Ricorso proposto il 20 febbraio 2014 – Kicktipp / UAMI – Società Italiana Calzature (kicktipp)
(Causa T-135/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature (Milano, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 12 dicembre 2013, procedimento R 1061/2012-2;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “kicktipp”, per prodotti e servizi della classi 25, 35, 38 e 41 – domanda di registrazione di marchio comunitario n. 8 874 281
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi italiani nn. 348 149, 905 554, 905 554, per prodotti della classe 25
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.