Language of document :

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 - Camara / Consiglio

(Causa T-295/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kerfalla Person Camara (rappresentante: avv. J.-C. Tchikaya)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea, nella parte che riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea 1, nella parte in cui egli figura incluso nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati in applicazione dell'art. 6 del detto regolamento.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente con tre motivi deduce:

- errore manifesto di valutazione, in quanto il ricorrente figura nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati;

- violazione dell'art. 215, n. 3 del TFUE, in quanto il regolamento impugnato non contiene garanzie giuridiche, in particolare procedurali;

- violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto il regolamento impugnato violerebbe (i) il principio di non discriminazione, mantenendo il nome del ricorrente nell'elenco delle persone sanzionate in ragione della loro origine sociale, (ii) il diritto di difesa, non prevedendo una procedura per comunicare al ricorrente gli elementi addebitatigli, (iii) il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, non avendo il Consiglio informato le ricorrenti dei mezzi di ricorso e (iv) il diritto di proprietà del ricorrente.

____________

1 - GU L 346, pag. 26.