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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona (Spagna) il 14 novembre 2023 – Encarna / Elías

(Causa C-683/23, Encarna)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Encarna

Convenuto: Elías

Questioni pregiudiziali

Se sia contrario all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 1 , il trasferimento da parte del giudice dei dati personali delle parti nonché di bambine, bambini e adolescenti al coordinatore genitoriale e l’autorizzazione ad accedere ai loro dati personali trattati in archivi di terzi (anche in ambito sanitario) in assenza di disposizioni legislative o regolamentari.

Nel caso in cui il giudice possa trasferire i dati personali delle parti e delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, se il trasferimento di tali dati da parte del giudice al coordinatore genitoriale violi l’articolo 16 TFUE e gli articoli 7 CDFUE (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 CDFUE (protezione dei dati di carattere personale) e 52 CDFUE (portata e interpretazione dei diritti e dei principi).

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 in combinato disposto con l’articolo 24 CDFUE il trasferimento di dati al coordinatore genitoriale senza aver prima ascoltato il minore a tale riguardo e senza aver valutato l’interesse superiore del minore.

Se il fatto che i dati del minore siano trasferiti al coordinatore genitoriale affinché adotti decisioni che incidono sull’esercizio della responsabilità genitoriale e/o sull’affidamento e/o sul regime di visite in caso di situazioni di violenza sia contrario all’articolo 48, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 CDFUE.

5)    Nel caso in cui il giudice possa trasferire i dati personali delle parti e che, in conseguenza di tale trasferimento, gli onorari del coordinatore genitoriale debbano necessariamente essere sostenuti dalle parti in ragione del fatto che sono imposti dal giudice, anche se queste ultime beneficiano del gratuito patrocinio, se ciò violi l’articolo 47 CDFUE (diritto a un ricorso effettivo).

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).