Language of document : ECLI:EU:T:2002:253

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

22 ottobre 2002 (1)

«Personale della Banca centrale europea - Modifica del contratto di lavoro - Rapporto informativo»

Nelle cause riunite T-178/00 e T-341/00,

Jan Pflugradt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato, nella causa T-178/00, dall'avv. N. Pflüger e, nella causa T-341/00, dagli avv.ti Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea, rappresentata, nella causa T-178/00, dal sig. J. Fernández Martín e dalla sig.ra V. Saintot, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, e, nella causa T-341/00, dalla sig.ra Saintot e dal sig. T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo all'anno 1999, nella causa T-178/00, e una domanda di annullamento della nota 28 giugno 2000 del direttore generale della direzione generale «Sistemi informativi» (DG IS) della Banca centrale europea, riguardante i compiti assegnati al ricorrente, nella causa T-341/00,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Il protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo «Statuto del SEBC»), contiene segnatamente le disposizioni seguenti:

                    «Articolo 12

(...)

12.3     Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina     l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

(...)

Articolo 36

Personale

36.1    Il consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2    La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego».

2.
    Sulla base di tali disposizioni, il consiglio direttivo ha adottato, con decisione 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999 (GU 1999, L 125, pag. 32), le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: le «condizioni di impiego»), che prevedono in particolare:

«9.    (a)    I rapporti di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego.

(...)

    (c)    Le condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale particolare. La BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto comunitario (CE); e iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive (CE) relative alla politica sociale indirizzati agli Stati membri. Ogni qual volta si renderà necessario, tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE. Si terranno nel debito conto a tale riguardo le raccomandazioni (CE) in materia di politica sociale. Per l'interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, la BCE terrà in debita considerazione i principi consacrati dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni comunitarie.

10.    (a)    I contratti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti prendono la forma di lettere di assunzione controfirmate dai dipendenti. Le lettere di assunzione contengono gli elementi del contratto precisati dalla direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE (...)».

3.
    Sulla base dell'art. 12, n. 3, dello Statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della BCE, modificato il 22 aprile 1999 (GU L 125, pag. 34; rettifica nella GU 2000, L 273, pag. 40), che dispone in particolare:

«Articolo 11

11.1.    Ciascun componente del personale della BCE è informato sulla propria posizione all'interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.

(...)

Articolo 21

Condizioni di impiego

21.1.    I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.

21.2.    Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.

21.3.    Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo».

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

4.
    Il ricorrente, ex dipendente dell'Istituto monetario europeo (IME), è al servizio della BCE dal 1. luglio 1998 ed è stato assegnato alla direzione generale «Sistemi informativi» (in prosieguo: la «DG IS») dove ha svolto, a partire dalla sua assunzione, la funzione di «coordinatore degli specialisti UNIX».

5.
    Il 9 ottobre 1998 il ricorrente ha approvato i termini di un documento intitolato «UNIX co-ordinator responsabilities» che gli era stato comunicato il 5 ottobre e che conteneva un elenco dei diversi compiti collegati al suo impiego. Tra questi figurava la redazione dei rapporti informativi dei membri del gruppo UNIX.

6.
    Il 13 ottobre 1998 la BCE ha inviato al ricorrente una lettera di assunzione con effetto retroattivo al 1. luglio 1998.

7.
    Il 14 ottobre 1999 il direttore generale della DG IS ha informato il ricorrente che non spettava a lui redigere i rapporti informativi dei membri del gruppo UNIX.

8.
    Il 23 novembre 1999 il ricorrente ha avuto un colloquio di valutazione col suo capodivisione. Quest'ultimo ha messo per iscritto il suo giudizio nel rapporto informativo del ricorrente relativo al 1999, che costituisce l'atto impugnato nella causa T-178/00.

9.
    Il 12 gennaio 2000 il ricorrente ha formulato diverse osservazioni sul giudizio di cui è stato oggetto e ha sottolineato, nel rapporto informativo del 1999, che egli si riservava il «diritto di respingere una valutazione sleale».

10.
    Il ricorrente ha chiesto un secondo colloquio di valutazione. Tale colloquio ha avuto luogo il 14 gennaio 2000 con il direttore aggiunto della DG IS che ha redatto un suo rapporto quel giorno stesso.

11.
    Il 19 gennaio 2000 il ricorrente ha firmato il rapporto informativo relativo al 1999, apportandovi i seguenti commenti:

«Ho esaminato molto attentamente il punto di vista espresso dal secondo esaminatore. Ritengo tuttavia che i commenti che figurano nel rapporto informativo siano sleali e infondati. Per tale motivo respingo la valutazione e farò in modo che si svolga un procedimento di riesame amministrativo come previsto nelle condizioni d'impiego».

12.
    Seguendo le procedure interne della BCE, il ricorrente ha contestato, da una parte, i giudizi riguardanti il suo lavoro, formulati nel rapporto informativo relativo al 1999, e, dall'altra, la decisione di revocargli la responsabilità di valutare i membri del gruppo UNIX, decisione ugualmente contenuta nel detto rapporto.

13.
    Il 10 marzo 2000 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 41 delle condizioni d'impiego, un riesame amministrativo («administrative review») del rapporto informativo relativo al 1999, sostenendo che esso è basato su fatti erronei e, di conseguenza, viola i suoi diritti contrattuali. Egli ha anche chiesto che si proceda ad una nuova valutazione per il 1999 da parte di altre persone imparziali.

14.
    Il 10 aprile 2000 il direttore generale della DG IS ha respinto, da una parte, le affermazioni del ricorrente riguardanti la presenza di errori di fatto nel rapporto informativo relativo al 1999 e, dall'altra, la domanda diretta ad avviare un nuovo procedimento di valutazione.

15.
    Il 9 maggio 2000 il ricorrente ha presentato un reclamo al presidente della BCE («grievance procedure») basato, in sostanza, sui motivi fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame amministrativo.

16.
    L'8 giugno 2000 il presidente della BCE ha respinto tale reclamo.

17.
    Parallelamente a questo procedimento, il 17 gennaio 2000 il ricorrente aveva chiesto al direttore generale della direzione generale (DG) «Amministrazione e personale» della BCE, ai sensi dell'art. 41 delle condizioni d'impiego, un riesame amministrativo della decisione, contenuta nel rapporto informativo per il 1999, di revocargli la responsabilità della valutazione dei membri del gruppo UNIX. Il ricorrente ha osservato che tale decisione costituiva una violazione dei suoi diritti contrattuali. Egli ha chiesto, da una parte, di essere reintegrato nel suo diritto di valutare i membri del gruppo UNIX e, dall'altra, che la DG IS rispetti in futuro i termini del suo contratto di lavoro.

18.
    Il 27 gennaio 2000 il direttore generale della DG «Amministrazione e personale» ha trasmesso tale domanda alla DG IS.

19.
    Il 10 febbraio 2000 il ricorrente ha inviato alla DG IS una nota intesa a completare i termini della sua domanda di riesame amministrativo.

20.
    Il 10 marzo 2000 il direttore della DG IS ha risposto che i termini del contratto di lavoro del ricorrente non erano stati modificati e, di conseguenza, ha respinto quanto fatto valere da quest'ultimo.

21.
    Il 9 maggio 2000 il ricorrente ha presentato dinanzi al presidente della BCE un reclamo basato, in sostanza, sui motivi fatti valere nell'ambito del procedimento di riesame amministrativo.

22.
    L'8 giugno 2000 il presidente della BCE ha respinto tale reclamo.

23.
    Con nota 28 giugno 2000, il direttore generale della DG IS ha trasmesso al ricorrente un elenco dei suoi compiti principali precisando che tale lista sarebbe servita da base per la sua valutazione annuale. Questo documento costituisce l'oggetto del ricorso nella causa T-341/00.

24.
    L'11 agosto 2000 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 41 delle condizioni d'impiego, un riesame amministrativo della nota 28 giugno 2000.

25.
    L'8 settembre 2000 la BCE ha respinto tale domanda.

26.
    Il 12 settembre 2000 il ricorrente ha presentato al presidente della BCE un reclamo che quest'ultimo ha respinto il 25 ottobre 2000.

27.
    Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2000, il ricorrente ha proposto, sulla base degli artt. 236 CE e 36, n. 2, dello Statuto del SEBC, il ricorso registrato col numero T-178/00. Con atto introduttivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2000, il ricorrente ha proposto, sulla base degli artt. 236 CE e 36, n. 2, dello Statuto del SEBC, il ricorso registrato col numero T-341/00.

28.
    Con ordinanza 6 dicembre 2001, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale.

29.
    Nelle sue memorie nella causa T-178/00, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

-    ingiungere alla BCE di revocare il suo rapporto informativo 23 novembre 1999, relativo al 1999, e di eliminarlo dal suo fascicolo;

-    ingiungere alla BCE di far redigere un nuovo rapporto informativo relativo al 1999 da persone imparziali e, in ogni caso, diverse da quelle che hanno svolto le funzioni di esaminatori;

-    ingiungere alla BCE di impiegarlo conformemente al suo contratto di lavoro nell'ambito delle attività elencate nel mansionario «UNIX co-ordinator responsabilities»;

-    ingiungere alla BCE di incaricarlo della redazione di rapporti informativi di tutti i membri del gruppo UNIX;

-    ingiungere alla BCE di chiedere il suo parere prima di procedere all'inquadramento professionale dei membri del gruppo UNIX;

-    ingiungere alla BCE di affidargli la sorveglianza sul rendimento dei membri del gruppo UNIX e di utilizzare le conclusioni del ricorrente come base per il sistema di premi della BCE (ECB Merit Bonus Scheme) e per altre decisioni di gratifica;

-    ingiungere alla BCE di affidargli la responsabilità in materia di personale per tutti i dipendenti impiegati nelle piattaforme e nei sistemi di produzione UNIX nonché la responsabilità tecnica e professionale riguardo a questi ultimi;

-    dichiarare, in subordine rispetto ai cinque ultimi capi di domanda, che la BCE è tenuta ad impiegarlo nell'ambito delle attività elencate nel mansionario «UNIX co-ordinator responsabilities» e a rispettare, a tal riguardo, in particolare le attività contrattuali che costituiscono l'oggetto dei quattro ultimi capi di domanda;

-    condannare la BCE alle spese.

30.
    Nelle sue memorie nella causa T-341/00, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che la BCE viola il suo contratto di lavoro impiegandolo nelle attività lavorative descritte dal mansionario datato 28 giugno 2000;

-    dichiarare invalido il mansionario 28 giugno 2000;

-    ingiungere alla BCE di revocare il mansionario 28 giugno 2000;

-    nell'ipotesi in cui dovesse essere respinto il terzo capo di domanda da lui formulato nella causa T-178/00, ingiungere alla BCE di impiegarlo in ogni caso in attività comprese nel mansionario oggetto del rapporto informativo relativo al 1999;

-    condannare la BCE alle spese.

31.
    La BCE chiede che il Tribunale, nelle due cause, voglia:

-    respingere il ricorso;

-    statuire sulle spese secondo diritto.

32.
    Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti formulati dal Tribunale all'udienza del 19 febbraio 2002. Il Tribunale sostiene che occorre riunire le due cause ai fini della sentenza; le parti hanno dato il loro consenso su tale punto in udienza.

Sul ricorso nella causa T-178/00

33.
    In udienza le parti hanno precisato la portata delle loro memorie. Il ricorrente, in sostanza, ha chiesto che le sue conclusioni nella causa T-178/00 vengano interpretate come una domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al 1999, là dove tale atto, da una parte, gli revoca talune attribuzioni in materia di personale e, dall'altra, contiene giudizi basati su fatti inesatti. La BCE ha rinunciato a far valere un'eccezione di irricevibilità dovuta ad una violazione del procedimento precontenzioso. La BCE, tuttavia, ha sottolineato che, poiché il ricorrente ha modificato le sue conclusioni, si pone la questione se tali modifiche siano ricevibili nella fase orale del procedimento.

34.
    Il Tribunale ricorda che dagli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata, in via di principio, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa. Nella fattispecie, le dichiarazioni del ricorrente in udienza non sono dirette a modificare l'oggetto della controversia, ma a riformulare talune conclusioni alla luce, in particolare, degli sviluppi della giurisprudenza successiva all'introduzione del ricorso. Una tale modifica non può essere interpretata come deduzione di motivi nuovi. Inoltre l'esposizione delle conclusioni e dei motivi del ricorso non è vincolata ad una formulazione particolare di questi. Dall'atto introduttivo emerge con un grado di chiarezza sufficiente che il ricorso tende all'annullamento del rapporto informativo relativo al 1999; in particolare il ricorrente ha precisato, al punto 1 del ricorso, che egli contesta la validità giuridica di tale atto. Benché le memorie del ricorrente siano talvolta confuse, la BCE ha potuto prendere posizione sui motivi e sulle censure che egli deduce, di modo che essa non può pretendere di non essere stata messa in grado di difendersi.

35.
    Sulla base di questi elementi, il Tribunale constata che il ricorrente chiede l'annullamento del rapporto informativo relativo al 1999, da una parte, perché gli revoca taluni compiti e, dall'altra, perché contiene diversi giudizi sul suo lavoro.

Sul motivo relativo alla revoca della responsabilità di redigere i rapporti informativi annuali dei membri del gruppo UNIX

36.
    Facendo valere l'esistenza di un diritto ad occupare un impiego conforme alle disposizioni del suo contratto di lavoro, il ricorrente sostiene che la BCE gli ha illegalmente revocato taluni suoi compiti in materia di personale, cioè la redazione di rapporti informativi annuali dei membri del gruppo UNIX nonché la formulazione di proposte riguardanti il loro inquadramento.

37.
    Il Tribunale rileva che l'asserzione di una revoca di quest'ultimo compito non è corroborata dagli atti di causa e, in ogni caso, non sembra interessare direttamente il rapporto informativo relativo al 1999. Infatti, in quest'ultimo tale compito figurava tra le «responsabilità principali» («key responsabilities») affidate al ricorrente durante il primo anno di attività della BCE. All'esito di tale valutazione, tale compito è stato rinnovato per il 2000, come emerge dalla pag. 8 della valutazione relativa al 1999. Risulta anche che, al punto 12 delle sue osservazioni, l'esaminatore si è pronunciato sull'esecuzione da parte del ricorrente dei compiti relativi alla presentazione di proposte di inquadramento dei membri del gruppo UNIX, circostanza che dimostra che il ricorrente ha adempiuto a tali funzioni.

38.
    In relazione al mansionario del ricorrente, redatto nell'ottobre 1998, la sola modifica di attribuzioni che possa essere dedotta dal rapporto informativo relativo al 1999 riguarda la revoca della responsabilità di valutare i membri del gruppo UNIX. Ciò premesso, occorre esaminare le censure del ricorrente che vi si riferiscono e respingere, senza un più ampio esame, quelle relative alla pretesa modifica riguardante l'inquadramento dei membri del gruppo UNIX, modifica la cui effettività non è stata debitamente provata dal ricorrente.

Argomenti delle parti

39.
    Il ricorrente asserisce, in sostanza, che i membri del personale della BCE dispongono del diritto di occupare un impiego conforme alle disposizioni del loro contratto di lavoro. Egli osserva che i rapporti tra la BCE e il suo personale non sono disciplinati dallo Statuto del personale delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ma sono soggetti ad un regime di diritto privato del lavoro. In tale materia, esisterebbe un principio fondamentale comune agli Stati membri secondo cui ogni lavoratore ha il diritto ad essere impiegato conformemente al suo contratto di lavoro. Secondo tale principio, la BCE non potrebbe modificare unilateralmente i compiti sostanziali attribuiti contrattualmente ai membri del suo personale. Nella fattispecie, la BCE avrebbe violato tale diritto quando ha unilateralmente revocato al ricorrente la responsabilità di effettuare la valutazione dei membri del gruppo UNIX.

40.
    Il ricorrente deduce l'esistenza del diritto ad occupare un impiego conforme al suo contratto di lavoro dal principio dell'autonomia della volontà, riconosciuto dalle costituzioni di tutti gli Stati membri, in particolare dalla Costituzione tedesca. Il ricorrente riconduce anche tale diritto alla libertà professionale e al libero esercizio di un'attività economica, principi consacrati in particolare nella sentenza della Corte 13 settembre 1979, causa 44/79, Hauer (Racc. pagg. 3727, 3750).

41.
    Egli sostiene che la redazione di rapporti informativi dei membri del gruppo UNIX costituisce un aspetto essenziale delle sue responsabilità in materia di personale. Revocargli questa responsabilità modificherebbe la natura dell'impiego nel suo complesso. La politica della BCE su tale punto sarebbe indifferente, poiché il contratto di lavoro prevede che questo diritto spetti al ricorrente, il quale l'ha esercitato fino all'adozione del suo rapporto informativo relativo al 1999.

42.
    Il ricorrente fa valere che un datore di lavoro non può trincerarsi dietro il suo potere di direzione per assegnare ad un lavoratore un impiego inferiore a quello oggetto del contratto di lavoro. E' così, per esempio, per il diritto francese e per il diritto tedesco.

43.
    Il ricorrente sottolinea che, al momento della stipulazione del suo contratto di lavoro, nessun posto di capo («principal») era formalmente previsto per quanto riguarda il gruppo UNIX. Sarebbe prassi, in altre divisioni della BCE, impiegare come esaminatori collaboratori che non abbiano alcun potere gerarchico.

44.
    Da ultimo, il ricorrente sostiene che la BCE non poteva motivare la modifica unilaterale del contratto di lavoro con gli inadempimenti professionali rilevati nel rapporto informativo relativo al 1999. Tali inadempimenti giustificherebbero eventualmente un licenziamento ai sensi dell'art. 11, lett. a), delle condizioni d'impiego, ma non costituirebbero, in alcun caso, una base che consenta alla BCE di ampliare il suo potere di direzione modificando le attribuzioni del lavoratore.

45.
    La BCE rigetta tali censure. Essa afferma, in sostanza, che il suo personale non è soggetto a rapporti di diritto privato e non dispone di un diritto quesito a esercitare taluni compiti specifici. LA BCE nega di aver ecceduto i limiti del suo potere di direzione modificando i compiti inizialmente affidati al ricorrente per quanto riguarda la valutazione annuale dei membri del gruppo UNIX.

Giudizio del Tribunale

46.
    Il ricorrente fa valere, in sostanza, un diritto ad occupare un impiego conforme alle disposizioni del suo contratto di lavoro, e sostiene che questo diritto è stato violato in quanto la BCE gli ha illegalmente revocato talune responsabilità che costituiscono elementi essenziali dei compiti che gli sono stati affidati mediante il suo contratto di lavoro.

47.
    Spetta al Tribunale, innanzi tutto, esaminare la natura dei rapporti di lavoro esistenti tra la BCE e il ricorrente e, poi, verificare se la BCE, in quanto datrice di lavoro del ricorrente, abbia ecceduto i limiti dei suoi poteri revocando a quest'ultimo il compito di effettuare la valutazione del lavoro dei membri del gruppo UNIX.

48.
    L'art. 36, n. 1, dello Statuto del SEBC conferisce alla BCE un'autonomia funzionale per quanto riguarda il regime applicabile al suo personale. Tale regime, definito dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale (art. 21 del regolamento interno della BCE), si distingue dalle norme applicabili ai dipendenti e da quelle applicabili agli altri agenti delle Comunità europee. E' autonomo anche rispetto al diritto degli Stati membri. L'art. 9, lett c), delle condizioni di impiego stabilisce, infatti, che le dette condizioni «non sono disciplinate da alcun diritto nazionale particolare» e che la «BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto comunitario (CE); iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive (CE) relative alla politica sociale indirizzati agli Stati membri».

49.
    Tuttavia i rapporti di lavoro tra la BCE e il suo personale sono di natura contrattuale (sentenza del Tribunale 18 ottobre 2001, causa T-333/99, X/BCE, Racc. pag. II-3201, punti 61 e 68). Conformemente agli artt. 9, lett. a), e 10, lett. a), delle condizioni d impiego (v. supra, punto 2), questi rapporti di lavoro sono disciplinati da contratti di lavoro che prendono la forma di lettere di assunzione inviate dalla BCE ai suoi dipendenti e controfirmate da questi ultimi.

50.
    Nella fattispecie, il contratto di lavoro del ricorrente è costituito dalla lettera di assunzione 13 ottobre 1998. Questa lettera stabilisce espressamente che le condizioni di impiego e le norme sul personale fanno parte integrante di questo contratto. Essa stabilisce, in particolare, che il posto offerto al ricorrente è quello di coordinatore degli specialisti UNIX alla DG IS. Occorre sottolineare che tale indicazione è conforme a quanto previsto all'art. 2 della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32), applicabile alla BCE [art. 10, lett. a), delle condizioni di impiego], ai sensi del quale il datore di lavoro deve portare a conoscenza del lavoratore subordinato, tra gli altri elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro, «i) titolo, grado, qualità o categoria dell'impiego attribuiti al lavoratore, oppure ii) caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro».

51.
    Inoltre, emerge dagli atti di causa che, al momento della negoziazione dei termini del suo contratto di lavoro, in data 5 ottobre 1998 la BCE ha consegnato al ricorrente un documento intitolato «UNIX co-ordinator responsabilities» (in prosieguo: il «mansionario 5 ottobre 1998»), che contiene un elenco di 18 compiti specificamente collegati a tale impiego e divisi in tre categorie: «tecnica», «personale» e «amministrazione e programmazione».

52.
    Occorre peraltro rilevare che il mansionario 5 ottobre 1998 al suo ultimo paragrafo recita come segue: «Tuttavia, se Jan ritiene di essere in grado, a partire da adesso, di svolgere in modo soddisfacente tutti i compiti elencati nel presente documento, allora questo costituirà la descrizione globale dell'impiego e fungerà da base per qualsiasi valutazione futura». Con posta elettronica 9 ottobre 1998 inviata ai suoi superiori gerarchici, il ricorrente ha dichiarato di accettare questo mansionario, precisando che egli si riteneva capace di svolgere tutti questi compiti in maniera soddisfacente.

53.
    Tuttavia, non si può dedurre da tali considerazioni che nessuno dei compiti e delle responsabilità elencate nel mansionario 5 ottobre 1998 potesse essere modificato senza il consenso esplicito del ricorrente. Se è vero che l'efficacia obbligatoria dei contratti si oppone a che la BCE, in quanto datore di lavoro, imponga modifiche alle condizioni di esecuzione dei contratti di lavoro senza il consenso dei dipendenti interessati, tale principio si applica tuttavia solo agli elementi essenziali del contratto di lavoro.

54.
    Infatti, la BCE, al pari di tutte le altre istituzioni o imprese, dispone di un potere di direzione nell'organizzazione dei suoi servizi e nella gestione del suo personale. In quanto istituzione comunitaria, essa gode anche di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei suoi servizi e nell'assegnazione del suo personale per lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse (v., per analogia, sentenze della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447, punto 17, e 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, punto 40; sentenze del Tribunale 6 novembre 1991, causa T-33/90, Von Bonkewitz-Lindner/Parlamento, Racc. pag. II-1251, punto 88, e 9 giugno 1998, causa T-176/97, Hick/CES, Racc. PI pagg. I-A-281 e II-845, punto 36). Essa può, quindi, far evolvere nel corso del tempo il rapporto di lavoro con i suoi dipendenti secondo l'interesse del servizio per giungere ad un'organizzazione efficace del lavoro e ad una ripartizione coerente dei diversi compiti tra i membri del personale e adattarsi ad esigenze variabili. Un dipendente assunto per un impiego a tempo indeterminato, che può prolungarsi eventualmente fino al raggiungimento del suo sessantacinquesimo anno di età, non può ragionevolmente pensare che tutti gli aspetti dell'organizzazione interna restino invariati durante tutta la sua carriera o di conservare per tutta la durata di questa i compiti che gli sono stati assegnati al momento dell'assunzione.

55.
    A tal riguardo occorre notare che l'assunzione del ricorrente e la redazione del mansionario 5 ottobre 1998 sono avvenuti nel contesto generale della creazione dei servizi della BCE durante il suo primo anno di funzionamento. Ciò è in particolare dimostrato dal carattere provvisorio dell'assegnazione dei compiti e delle responsabilità, figuranti in questo mansionario. Infatti, per nove di questi, il detto mansionario prevede che il ricorrente sia assistito da un collaboratore «nella fase iniziale della fase tre». Inoltre, la BCE sottolinea, nello stesso documento, che essa raccomanda un riesame dell'assegnazione dell'insieme dei compiti e delle responsabilità: «Se, dopo il primo trimestre 1999, dovesse esserci una diminuzione del carico di lavoro globale nel settore UNIX, sarebbe auspicabile che tutti questi compiti di coordinatore UNIX siano ridefiniti (cercando di redigere una descrizione adeguata delle categorie di funzioni della BCE), tenendo conto di tutte le circostanze e di tutte le politiche della BCE in quel momento».

56.
    Inoltre, stabilendo che le condizioni di impiego «modificate, all'occorrenza», costituiscono parte integrante del contratto di lavoro del ricorrente, tale contratto prevede espressamente che i termini del rapporto di lavoro possano variare secondo le modifiche apportate alle condizioni di impiego.

57.
    Occorre verificare se la responsabilità di effettuare la valutazione annuale del lavoro dei membri del gruppo UNIX costituisca un elemento essenziale riguardo alla funzione di coordinatore del gruppo e se, pertanto, la sua revoca pregiudichi gli elementi essenziali del contratto di lavoro del ricorrente.

58.
    E' pacifico che, nonostante la modifica delle sue attribuzioni, il ricorrente ha conservato il suo impiego di «coordinatore degli specialisti UNIX» rientrante nella categoria dei «professional» e nel grado G, nonché la retribuzione corrispondente.

59.
    Dal mansionario 5 ottobre 1998 risulta che il posto di coordinatore degli specialisti UNIX è essenzialmente di natura tecnica, poiché i compiti relativi al personale e all'amministrazione rivestono solo un carattere secondario. In tal modo, la sola revoca del compito di valutare i membri del gruppo UNIX non ha come conseguenza di diminuire nettamente, nel loro insieme, le attribuzioni di quest'ultimo rispetto a quelle che corrispondono al suo impiego. A tale riguardo, occorre sottolineare che è pacifico che il ricorrente non ha mai avuto occasione di procedere alla valutazione dei membri del gruppo UNIX, poiché questa responsabilità gli è stata revocata prima ancora che la BCE avesse cominciato il primo esercizio di valutazione annuale del suo personale. Alla luce di ciò, la modifica in questione non costituisce una retrocessione dell'impiego del ricorrente e non può, quindi, essere considerata come pregiudizievole per un elemento essenziale del contratto di lavoro.

60.
    Le censure del ricorrente sono quindi infondate. Di conseguenza occorre respingere questo motivo.

Sul motivo relativo ai giudizi formulati sul lavoro del ricorrente nel 1999

Argomenti delle parti

61.
    Il ricorrente sostiene che il rapporto informativo relativo al 1999 contiene diversi giudizi idonei a pregiudicare il suo futuro professionale, giudizi basati su fatti sostanzialmente inesatti. Il ricorrente contesta in particolare i giudizi riguardanti gli elementi seguenti:

-     la sua inutile testardaggine («unnecessary stubborness»);

-     la circostanza di aver incaricato il gruppo UNIX di redigere una documentazione «Web» specifica al posto dell'attesa documentazione DG IS;

-    una mancanza di discernimento («awareness») nell'ambito delle sue attività;

-    la circostanza di non aver integrato i settori DG IS competenti in alcune discussioni indispensabili;

-    la mancata comunicazione delle sue attività UNIX;

-    la sua lentezza nel delegare le responsabilità;

-    la circostanza di non aver accordato all'assunzione di nuovi membri del gruppo UNIX la priorità necessaria;

-    la circostanza di aver realizzato la sincronizzazione cronologica dei calcolatori in violazione delle istruzioni ricevute.

62.
    La motivazione di questi rimproveri sarebbe talmente carente che il ricorrente non sarebbe in grado né di comprenderli né di respingerli. Di conseguenza, il rapporto informativo relativo al 1999, nel suo insieme, viola i diritti del lavoratore. LA BCE non può far valere la circostanza che, in sede di reclamo, il ricorrente non abbia sufficientemente spiegato in quali limiti contestava la motivazione. Spetta alla BCE permettere al ricorrente, spiegando meglio i rimproveri rivolti a quest'ultimo, di presentare risposte circostanziate. In assenza di motivazione, il ricorrente avrebbe solo potuto solo contestare l'esattezza di tali rimproveri. LA BCE si sarebbe astenuta, nel procedimento precontenzioso, dal provare - anche solo sommariamente - le basi del suo giudizio. Nell'ambito del presente procedimento, spetterebbe alla BCE addurre la prova della pertinenza dei suoi rimproveri.

63.
    Inoltre, i giudizi contestati nel rapporto informativo relativo al 1999 si baserebbero su fatti inesatti e non su giudizi di valore complessi che sfuggono ad un controllo giurisdizionale.

64.
    Le garanzie fondamentali del lavoratore comprenderebbero il diritto che vengano ritirati dal suo fascicolo personale i documenti contenenti informazioni inesatte e che possono pregiudicare il suo futuro professionale.

65.
    Da quanto precede deriverebbe che la BCE è tenuta a procedere ad un nuovo giudizio e ad affidare tale compito a persone che non abbiano partecipato alla valutazione contestata.

66.
    La BCE respinge tali censure. Il rapporto informativo relativo al 1999 conterrebbe giudizi di valore complessi sulle attitudini del ricorrente ai quali il Tribunale non potrebbe sostituire il proprio giudizio (sentenze del Tribunale von Bonkewitz-Lindner/Parlamento, cit., punto 62, e 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei Conti, Racc. pag. II-2499, punto 43).

67.
    Il rapporto informativo del ricorrente sarebbe particolarmente circostanziato e il procedimento che ha portato alla sua adozione avrebbe rispettato i diritti della difesa del ricorrente, diritti che quest'ultimo non ha omesso di esercitare chiedendo una seconda valutazione e avviando i procedimenti di riesame amministrativo e di reclamo.

Giudizio del Tribunale

68.
    Pur sostenendo che il rapporto informativo relativo al 1999 si basa su fatti sostanzialmente inesatti, il ricorrente in realtà intende rimettere in questione la validità dei giudizi effettuati dai suoi superiori per quanto riguarda il suo lavoro durante l'anno 1999.

69.
    Tuttavia, non spetta al Tribunale sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate di valutare il lavoro del ricorrente. Infatti, la BCE, allo stesso modo delle altre istituzioni e organi della Comunità, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della BCE si riferisce solo alle eventuali irregolarità formali, agli errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché ad un eventuale sviamento di potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19, punto 19).

70.
    Nella fattispecie, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di circostanze di tale natura, le sue censure non possono essere accolte.

71.
    Peraltro, la motivazione del rapporto informativo relativo al 1999 è tanto precisa da soddisfare le prescrizioni dell'art. 253 CE, applicabile, ai sensi dell'art. 34, n. 2, dello Statuto del SEBC, alle decisioni adottate dalla BCE.

72.
    Ne consegue che questo motivo, relativo ai giudizi contenuti nel rapporto informativo relativo al 1999, dev'essere respinto.

73.
    Occorre dunque dichiarare infondato il ricorso nella causa T-178/00.

Sul ricorso nella causa T-341/00

74.
    In udienza, il ricorrente ha fatto valere dinanzi al Tribunale che il ricorso nella causa T-341/00 è diretto solo ad ottenere l'annullamento della decisione formalizzata con nota 28 giugno 2000, con la quale la BCE, secondo lui, ha modificato le sue attribuzioni. Il Tribunale prende atto di questa precisazione, che corrisponde alla sostanza dell'argomento sviluppato dal ricorrente nelle sue memorie e al secondo capo delle conclusioni formulate in questa causa.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

75.
    Senza sollevare un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, la BCE sostiene che il presente ricorso è irricevibile, poiché la nota 28 giugno 2000 di cui il ricorrente chiede l'annullamento non costituisce un atto arrecante pregiudizio.

76.
    La BCE fa valere che la nota 28 giugno 2000 non produce effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando, in modo rilevante, la sua situazione giuridica (ordinanza del Tribunale 25 ottobre 1996, causa T-26/96, Lopes/Corte di giustizia, RaccPI pagg. I-A-487 e II-1357). La BCE ricorda, a tal riguardo, che non costituisce atto che arreca pregiudizio l'atto di pura gestione, come il provvedimento di ridistribuzione dei compiti nell'ambito di un'unità amministrativa, che non è tale da ledere la posizione statutaria degli interessati o il principio della corrispondenza fra il grado dei dipendenti e il posto al quale sono stati assegnati (sentenza della Corte 14 dicembre 1988, causa 280/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 6433).

77.
    Nella fattispecie, la nota 28 giugno 2000 sarebbe un provvedimento di organizzazione puramente interna che non arreca pregiudizio alla posizione statutaria dell'interessato. Il ricorrente non sarebbe stato «retrocesso». Il posto di «Coordinatore UNIX» non figura nell'organigramma della BCE del 6 ottobre 2000, perché la BCE avrebbe effettuato una riorganizzazione interna di tutti i posti di «coordinatore». Il posto occupato dal ricorrente sarebbe stato, in tal modo, rivalutato.

78.
    Al momento della presentazione del ricorso, il ricorrente non sarebbe ancora stato informato del suo nuovo titolo e della sua nuova retribuzione. La BCE fa valere di avere modificato in seguito il posto del ricorrente sotto due aspetti. In primo luogo, la denominazione del posto «Coordinatore UNIX» sarebbe stata sostituita da «Senior Unix Expert». In secondo luogo, il ricorrente sarebbe passato dal grado G al grado H, con corrispondente aumento della retribuzione con effetto retroattivo al 1. gennaio 2000. Salvo questi due punti non vi sarebbe alcuna divergenza significativa da un punto di vista qualitativo e quantitativo tra i compiti rientranti nel posto del ricorrente prima e dopo il 28 giugno 2000.

79.
    La BCE conclude che le responsabilità del ricorrente non sono state modificate al punto da arrecare pregiudizio alla sua situazione giuridica in modo rilevante. Pertanto, la nota 28 giugno 2000 sarebbe un provvedimento di organizzazione interna e non un atto impugnabile. Il ricorso nella causa T-341/00 sarebbe dunque irricevibile.

80.
    Il ricorrente obietta che la giurisprudenza fatta valere dalla BCE non è pertinente perché la nota 28 giugno 2000 pregiudica la sua situazione giuridica. Egli sostiene di aver subìto una retrocessione del suo impiego poiché la BCE gli ha revocato talune attribuzioni determinate al momento della conclusione del suo contratto di lavoro nel 1998.

Giudizio del Tribunale

81.
    In fase di esame della ricevibilità, occorre prendere atto che la nota 28 giugno 2000 modifica taluni compiti specifici che la BCE aveva attribuito al ricorrente relativi alla valutazione, all'inquadramento e all'assunzione dei membri del gruppo UNIX. Questi compiti si riferiscono a competenze in materia di personale generalmente collegate all'esercizio di un potere gerarchico. Tenuto conto della natura di questi compiti e poiché il ricorrente sostiene di aver subìto, a causa della loro revoca, una retrocessione del suo impiego, le modifiche in questione non possono essere considerate semplici provvedimenti di organizzazione interna come quelli che hanno dato luogo alle sentenze fatte valere dalla BCE.

82.
    Di conseguenza, la nota 28 giugno 2000 costituisce un atto arrecante pregiudizio. Alla luce di ciò, occorre dichiarare ricevibile il ricorso.

Nel merito

Argomenti delle parti

83.
    Il ricorrente ripete, in sostanza, l'argomento che ha sviluppato, in diritto, nella causa T-178/00. Modificando unilateralmente e in maniera sostanziale l'elenco delle sue attribuzioni nella nota 28 giugno 2000, la BCE avrebbe violato il diritto del ricorrente a essere assegnato ad un impiego conforme al suo contratto di lavoro.

84.
    Il ricorrente sottolinea che il posto di «coordinatore» non appare più nell'organigramma della BCE adottato il 6 dicembre 2000.

85.
    Egli afferma che, nel settore tecnico, riguardo alle sue qualifiche, solo alcune delle sue responsabilità possono essere assunte da altri impiegati. Taluni compiti rientrerebbero nella sua competenza esclusiva, come, in particolare, la creazione e attuazione di un sistema che assicuri la sicurezza dell'integralità dei sistemi di produzione UNIX. Orbene, la nota 28 giugno 2000 non gli attribuirebbe alcuna responsabilità globale per i sistemi e le piattaforme UNIX. La competenza del ricorrente si troverebbe così ridotta allo sviluppo di sistemi UNIX. Il ricorrente disporrebbe solo di competenze inferiori a quelle stabilite con contratto al momento della sua assunzione nel 1998.

86.
    In materia di gestione del personale, un altro elemento essenziale dell'impiego in questione, la nota 28 giugno 2000, condurrebbe ad una retrocessione della posizione del ricorrente. In tal modo, le sue responsabilità in materia di valutazione del personale, di proposte di inquadramento, di sorveglianza sul rendimento, che rientrano nella sua competenza esclusiva, gli sarebbero state revocate.

87.
    Infine, il ricorrente sostiene che la BCE ha agito conformemente alla direttiva 91/533 quando, nel 1998, ha descritto al ricorrente i compiti specifici collegati al suo impiego. Egli osserva, tuttavia, che la BCE non poteva modificare questa descrizione con la nota 28 giugno 2000.

88.
    La BCE ha respinto queste censure. Ricordando, in sostanza, che il contratto che la lega al ricorrente non è soggetto al diritto del lavoro tedesco, essa fa valere che il mansionario non fa parte del detto contratto di lavoro e rientra nel suo potere organizzativo. Essa sostiene inoltre di essersi conformata alle disposizioni dell'art. 2, n. 2, della direttiva 91/533, inviando al ricorrente una lettera di assunzione che descriveva sommariamente il suo impiego.

Giudizio del Tribunale

89.
    In primo luogo, come è stato ritenuto precedentemente nella causa T-178/00, (supra, punto 54), il ricorrente non può ragionevolmente aspettarsi di conservare fino all'età della pensione talune funzioni specifiche che gli potevano essere state attribuite al momento della sua assunzione da parte della BCE. Di conseguenza, le pretese del ricorrente relative alle sue asserite competenze esclusive devono essere respinte.

90.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la BCE abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere di organizzazione modificando unilateralmente le attribuzioni del ricorrente, da una parte, occorre rilevare che non viene contestato che le dette modifiche sono intervenute nell'interesse del servizio. Dall'altra, il ricorrente non ha confortato la sua argomentazione con elementi precisi idonei a convincere del fatto che queste modifiche arrechino pregiudizio agli elementi essenziali del suo contratto di lavoro diminuendo nettamente, nel loro insieme, le sue attribuzioni rispetto a quelle corrispondenti al suo impiego e che esse costituiscano per questo un provvedimento di retrocessione di tale impiego. Al contrario, è giocoforza constatare che il ricorrente conserva le sue attribuzioni essenziali relative ai sistemi UNIX e al coordinamento degli specialisti UNIX. Di conseguenza, occorre respingere le censure del ricorrente relative ad un'asserita retrocessione del suo impiego.

91.
    In terzo luogo, quanto alla direttiva 91/533, è sufficiente constatare che, poiché il ricorrente ha dichiarato di non lamentare una violazione di questa direttiva, non è necessario pronunciarsi su questo aspetto del ricorso.

92.
    Di conseguenza, occorre respingere tutti i motivi, censure e argomenti della causa T-341/00.

93.
    I ricorsi devono essere respinti poiché non è stato accolto nessun motivo sollevato contro gli atti impugnati.

Sulle spese

94.
    A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

95.
    Nelle cause T-178/00 e T-341/00, ciascuna delle parti sopporterà dunque le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-178/00 e T-341/00 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Sono respinti i ricorsi nelle cause T-178/00 e T-341/00.

3)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: il tedesco.