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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 6, lettera c) – Articolo 1, paragrafo 7, lettera c) – Nozione di “impresa in difficoltà” – Nozione di “procedura concorsuale per insolvenza” – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell’ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell’aiuto – Obbligo di rimborso dell’anticipo versato»

Nella causa C‑245/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia), con ordinanza del 4 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2016, nel procedimento

Nerea SpA

contro

Regione Marche,

nei confronti di:

Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Regione Marche, da L. Di Ianni, avvocato;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli e M. Capolupo, avvocati dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3 e rettifica in GU 2010, L 9, pag. 14).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nerea Spa e la Regione Marche (Italia), in relazione alla revoca di un aiuto di Stato concesso alla Nerea in sede di attuazione di un programma operativo regionale (in prosieguo: il «POR») del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), stante l’ammissione di detta società ad una procedura di concordato preventivo in continuità.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 15 e 36 del regolamento n. 800/2008 enunciano quanto segue:

«(15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [(GU 2004, C 244, pag. 2)] siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l’elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle [piccole e medie imprese (PMI)] contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall’ordinamento nazionale applicabile per l’avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l’ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

(...)

(36)      In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all’articolo [107, paragrafo 1, TFUE], si deve ritenere che l’aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l’aiuto».

4        L’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 800/2008 così dispone:

«6.      Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

(...)

c)      aiuti alle imprese in difficoltà.

7.      Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

(...)

c)      indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma».

5        I punti da 9 a 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») prevedono quanto segue:

«9.      Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

10.      In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a)      nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

b)      nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

c)      per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

11.      Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest’ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell’impresa. In ogni caso un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato».

 Diritto italiano

6        La disciplina del concordato preventivo, di cui il concordato con continuità aziendale costituisce una variante, è retta dagli articoli da 160 a 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (GURI n. 81 del 6 aprile 1942) nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge fallimentare»).

7        L’articolo 160 della legge fallimentare, rubricato «Presupposti per l’ammissione alla procedura», così dispone:

«L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano (...).

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».

8        L’articolo 161 della legge fallimentare, intitolato «Domanda di concordato», così recita:

«La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale (...)».

9        L’articolo 186 bis della legge fallimentare, intitolato «Concordato con continuità aziendale», prevede quanto segue:

«Quando il piano di concordato di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a)      il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b)      la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c)      il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

a)      una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b)      la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GURI n. 100 del 2 maggio 2006)].

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Con decisione del 9 novembre 2010, la Regione Marche approvava il bando e la modulistica per l’attuazione dell’intervento 1.2.1.05.01 del POR del FESR relativo alla Regione Marche per il periodo 2007‑2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 3986 del 17 agosto 2007.

11      Il 13 aprile 2011 la Nerea presentava una richiesta di agevolazione ai sensi del detto POR. Con decisione del 20 marzo 2012, la Regione Marche le concedeva un contributo finanziario d’importo pari ad EUR 144 052,58, a fronte di una spesa ammissibile pari ad EUR 665 262,91. Su richiesta della Nerea, l’Organismo Intermedio MedioCredito Centrale (MCC) Spa (in prosieguo: l’ «MCC») le versava peraltro un anticipo pari al 50% dell’importo di detto contributo, ossia EUR 72 026,29.

12      In data 18 novembre 2013, dopo aver ultimato l’investimento agevolato oggetto del citato contributo finanziario, la Nerea produceva un rapporto con la rendicontazione delle spese effettuate e chiedeva la liquidazione del saldo del contributo in parola.

13      Il 24 dicembre 2013 la Nerea adiva il Tribunale di Macerata (Italia) presentando richiesta di concordato preventivo in continuità. Con decreto del 15 ottobre 2014, pubblicato il 23 ottobre 2014, detto Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

14      Con lettera dell’11 febbraio 2015, l’MCC notificava alla Nerea l’avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concessole dalla Regione Marche. L’avvio di detto procedimento era motivato dal fatto che, a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato in continuità, la Nerea aveva perduto i requisiti di ammissibilità al finanziamento previsti dall’articolo 1 e 20, lettera h), del bando.

15      Il 5 marzo 2015 la ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, richiedendo l’annullamento del procedimento di revoca.

16      Con lettera del 20 marzo 2015 l’MCC confermava alla Nerea che l’apertura nei suoi confronti di una procedura di concordato preventivo in continuità costituiva una delle fattispecie ostative all’ammissione al beneficio di un contributo finanziario, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008.

17      L’11 maggio 2015 la Regione Marche revocava il contributo finanziario concesso alla Nerea e chiedeva la restituzione dell’anticipo già versatole, pari ad EUR 72 026,29, maggiorato di interessi pari ad EUR 4 997,93.

18      La Nerea pertanto adiva il giudice del rinvio presentando ricorso avverso dette decisioni, invocando, in particolare, una violazione del POR, dell’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento n. 800/2008 e del principio di buona amministrazione.

19      In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      In via preliminare, se l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del [regolamento n. 800/2008] riguarda solo le procedure che possono essere aperte d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri (in Italia, ad esempio, il fallimento) oppure anche quelle che possono essere avviate solo su istanza dell’imprenditore interessato (come è nel diritto nazionale il concordato preventivo). Questo perché la norma parla di “apertura nei loro confronti” di una procedura concorsuale per insolvenza.

2)      Nel caso in cui si dovesse ritenere che il regolamento n. 800/2008 riguarda tutte le procedure concorsuali, se, con specifico riferimento all’istituto del concordato preventivo con continuità di cui all’articolo 186-bis [del r.d.] n. 267/1942, l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del [regolamento n. 800/2008] va interpretato nel senso che la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisca la concessione del finanziamento oppure obblighi l’autorità nazionale di gestione a revocare i finanziamenti già concessi o se, al contrario, la situazione di difficoltà va verificata in concreto, tenendo conto, ad esempio, dei tempi di apertura della procedura, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti e di ogni altra circostanza rilevante».

 Sulle questioni pregiudiziali

20      Si deve rilevare, preliminarmente, che il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008, in quanto deve pronunciarsi su una controversia in cui la Nerea, una società beneficiaria di un aiuto di Stato concesso nell’ambito di un POR relativo alla Regione Marche, si oppone all’obbligo di restituzione dell’importo di tale aiuto nonché dei relativi interessi, ai sensi della citata disposizione, motivato dal fatto che, successivamente alla concessione della somma, la ricorrente ha chiesto l’ammissione ad un concordato preventivo in continuità.

 Sulla prima questione

21      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta è relativa solo alle procedure che possono essere avviate d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri, o se comprende anche le procedure che possono essere avviate su iniziativa dell’impresa.

22      Dall’ordinanza di rinvio risulta che detta questione è stata proposta in considerazione della specificità della procedura concorsuale per insolvenza di cui al procedimento principale, ossia il concordato preventivo in continuità così come disciplinato dalla legge fallimentare, che è avviato dal giudice competente su istanza dell’impresa interessata.

23      Se, infatti, si dovesse interpretare la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» come riferentesi solo alle procedure avviate d’ufficio dal giudice competente, essa non comprenderebbe il concordato preventivo in continuità, e l’articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 800/2008 non risulterebbe quindi applicabile nel caso della Nerea.

24      A tal proposito, si deve ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 6, lettera c), il regolamento n. 800/2008 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà. Il considerando 15 del citato regolamento precisa che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà devono essere valutati alla luce degli orientamenti, al fine di evitare l’elusione di questi ultimi.

25      L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 prevede che una PMI sia considerata come impresa in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale applicabile per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

26      Detta disposizione rinvia quindi al diritto nazionale per quanto concerne la determinazione delle condizioni in base alle quali una PMI è sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza.

27      Si deve tuttavia rilevare che né la citata disposizione, né alcun’altra disposizione del regolamento n. 800/2008 pongono distinzioni tra le diverse procedure concorsuali per insolvenza esistenti nei diversi ordinamenti nazionali, a seconda che dette procedure siano aperte dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri, o che l’apertura sia piuttosto determinata dall’iniziativa dell’impresa.

28      Pertanto, se è pur vero che l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 fa riferimento alle «condizioni (...) per l’apertura nei loro confronti» di una procedura concorsuale per insolvenza, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa riguarderebbe solamente le procedure aperte d’ufficio nei confronti delle imprese, ad esclusione delle procedure avviate su iniziativa di quest’ultime.

29      Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché dette procedure sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata.

 Sulla seconda questione

30      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un’impresa si trovi nelle condizioni previste per l’apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale per insolvenza sia sufficiente ad impedire la concessione a favore della medesima di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o ad imporre la revoca dell’aiuto eventualmente già concesso, oppure se debba essere concretamente dimostrato, a tali fini, che l’impresa è in difficoltà.

31      A tal proposito, si deve ricordare che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 6, lettera c), il regolamento n. 800/2008 esclude dal proprio campo di applicazione gli aiuti alle imprese in difficoltà, ossia, nello specifico, alle imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento in parola, ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale applicabile per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

32      Orbene, come risulta dal considerando 36 del regolamento n. 800/2008, gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono da ritenersi concessi nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l’aiuto.

33      Pertanto, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, è in tale momento che dev’essere valutata, con riferimento alle condizioni stabilite dal regolamento n. 800/2008, l’idoneità di un’impresa a ricevere un aiuto (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40).

34      Si deve inoltre ricordare che, come discende dal considerando 15 del regolamento n. 800/2008, il concetto di «impresa in difficoltà» dev’essere semplificato rispetto alla definizione utilizzata negli orientamenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi degli Stati membri quando concedono ad una PMI un aiuto ai sensi di tale regolamento. Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 7, di detto regolamento si limita a riportare gli elementi della nozione di «impresa in difficoltà» di cui al punto 10 degli orientamenti, senza riprendere quelli elencati al punto 11 di questi ultimi.

35      Orbene, sarebbe contrario a tale obiettivo di semplificazione imporre alle autorità degli Stati membri competenti a decidere circa la concessione – in applicazione del regolamento n. 800/2008 – di un aiuto di Stato ad un’impresa, di valutare concretamente e in prima persona, al momento in cui esaminano l’ammissibilità di detta impresa al beneficio dell’aiuto, se quest’ultima si trovi in difficoltà.

36      Del resto, l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), di detto regolamento impone alle autorità non di procedere ad un esame autonomo della situazione concreta dell’impresa, ma semplicemente di prestare attenzione a non concedere, in applicazione del citato regolamento, un aiuto ad un’impresa che si trovi nelle condizioni previste per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

37      Ne consegue che non si può ritenere che un’impresa, quale la Nerea, che alla data di concessione di un aiuto non si trovava nelle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile per l’apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale per insolvenza – circostanza che spetta al giudice del rinvio constatare – sia un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento n. 800/2008.

38      Ne deriva parimenti che un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare della condizione negativa posta dall’articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.

39      Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, tanto allorché sono avviate d’ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali, quanto allorché sono avviate su iniziativa dell’impresa interessata.

2)      L’articolo 1, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 800/2008 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un’impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l’aiuto è già stato concesso, per constatare che ciò non sarebbe stato possibile in applicazione del citato regolamento, qualora le citate condizioni sussistessero alla data in cui l’aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un’impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell’articolo 1, paragrafo 6, dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell’aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.


Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

 

      Šváby


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2017.

Il cancelliere

 

      Il presidente della Terza Sezione

A. Calot Escobar

 

      L. Bay Larsen


*      Lingua processuale: l’italiano.