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Ricorso proposto il 20 febbraio 2014 – Kicktipp / UAMI – Società Italiana Calzature (kicktipp)

(Causa T-135/14)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 dicembre 2013, procedimento R 1061/2012-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “kicktipp”, per prodotti e servizi della classi 25, 35, 38 e 41 – domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8 874 281

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi italiani nn. 348 149, 905 554, 905 554, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.