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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Okrazhen sad Vidin (Bulgaria) il 23 aprile 2020 – Corporate Commercial Bank AD in Insolvenz / Elit Petrol AD

(Causa C-260/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad Vidin

Parti

Ricorrente: Corporate Commercial Bank AD in fallimento

Resistente: Elit Petrol AD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 63 TFUE, che disciplina la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti debba essere interpretato nel senso che ricomprende la realizzazione di una compensazione con un istituto bancario, nel contesto della quale una società commerciale, che è debitrice di un istituto bancario, adempie alle proprie obbligazioni per mezzo di compensazione con crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della stessa banca.

Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che la modifica delle condizioni per l’efficacia di compensazioni già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario, dichiarando l’inefficacia delle compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni che si applicano retroattivamente alle compensazioni già effettuate, rappresenti una restrizione ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, laddove tale modifica conduca ad una limitazione della possibilità di adempiere alle obbligazioni nei confronti di altre società, il cui capitale è detenuto da persone di altri Stati membri dell’Unione europea, che siano detentori di azioni o quote di dette società, o da cui detengano prestiti.

Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, che modifica retroattivamente le condizioni relative all’efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, in forza delle quali vengono dichiarate inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di nuove condizioni, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate.

Se l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) nonché gli articoli 26, 27, 114 e 115 TFUE, che disciplinano il mercato interno dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, anche nei casi in cui i rapporti giuridici riguardano solo soggetti della stessa nazionalità, e possono pertanto essere qualificati come relazioni interne dello Stato, in assenza di elementi di connessione transfrontalieri diretti con il mercato interno dell’Unione europea, dette disposizioni non ostano a una normativa nazionale che ha modificato retroattivamente le condizioni per l’efficacia di compensazioni di crediti già legalmente effettuate tra una società commerciale e un istituto bancario in uno Stato membro, dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate sulla base di condizioni nuove, che vengono applicate retroattivamente alle compensazioni già effettuate.

Se l’articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che consentano l’adozione di una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente efficacia retroattiva alle nuove condizioni e dichiarando inefficaci le compensazioni legalmente effettuate in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari intesi a far dichiarare l’inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche.

Se il principio di certezza del diritto debba essere interpretato come principio generale del diritto dell’Unione nel senso che non osta a una normativa nazionale che modifichi le condizioni di efficacia di compensazioni di crediti nei rapporti con un istituto bancario, conferendo espressamente alle nuove condizioni effetti retroattivi e dichiarando inefficaci le compensazioni effettuate legalmente in passato, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di compensazioni effettuate nei confronti della banca, per le quali valevano al momento della loro esecuzione altre condizioni giuridiche.

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