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Ricorso proposto il 22 maggio 2008 - JOOP! / UAMI (rappresentazione di un punto esclamativo)

(Causa T -191/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JOOP! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Schmidt-Hollburg, W. Möllering, A. Löhde, H. Leo, A. Witte, T. Frank, A. Theil, H.-P. Rühland, B. Willers e T. Rein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 marzo 2008 nel procedimento R 1822/2007-1;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese incluse quelle incorse nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio figurativo, che raffigura un punto esclamativo, per prodotti delle classi 14, 18 e 25 (domanda n. 5 332 176).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/941, in quanto il marchio richiesto possiederebbe carattere distintivo e non sarebbe liberamente disponibile.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/1994, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).