promuovere lo sviluppo della distribuzione dei film europei. La Commissione informa di aver valutato nel loro insieme più fattori rilevanti e di aver tenuto conto della ripartizione dei compiti tra la ricorrente e la SF, quale poteva risultare dai loro accordi contrattuali e dai documenti forniti dalle autorità svedesi.

28.
    Tali argomenti non possono essere accolti.

29.
    Da un lato, risulta da quanto esposto sopra che i criteri che determinano l'ammissione di un'impresa al sistema automatico sono quelli enunciati al punto 2.4 degli orientamenti, mentre il punto 3, intitolato «Modalità d'intervento», persegue un obiettivo differente. Ai sensi del punto 3.1 degli orientamenti, infatti, sul quale la Commissione ha insistito in modo particolare, intitolato «Finalità del sostegno», il sistema di sostegno automatico è «destinato a promuovere e a sostenere una maggiore diffusione transnazionale dei film europei mediante un sostegno finanziario ai distributori, commisurato alla loro capacità di creare un pubblico per i film europei, e ad essere reinvestito a favore di film europei non nazionali recenti, [e] mira altresì a promuovere lo sviluppo di legami tra i settori della distribuzione e della produzione al fine di creare le condizioni per una migliore presentazione sul mercato dei film europei non nazionali». Ciò ricordato, il punto 3.1 degli orientamenti descrive in generale il funzionamento di tale programma, che viene analizzato in modo particolareggiato nei punti successivi.

30.
    Dall'altro, la tesi della Commissione, che vuol giustificare lo scostamento dal punto 2.4 degli orientamenti in quanto nessuna delle due imprese in questione rispondeva ai criteri da questo enunciati, dev'essere respinta. Se non la si respingesse, infatti, si arriverebbe al risultato di lasciare alla Commissione discrezionalità piena quanto alla concessione di fondi comunitari in base al sistema automatico. In applicazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, la Commissione è tenuta a osservare i criteri che essa stessa definisce negli orientamenti e non può ammettere al sostegno automatico un'impresa che non risponda ad essi.

31.
    Risulta da questi elementi che la Commissione era tenuta a verificare se la domanda di sostegno potenziale che le era stata presentata dalla ricorrente fosse conforme ai criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti.

32.
    Alla luce delle considerazioni svolte, occorre esaminare le censure dirette a provare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente ritenuto che la SF, e non la ricorrente, potesse beneficiare del sistema di sostegno automatico.

33.
    La ricorrente ritiene di soddisfare tutti i criteri enunciati dal punto 2.4 degli orientamenti, cosa che non varrebbe invece per la SF.

34.
    La Commissione replica che la ricorrente non può essere ammessa al sistema di sostegno automatico, perché in base alla ripartizione dei compiti tra la ricorrente e la SF solo quest'ultima può essere considerata distributrice nell'accezione degli orientamenti.

35.
    Il Tribunale ritiene opportuno esaminare i criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti, cominciando con il criterio relativo all'acquisizione dei diritti di distribuzione.

Quanto al criterio relativo all'acquisizione dei diritti di distribuzione

36.
    La ricorrente afferma che la SF non detiene in esclusiva i diritti di distribuzione dei film in questione per la Svezia. Già questa circostanza basterebbe ad impedire alla Commissione di considerare la SF come il distributore legittimato a beneficiare del sistema di sostegno automatico.

37.
    La Commissione ricorda d'aver indicato nella decisione impugnata che le attività della SF erano riconducibili più al lavoro vero e proprio di un distributore che a quello di un distributore materiale, categoria esclusa dal sostegno automatico. Il fatto che la ricorrente detenga i diritti di distribuzione non sarebbe determinante.

38.
    Il Tribunale osserva che, ai sensi del punto 2.4 degli orientamenti, la nozione di distributore si applica a ogni società europea che, in particolare, abbia acquisito contrattualmente i diritti di distribuzione di un film su un dato territorio. Gli orientamenti non stabiliscono gerarchie o ponderazioni di sorta tra i quattro criteri enunciati dal punto 2.4. L'importanza che i detti orientamenti riconoscono al criterio dell'acquisizione dei diritti di distribuzione è confermata dalla circostanza che nel formulario di domanda di sostegno automatico ad essi allegato è previsto che i richiedenti attestino di essere imprese europee e di detenere i diritti di distribuzione nelle sale relativamente ai film europei non nazionali per i quali chiedono il sostegno finanziario della Comunità. D'altro canto, l'importanza del criterio dell'acquisizione dei diritti di distribuzione discende dalle caratteristiche dell'attività di distribuzione di opere cinematografiche nelle sale. L'acquisizione dei diritti di distribuzione è, infatti, un presupposto necessario a detta attività della quale costituisce, in generale, il principale costo rispetto alle altre spese di distribuzione (per esempio, rispetto alle spese di manutenzione, copia, consegna, sottotitolazione o promozione del film).

39.
    Nella fattispecie, risulta che la SF non detiene i diritti di distribuzione di questi film per la Svezia; detentore esclusivo di questi ultimi è la ricorrente. Ciò vuol dire che la SF non risponde al primo dei quattro criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti e non può pertanto essere considerata un distributore legittimato a beneficiare del sistema di sostegno automatico.

40.
    Ne consegue che la decisione impugnata, nella parte in cui afferma che la SF è un distributore idoneo al sistema di sostegno automatico, è viziata da un errore di valutazione.

Quanto agli altri criteri

41.
    Secondo la ricorrente, la SF è solo una subdistributrice incaricata di assicurare localmente la distribuzione materiale dei film e che agisce in conformità allo scopo del sistema di sostegno automatico. Nessuna disposizione degli orientamenti permetterebbe alla Commissione di rifiutare a un distributore l'accesso al sostegno automatico per il solo fatto che egli si avvale di un subdistributore.

42.
    La ricorrente sostiene di garantire tutti i compiti di direzione relativi alla distribuzione dei film. In particolare, essa sarebbe la sola a decidere della loro presentazione, ad assumersi la responsabilità, il rischio commerciale, la direzione e l'attuazione della loro messa in commercio nonché tutti i costi connessi.

43.
    Sulla base di tutti questi elementi, la ricorrente fa valere che essa garantisce direttamente la distribuzione dei film, negozia le loro date di uscita e si accolla i loro costi di distribuzione, in modo da soddisfare tutti i criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti.

44.
    La Commissione respinge queste censure. Essa ricorda di aver indicato nella decisione impugnata che le attività della SF erano riconducibili più al lavoro vero e proprio di un distributore che a quello di un distributore materiale, giacché quest'ultimo:

-    garantisce la distribuzione diretta,

-    pianifica la campagna di commercializzazione,

-    sostiene le spese dirette di commercializzazione e di distribuzione.

45.
    La Commissione precisa di aver valutato nel loro insieme più fattori rilevanti e di aver tenuto conto della ripartizione dei compiti tra la ricorrente e la SF, quale poteva risultare dai loro accordi contrattuali e dai documenti forniti dalle autorità svedesi.

46.
    La Commissione sottolinea che i subdistributori non possono beneficiare del sostegno automatico. Il subdistributore si limiterebbe a fornire al distributore taluni servizi, per esempio la manutenzione dei film e il loro trasporto verso le sale nonché la raccolta degli incassi. Si tratterebbe dunque di persone che assicurano la distribuzione «materiale» dei film.

47.
    Gli orientamenti non considererebbero appieno le caratteristiche peculiari della distribuzione cinematografica sul mercato geografico comprendente la Svezia, la Danimarca e la Norvegia. Secondo la Commissione, su questo mercato la maggioranza degli incassi non è costituita dagli ingressi in sala. In genere non sarebbe vantaggioso acquistare i diritti di distribuzione di un film per uno soltanto di questi paesi. Per questo i distributori sarebbero soliti acquistare i diritti cosiddetti «multipiattaforma» (cinema, televisione, video, ecc.) per l'insieme di tali paesi. Il titolare di tali diritti, che non disponga di una propria rete di distribuzione per tutto questo territorio, affiderebbe a terzi la distribuzione dei film su una parte di esso. E' così che, nella fattispecie, la ricorrente, che ha sede in Danimarca, avrebbe affidato alla SF, società svedese, la distribuzione dei film per la Norvegia e per la Svezia.

48.
    Sarebbe la SF a rispondere meglio alla definizione di distributore enunciata al punto 2.4 degli orientamenti. La ricorrente non farebbe parte del gruppo dei potenziali beneficiari del sostegno automatico. Tra i quattro criteri di cui al punto 2.4 degli orientamenti, quello secondo il quale il distributore deve «assicurare direttamente la distribuzione» sarebbe inapplicabile alla ricorrente. Infatti, secondo la Commissione, era la SF a concludere tutti i contratti di distribuzione pertinenti e a pagare personalmente tutte le fatture. Orbene, nell'ambito di un'operazione di subdistribuzione, sarebbe uso che le fatture siano trasmesse al titolare dei diritti di distribuzione. La SF avrebbe assunto un certo rischio finanziario nella distribuzione dei film in questione.

49.
    Il vero lavoro di pianificazione, commercializzazione e distribuzione sarebbe stato effettuato dalla SF, la cui attività esorbita notoriamente da quella di una subdistributrice. L'autonomia di cui la SF disponeva per organizzare la campagna di distribuzione dimostrerebbe che è essa la distributrice dei film in questione. La Commissione sostiene che la ricorrente approvava i piani di commercializzazione e di distribuzione proposti dalla SF, ma che tutte le decisioni erano prese dalla SF, mentre la ricorrente si limitava ad approvare le proposte della SF.

50.
    A giudizio della Commissione, la circostanza che la ricorrente rimborsasse le spese di distribuzione che la SF documentava è ininfluente. Essa risulterebbe, infatti, da una clausola standard inserita in tutti i contratti di distribuzione. Al contrario, essa tenderebbe a confermare che la SF non è un semplice distributore fisico.

51.
    In primo luogo, quanto al criterio relativo all'addebito dei costi di distribuzione, il Tribunale constata che la ricorrente, in base al contratto concluso con la SF, ha sopportato i costi di distribuzione dei film in questione in Svezia. Risulta, infatti, dai termini del contratto tra la ricorrente e la SF («Cinema Film Distribution Sweden Agreement»), come modificato dalla clausola addizionale del 22 settembre 1998, che le spese collegate alla distribuzione dei film in Svezia sono, in un primo momento, anticipate dalla SF che, successivamente, le deduce dall'importo dei proventi dei film, che essa versa alla ricorrente. Ai sensi dell'art. 3 di tale contratto, se i proventi non bastano a coprire tali spese, la SF ne ottiene il rimborso direttamente dalla società Scanbox Sweden o attraverso compensazione con gli incassi di altri film di cui la SF garantisce la distribuzione. In cambio degli altri servizi resi dalla SF (politica commerciale, lancio, prenotazione dei film, fatturazione, resoconti, statistiche, copie), elencati all'art. 4 del contratto di distribuzione, la ricorrente paga una commissione pari al 15,5% delle entrate. In udienza la ricorrente ha sostenuto, senza essere contraddetta dalla Commissione, che, in base ai detti accordi contrattuali, essa sopportava la totalità dei costi di distribuzione in quanto la SF le addossava tutte le spese sostenute.

52.
    Quanto all'argomento della Commissione secondo il quale l'accollamento dei costi è disposto da una clausola standard inserita in tutti i contratti di distribuzione, basta osservare che esso, oltre ad essere infondato, è anche inidoneo a mettere in discussione il fatto che la ricorrente ha veramente sopportato i costi di distribuzione. Esso va pertanto respinto.

53.
    La Commissione ha replicato pure, in udienza, che la circostanza che la ricorrente sopporti in ultimo i costi di distribuzione non è decisiva, dato che la SF anticipa le spese di distribuzione.

54.
    Il Tribunale ritiene tuttavia che la ricorrente, poiché rimborsa alla SF le somme che questa anticipa, dal punto di vista economico è la sola a sopportare l'onere di tali spese.

55.
    Risulta dunque che la ricorrente «si accollava i costi di distribuzione» dei film in questione, come previsto dal punto 2.4 degli orientamenti. Nella parte in cui afferma che è irrilevante che la SF sopporti la totalità o solo parte dei costi di distribuzione, la decisione impugnata è dunque viziata da un errore di valutazione.

56.
    In secondo luogo, quanto al criterio relativo alla distribuzione diretta dei film, il Tribunale osserva che è pacifico che la SF ha garantito la materiale distribuzione in Svezia dei film presi in considerazione. Occorre sottolineare che nel punto 2.4 degli orientamenti non è ben chiaro il senso dell'espressione «assicurare direttamente la distribuzione». Al contrario, tale disposizione precisa che i subdistributori, o «distributori materiali», non sono «distributori».

57.
    A tale proposito, la Commissione sostiene che le attività della SF eccedono quelle che sono generalmente affidate ad un distributore materiale. La SF svolgerebbe compiti di promozione riconducibili a quelli che il programma MEDIA II mira a incentivare. La Commissione ne deduce che, considerata la finalità degli orientamenti più che il loro testo, la sola distributrice dei film in questione è necessariamente la SF.

58.
    Il Tribunale respinge tali obiezioni della Commissione.

59.
    Innanzi tutto, qualunque sia il grado di autonomia di cui dispone la SF, è comunque la ricorrente a sopportare il rischio commerciale collegato alla distribuzione dei film. Com'è stato osservato prima, la SF non sopporta nessuna spesa di distribuzione. In definitiva, la ricorrente percepisce soltanto l'importo residuo delle entrate, dedotte le somme dovute alla SF. Perché la ricorrente realizzi profitti, occorre comunque che questo importo residuo superi il costo di acquisto dei diritti di distribuzione dei film. Orbene, questi ultimi costituiscono la principale spesa relativa all'operazione di distribuzione e danno così la misura del rischio commerciale assunto dalla ricorrente. Secondo le informazioni fornite dalla ricorrente in risposta ai quesiti del Tribunale e gli altri elementi agli atti, il costo di acquisto dei diritti di distribuzione da essa sostenuto superava di più del 60% il totale delle spese e delle commissioni della SF.

60.
    In secondo luogo, l'attività della ricorrente è conforme alla finalità del sistema di sostegno automatico, che è di promuovere la distribuzione di film europei in paesi diversi da quelli di origine. Il sostegno automatico è riservato ai distributori e non ai gestori di sale che curano la programmazione.

61.
    Le censure della Commissione relative al carattere inusuale dell'operazione di distribuzione di cui trattasi non sono idonee a rimettere in causa detti elementi. Se pure la formula di cooperazione contenuta nel contratto tra tali imprese differisse da quella cui l'amministrazione della Commissione è abituata, è giocoforza constatare che gli esempi di relazioni tra distributore e subdistributore addotti in merito dalla Commissione (allegato G del controricorso) concernono unicamente le relazioni tra distributori e subdistributori all'interno di uno stesso Stato membro. Nella fattispecie, le relazioni contrattuali tra la ricorrente e la SF dipendono essenzialmente dal fatto che dette società sono stabilite in due Stati membri. La ricorrente non dispone di sale in Svezia e cerca, di conseguenza, di assicurarsi i servizi di un gestore di sale in tale Stato membro. Si tratta dunque di un caso di «distribuzione transnazionale dei film europei», il cui rafforzamento è tra gli obiettivi del programma MEDIA II.

62.
    Di conseguenza, occorre giudicare che, nonostante i servizi resi dalla SF, è la ricorrente a garantire «direttamente la distribuzione» dei film in questione, ai sensi del punto 2.4 degli orientamenti, mentre la SF agisce solo in qualità di subdistributrice.

63.
    Si deve concludere che, nella decisione impugnata, l'affermazione che la SF ha distribuito direttamente i film in Svezia è viziata da un errore di valutazione.

64.
    In terzo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo alla negoziazione delle date di uscita nelle sale, la ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la SF avrebbe negoziato la data di uscita dei film ed esercitato le attività di distribuzione definite al punto 2.3 degli orientamenti. Essa sostiene che le proposte della SF in merito alle date di uscita erano soggette alla propria approvazione. Al riguardo la SF non disporrebbe dunque di una competenza autonoma o esclusiva.

65.
    La Commissione fa valere, in sostanza, che il diritto di veto di cui disponeva la ricorrente sulle proposte avanzate dalla SF in ordine alla messa in commercio dei film e alle loro date di uscita nelle sale non può essere considerato una prova del ruolo attivo ricoperto dalla ricorrente nella distribuzione dei film.

66.
    Il Tribunale constata che l'art. 2.4 degli orientamenti non prescrive che la data di uscita nelle sale sia determinata direttamente o esclusivamente dal distributore: basta che quest'ultimo «negozi» tale data.

67.
    Nella fattispecie, le disposizioni del contratto tra la ricorrente e la SF non indicano chi, se la ricorrente o la SF, decidesse le date di uscita nelle sale. Risulta dagli atti, tuttavia, che la SF, quando sottoponeva un «plan marketing» all'approvazione della ricorrente, vi includeva informazioni sulla data di uscita nelle sale. Appare chiaro, allora, che la SF sottoponeva all'approvazione della ricorrente la data di uscita nelle sale nel contesto del piano di commercializzazione. Proprio perché non ha sede in Svezia la ricorrente si rimette al parere di un subdistributore locale per fissare le date di uscita. La ricorrente, che ha sede in Danimarca, certo non conosce il mercato svedese come invece la SF, alla quale essa affida il compito di proporre una data di uscita che tenga conto della natura del film in questione e degli avvenimenti concomitanti. Così, per esempio, la SF ha proposto di far coincidere l'uscita del film «The Ninth Gate» con la venuta del suo regista al festival cinematografico di Stoccolma. Ciò considerato, si deve ammettere che la ricorrente ha negoziato con la SF le date di uscita nelle sale, ai sensi del punto 2.4 degli orientamenti.

68.
    Di conseguenza, la decisione impugnata, nella parte in cui afferma che la SF «ha negoziato le date di uscita nelle sale», è viziata da un errore di valutazione.

69.
    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata è viziata da parecchi errori di valutazione concernenti l'applicazione dei criteri per l'ammissione di un'impresa di distribuzione cinematografica al sostegno automatico, quali definiti negli orientamenti. La Commissione ha respinto la domanda di sostegno potenziale della ricorrente argomentando che solo la SF poteva essere considerata distributore legittimato a beneficiare del contributo, senza aver adeguatamente provato in punto di diritto che la SF, e non la ricorrente, soddisfacesse i criteri enunciati al punto 2.4 degli orientamenti.

70.
    Occorre perciò accogliere il motivo vertente sugli errori di valutazione e annullare la decisione, senza bisogno di esaminare gli altri motivi e censure dedotti dalla ricorrente.

Sulle spese

71.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda in udienza, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 30 giugno 2000, con la quale viene negata alla ricorrente l'ammissione al programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), è annullata.

2)     La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: il danese.