Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 1º febbraio 2013 – Polyelectrolyte Producers Group e a. / Commissione
(causa T‑368/11)
«REACH – Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili all’immissione in commercio e all’impiego dell’acrilammide per le applicazioni di consolidamento – Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento n. 366/2011 che modifica il regolamento REACH – Istituzione di restrizioni relative alla sostanza dell’acrilammide – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XVII; regolamento della Commissione n. 366/2011, art. 1) (v. punti 29, 31)
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento n. 366/2011 che modifica il regolamento REACH – Istituzione di restrizioni relative alla sostanza dell’acrilammide – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Potere discrezionale del legislatore – Materia che comporta scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in assenza di errore manifesto di valutazione rispetto all’obiettivo perseguito (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, allegato XVII; regolamento della Commissione n. 366/2011, art. 1) (v. punti 75, 76)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296, secondo comma, TFUE) (v. punto 101)
Oggetto
| Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12). |
Dispositivo
2) | | La Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS e la Travetanche Injection SPRL sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | La Travetanche Injection sopporterà le spese relative al procedimento sommario. |
4) | | Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese. |