Language of document : ECLI:EU:T:2013:53





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 1º febbraio 2013 – Polyelectrolyte Producers Group e a. / Commissione

(causa T‑368/11)

«REACH – Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili all’immissione in commercio e all’impiego dell’acrilammide per le applicazioni di consolidamento – Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento n. 366/2011 che modifica il regolamento REACH – Istituzione di restrizioni relative alla sostanza dell’acrilammide – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XVII; regolamento della Commissione n. 366/2011, art. 1) (v. punti 29, 31)

2.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento n. 366/2011 che modifica il regolamento REACH – Istituzione di restrizioni relative alla sostanza dell’acrilammide – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Potere discrezionale del legislatore – Materia che comporta scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in assenza di errore manifesto di valutazione rispetto all’obiettivo perseguito (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XVII; regolamento della Commissione n. 366/2011, art. 1) (v. punti 75, 76)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296, secondo comma, TFUE) (v. punto 101)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS e la Travetanche Injection SPRL sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Travetanche Injection sopporterà le spese relative al procedimento sommario.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.